Capitolo
IV
GLI
STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE E SPECIALMENTE I LIBRI
Can. 651
(cf CIC83,
C.761) §1. Per svolgere la funzione di annunciare il Vangelo in tutto il mondo
la Chiesa è obbligata a usare gli strumenti adatti e per questo occorre
che le sia rivendicato dappertutto il diritto di usare gli strumenti della
comunicazione sociale e specialmente di pubblicare liberamente gli scritti.
(= CIC83,
C.822 §3)§2. Tutti i fedeli cristiani collaborino, ognuno secondo la sua parte,
in questa missione così importante e sostengano e favoriscano le
iniziative di questo apostolato; inoltre, specialmente coloro che sono
specializzati nel raccogliere e trasmettere le comunicazioni, diano
sollecitamente una collaborazione all’attività dei Vescovi e mettano
ogni sforzo perché l’uso di questi strumenti sia impregnato dallo
spirito di Cristo.
Can. 652
(= CIC83,
C.822 §3) §1. I Vescovi eparchiali curino, specialmente con l’aiuto degli
istituti che si occupano degli strumenti della comunicazione sociale, che i
fedeli cristiani siano istruiti sull’uso critico e vantaggioso degli stessi
strumenti; favoriscano la collaborazione fra questi vari istituti; provvedano
alla formazione di esperti; e infine promuovano le buone iniziative, anzitutto
lodando e benedicendo i buoni libri: questo è molto più efficace
che non il castigo e la condanna di quelli cattivi.
(cf CIC83,
C.823 §2) §2. Per tutelare l’integrità della fede e dei costumi,
è competenza del Vescovo eparchiale, del Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale, del Consiglio dei Gerarchi e della Sede Apostolica, proibire ai
fedeli cristiani di usare strumenti della comunicazione sociale o di
comunicarli agli altri in quanto costituiscono un pericolo per la stessa integrità.
Can. 653
(cf CIC83,
C.831 §2) Spetta al diritto particolare stabilire norme più dettagliate
sull’uso della radio, del cinema, della televisione e di strumenti simili, nel
trattare ciò che si riferisce alla dottrina cattolica oppure ai costumi.
Can. 654
(cf CIC83,
C.824 §2) Le norme di diritto comune sui libri valgono anche per qualsiasi
altro scritto oppure discorso riprodotto in qualsiasi modo mediante invenzioni
tecniche e destinato alla divulgazione pubblica.
Can. 655
(cf CIC83,
C.825) §1. E’ necessario che i fedeli cristiani abbiano un largo accesso alla
Sacra Scrittura; perciò si preparino, qualora mancassero, delle versioni
adatte e fedeli, fornite di spiegazioni sufficienti, a cura dei Vescovi
eparchiali, anzi in collaborazione con altri cristiani, se questo può
essere fatto convenientemente e utilmente.
§2. Tutti i
fedeli cristiani e specialmente i pastori d’anime abbiano cura di diffondere
copie della Sacra Scrittura fornite di note adatte a uso anche dei
non-cristiani.
§3. Per
l’uso liturgico e catechistico si usino soltanto quelle edizioni della Sacra
Scrittura che portano l’approvazione ecclesiastica; tutte le altre edizioni
devono essere munite almeno della licenza ecclesiastica.
Can. 656
(cf CIC83,
C.826) §1. Nelle celebrazioni liturgiche si adoperino soltanto i libri che
hanno l’approvazione ecclesiastica.
(CIC83,
C.826 §3) §2. I libri di preghiere o di devozioni destinati all’uso pubblico o
privato dei fedeli cristiani necessitano della licenza ecclesiastica.
Can. 657
§1.
L’approvazione dei testi liturgici, previa revisione della Sede Apostolica,
è riservata nelle Chiese patriarcali al Patriarca col consenso del
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; nelle Chiese metropolitane sui
iuris al Metropolita col consenso del Consiglio dei Gerarchi; in tutte le altre
Chiese questo diritto spetta solo alla Sede Apostolica e, dentro i limiti
stabiliti dalla stessa, ai Vescovi e ai loro raggruppamenti legittimamente
costituiti.
