Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

CCEO

IntraText CT - Lettura del testo

  • TITOLO XV IL MAGISTERO ECCLESIASTICO
    • Capitolo III L’EDUCAZIONE CATTOLICA
      • Art. III Le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

Art. III

Le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà

Can. 646

Si devono promuovere con tenacia, specialmente dai Gerarchi, le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà, quelle cioè che trattano specialmente della divina Rivelazione e delle scienze a questa connesse, e che perciò sono più strettamente congiunte con la funzione della Chiesa di evangelizzare.

Can. 647

(CIC83, C.815) Il fine dell’università degli studi e della facoltà ecclesiastica è:

scrutare più profondamente e scientificamente la divina Rivelazione e ciò che è congiunto con essa, analizzare e ordinare sistematicamente le verità della divina Rivelazione, considerare nella sua luce le nuove questioni del nostro tempo e presentarle agli uomini contemporanei in modo adatto alla loro cultura;

istruire più in profondità gli studenti nelle varie discipline secondo la dottrina cattolica e prepararli convenientemente alle diverse opere di apostolato, di ministero e di magistero nelle stesse discipline e promuovere una formazione continua.

Can. 648

(cf CIC83, C.817) Sono università ecclesiastiche degli studi e facoltà quelle che, canonicamente erette o approvate dalla competente autorità ecclesiastica, coltivano e insegnano le scienze sacre e le scienze ad esse connesse, e sono fornite del diritto di conferire i gradi accademici che comportano effetti canonici.

Can. 649

(cf CIC83, C.816 §1) L’erezione e l’approvazione delle università ecclesiastiche degli studi o delle facoltà è fatta dalla Sede Apostolica oppure dalla superiore autorità amministrativa di cui nel can. 642, assieme alla Sede Apostolica.

Can. 650

(cf CIC83, C.816 §2) Circa gli statuti delle università ecclesiastiche degli studi o delle facoltà, soprattutto per ciò che riguarda il governo, l’amministrazione, la nomina dei docenti o la cessazione dall’ufficio, il programma degli studi e il conferimento dei gradi accademici, si devono osservare le norme stabilite dalla Sede Apostolica.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License