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  • TITOLO XV IL MAGISTERO ECCLESIASTICO
    • Capitolo IV GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE E SPECIALMENTE I LIBRI
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Capitolo IV

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE E SPECIALMENTE I LIBRI

Can. 651

(cf CIC83, C.761) §1. Per svolgere la funzione di annunciare il Vangelo in tutto il mondo la Chiesa è obbligata a usare gli strumenti adatti e per questo occorre che le sia rivendicato dappertutto il diritto di usare gli strumenti della comunicazione sociale e specialmente di pubblicare liberamente gli scritti.

(= CIC83, C.822 §3)§2. Tutti i fedeli cristiani collaborino, ognuno secondo la sua parte, in questa missione così importante e sostengano e favoriscano le iniziative di questo apostolato; inoltre, specialmente coloro che sono specializzati nel raccogliere e trasmettere le comunicazioni, diano sollecitamente una collaborazione all’attività dei Vescovi e mettano ogni sforzo perché l’uso di questi strumenti sia impregnato dallo spirito di Cristo.

Can. 652

(= CIC83, C.822 §3) §1. I Vescovi eparchiali curino, specialmente con l’aiuto degli istituti che si occupano degli strumenti della comunicazione sociale, che i fedeli cristiani siano istruiti sull’uso critico e vantaggioso degli stessi strumenti; favoriscano la collaborazione fra questi vari istituti; provvedano alla formazione di esperti; e infine promuovano le buone iniziative, anzitutto lodando e benedicendo i buoni libri: questo è molto più efficace che non il castigo e la condanna di quelli cattivi.

(cf CIC83, C.823 §2) §2. Per tutelare l’integrità della fede e dei costumi, è competenza del Vescovo eparchiale, del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, del Consiglio dei Gerarchi e della Sede Apostolica, proibire ai fedeli cristiani di usare strumenti della comunicazione sociale o di comunicarli agli altri in quanto costituiscono un pericolo per la stessa integrità.

Can. 653

(cf CIC83, C.831 §2) Spetta al diritto particolare stabilire norme più dettagliate sull’uso della radio, del cinema, della televisione e di strumenti simili, nel trattare ciò che si riferisce alla dottrina cattolica oppure ai costumi.

Can. 654

(cf CIC83, C.824 §2) Le norme di diritto comune sui libri valgono anche per qualsiasi altro scritto oppure discorso riprodotto in qualsiasi modo mediante invenzioni tecniche e destinato alla divulgazione pubblica.

Can. 655

(cf CIC83, C.825) §1. E’ necessario che i fedeli cristiani abbiano un largo accesso alla Sacra Scrittura; perciò si preparino, qualora mancassero, delle versioni adatte e fedeli, fornite di spiegazioni sufficienti, a cura dei Vescovi eparchiali, anzi in collaborazione con altri cristiani, se questo può essere fatto convenientemente e utilmente.

§2. Tutti i fedeli cristiani e specialmente i pastori d’anime abbiano cura di diffondere copie della Sacra Scrittura fornite di note adatte a uso anche dei non-cristiani.

§3. Per l’uso liturgico e catechistico si usino soltanto quelle edizioni della Sacra Scrittura che portano l’approvazione ecclesiastica; tutte le altre edizioni devono essere munite almeno della licenza ecclesiastica.

Can. 656

(cf CIC83, C.826) §1. Nelle celebrazioni liturgiche si adoperino soltanto i libri che hanno l’approvazione ecclesiastica.

(CIC83, C.826 §3) §2. I libri di preghiere o di devozioni destinati all’uso pubblico o privato dei fedeli cristiani necessitano della licenza ecclesiastica.

Can. 657

§1. L’approvazione dei testi liturgici, previa revisione della Sede Apostolica, è riservata nelle Chiese patriarcali al Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; nelle Chiese metropolitane sui iuris al Metropolita col consenso del Consiglio dei Gerarchi; in tutte le altre Chiese questo diritto spetta solo alla Sede Apostolica e, dentro i limiti stabiliti dalla stessa, ai Vescovi e ai loro raggruppamenti legittimamente costituiti.

§2. Spetta pure alle medesime autorità il diritto di approvare le versioni degli stessi libri destinati all’uso liturgico, dopo averne fatto una relazione alla Sede Apostolica se si tratta delle Chiese patriarcali o metropolitane sui iuris.

(CIC83, C.826 §2) §3. Per pubblicare di nuovo libri liturgici o le loro versioni in un’altra lingua destinate all’uso liturgico o qualche loro parte, si richiede ed è sufficiente che consti della concordanza con l’edizione approvata, da un attestato del Gerarca del luogo di cui al can. 662, §1.

§4. Nei cambiamenti dei testi liturgici si osservi il can. 40, §1.

Can. 658

(cf CIC83, C.827 §1) §1. I catechismi, come pure altri scritti destinati all’istruzione catechistica nelle scuole di qualsiasi genere e grado, e le loro versioni richiedono l’approvazione ecclesiastica.

