Art.
III
Le
università ecclesiastiche degli studi e le facoltà
Can. 646
Si devono
promuovere con tenacia, specialmente dai Gerarchi, le università ecclesiastiche
degli studi e le facoltà, quelle cioè che trattano specialmente
della divina Rivelazione e delle scienze a questa connesse, e che perciò
sono più strettamente congiunte con la funzione della Chiesa di
evangelizzare.
Can. 647
(CIC83,
C.815) Il fine dell’università degli studi e della facoltà
ecclesiastica è:
1° scrutare
più profondamente e scientificamente la divina Rivelazione e ciò
che è congiunto con essa, analizzare e ordinare sistematicamente le
verità della divina Rivelazione, considerare nella sua luce le nuove
questioni del nostro tempo e presentarle agli uomini contemporanei in modo adatto
alla loro cultura;
2° istruire
più in profondità gli studenti nelle varie discipline secondo la
dottrina cattolica e prepararli convenientemente alle diverse opere di
apostolato, di ministero e di magistero nelle stesse discipline e promuovere
una formazione continua.
Can. 648
(cf CIC83,
C.817) Sono università ecclesiastiche degli studi e facoltà
quelle che, canonicamente erette o approvate dalla competente autorità
ecclesiastica, coltivano e insegnano le scienze sacre e le scienze ad esse
connesse, e sono fornite del diritto di conferire i gradi
accademici che comportano effetti canonici.
Can. 649
(cf CIC83,
C.816 §1) L’erezione e l’approvazione delle università ecclesiastiche
degli studi o delle facoltà è fatta dalla Sede Apostolica oppure
dalla superiore autorità amministrativa di cui nel can. 642, assieme
alla Sede Apostolica.
Can. 650
(cf CIC83,
C.816 §2) Circa gli statuti delle università ecclesiastiche degli studi
o delle facoltà, soprattutto per ciò che riguarda il governo,
l’amministrazione, la nomina dei docenti o la cessazione dall’ufficio, il
programma degli studi e il conferimento dei gradi accademici, si devono
osservare le norme stabilite dalla Sede Apostolica.
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