(CIC83, C.827 §3) §2. La stessa norma deve applicarsi anche agli altri libri che trattano di fede e di costumi se sono usati come testi su cui si fonda l’istruzione catechistica.

Can. 659

(cf CIC83, C.827 §3) Si raccomanda che qualsiasi scritto che spiega la fede cattolica oppure i costumi, sia munito almeno della licenza ecclesiastica, salve restando le prescrizioni degli istituti di vita consacrata che esigono di più.

Can. 660

(= CIC83, C.831) I fedeli cristiani non scrivano nulla in giornali, bollettini o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica oppure i buoni costumi, se non per una causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri di istituti religiosi, inoltre, se non con la licenza di coloro di cui nel can. 662.

Can. 661

§1. La licenza ecclesiastica, espressa con la sola parola: «si stampi», significa che l’opera è immune da errori circa la fede cattolica e i costumi.

§2. L’approvazione concessa dalla competente autorità ecclesiastica mostra invece che il testo è accettato dalla Chiesa, oppure che l’opera è conforme alla dottrina autentica della Chiesa.

§3. Se il testo inoltre è lodato e benedetto dal Vescovo eparchiale o dall’autorità superiore, ciò significa che esso esprime bene la dottrina autentica della Chiesa e perciò è da raccomandare.

Can. 662

(cf CIC83, C.824 §1) §1. L’approvazione o la licenza ecclesiastica per pubblicare dei libri, se non è stabilito espressamente il contrario dal diritto, può essere concessa sia dal Gerarca del luogo proprio dell’autore, sia dal Gerarca del luogo dove vengono pubblicati, sia infine dall’autorità superiore che esercita la potestà esecutiva di governo sulle persone o sui luoghi.

(= CIC83, C.832) §2. I membri di istituti religiosi per poter pubblicare scritti che trattano questioni sulla fede cattolica e sui costumi, necessitano anche della licenza del loro superiore maggiore a norma del tipico o degli statuti.

Can. 663

(cf CIC83, C.829) §1. La licenza di pubblicare un’opera oppure l’approvazione, la lode o la benedizione di qualche opera vale per il testo originale, ma non per le nuove edizioni o traduzioni.

§2. Se si tratta di edizioni della Sacra Scrittura o di altri libri che a norma di diritto richiedono l’approvazione ecclesiastica, l’approvazione legittimamente concessa da un solo Gerarca del luogo non è sufficiente perché essi possano essere adoperati in un’altra eparchia, ma è richiesto l’esplicito consenso del Gerarca del luogo della stessa eparchia.

Can. 664

(cf CIC83, C.830) §1. Il giudizio sui libri può essere affidato dal Gerarca del luogo a censori tratti dall’elenco preparato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dal Consiglio dei Gerarchi oppure, secondo la sua prudenza, ad altre persone di sua fiducia; inoltre può essere costituita una speciale commissione di censori che il Gerarca del luogo, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerachi possono consultare.

§2. Siano eletti censori coloro che si distinguono per scienza, retta dottrina e prudenza, e nell’espletare il loro ufficio, messa da parte ogni parzialità verso le persone, esprimano il loro giudizio secondo la dottrina cattolica, come è proposta dal magistero autentico della Chiesa.

§3. I censori devono dare il loro parere per iscritto; se questo è favorevole, il Gerarca del luogo, secondo il suo prudente giudizio, conceda la licenza oppure l’approvazione firmando con il suo nome; altrimenti comunichi all’autore dell’opera i motivi del suo diniego.

Can. 665

§1. I parroci e i rettori di Chiese evitino che nelle loro chiese siano esposte, vendute oppure distribuite icone o immagini estranee all’autentica arte sacra, oppure libri che siano poco conformi alla religione cristiana o ai costumi.

§2. Inoltre è compito dei parroci e dei rettori di chiese, come anche dei direttori di scuole cattoliche, curare che gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono con il loro patrocinio siano scelti con senso di cristiana discrezione.

§3. Tutti i fedeli cristiani evitino tutto ciò di cui si tratta nel §1 per non recare danno spirituale a loro stessi e agli altri comperando, vendendo, leggendo o comunicando agli altri.

Can. 666

§1. L’opera intellettuale di un autore è tutelata dal diritto sia in quanto manifesta la sua personalità, sia come fonte di diritti patrimoniali.

§2. Sono tutelati dal diritto i testi delle leggi e degli atti ufficiali di qualunque autorità ecclesiastica e le loro collezioni autentiche; perciò non è lecito pubblicarle di nuovo se non dopo aver ottenuto la licenza della stessa autorità o di quella superiore e attenendosi alle condizioni prescritte dalla stessa.

§3. Norme più dettagliate su questo argomento vengano emanate dal diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris, osservando le prescrizioni del diritto civile sui diritti d’autore.




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