§2. Spetta
pure alle medesime autorità il diritto di approvare le versioni degli
stessi libri destinati all’uso liturgico, dopo averne fatto una relazione alla
Sede Apostolica se si tratta delle Chiese patriarcali o metropolitane sui
iuris.
(CIC83,
C.826 §2) §3. Per pubblicare di nuovo libri liturgici o le loro versioni in un’altra
lingua destinate all’uso liturgico o qualche loro parte, si richiede ed
è sufficiente che consti della concordanza con l’edizione approvata, da
un attestato del Gerarca del luogo di cui al can. 662, §1.
§4. Nei
cambiamenti dei testi liturgici si osservi il can. 40, §1.
Can. 658
(cf CIC83,
C.827 §1) §1. I catechismi, come pure altri scritti destinati all’istruzione
catechistica nelle scuole di qualsiasi genere e grado, e le loro versioni
richiedono l’approvazione ecclesiastica.
(CIC83,
C.827 §3) §2. La stessa norma deve applicarsi anche agli altri libri che
trattano di fede e di costumi se sono usati come testi su cui si fonda
l’istruzione catechistica.
Can. 659
(cf CIC83,
C.827 §3) Si raccomanda che qualsiasi scritto che spiega la fede cattolica
oppure i costumi, sia munito almeno della licenza ecclesiastica, salve restando
le prescrizioni degli istituti di vita consacrata che esigono di più.
Can. 660
(= CIC83,
C.831) I fedeli cristiani non scrivano nulla in giornali, bollettini o riviste
periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica oppure
i buoni costumi, se non per una causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i
membri di istituti religiosi, inoltre, se non con la licenza di coloro di cui
nel can. 662.
Can. 661
§1. La
licenza ecclesiastica, espressa con la sola parola: «si stampi», significa che
l’opera è immune da errori circa la fede cattolica e i costumi.
§2.
L’approvazione concessa dalla competente autorità ecclesiastica mostra
invece che il testo è accettato dalla Chiesa, oppure che l’opera
è conforme alla dottrina autentica della Chiesa.
§3. Se il
testo inoltre è lodato e benedetto dal Vescovo eparchiale o
dall’autorità superiore, ciò significa che esso esprime bene la
dottrina autentica della Chiesa e perciò è da raccomandare.
Can. 662
(cf CIC83,
C.824 §1) §1. L’approvazione o la licenza ecclesiastica per pubblicare dei
libri, se non è stabilito espressamente il contrario dal diritto,
può essere concessa sia dal Gerarca del luogo proprio dell’autore, sia
dal Gerarca del luogo dove vengono pubblicati, sia infine dall’autorità
superiore che esercita la potestà esecutiva di governo sulle persone o
sui luoghi.
(= CIC83,
C.832) §2. I membri di istituti religiosi per poter pubblicare scritti che
trattano questioni sulla fede cattolica e sui costumi, necessitano anche della
licenza del loro superiore maggiore a norma del tipico o degli statuti.
Can. 663
(cf CIC83,
C.829) §1. La licenza di pubblicare un’opera oppure l’approvazione, la lode o
la benedizione di qualche opera vale per il testo originale, ma non per le
nuove edizioni o traduzioni.
§2. Se si
tratta di edizioni della Sacra Scrittura o di altri libri che a norma di
diritto richiedono l’approvazione ecclesiastica, l’approvazione legittimamente
concessa da un solo Gerarca del luogo non è sufficiente perché
essi possano essere adoperati in un’altra eparchia, ma è richiesto
l’esplicito consenso del Gerarca del luogo della stessa eparchia.
Can. 664
(cf CIC83,
C.830) §1. Il giudizio sui libri può essere affidato dal Gerarca del
luogo a censori tratti dall’elenco preparato dal Sinodo dei Vescovi della
Chiesa patriarcale o dal Consiglio dei Gerarchi oppure, secondo la sua
prudenza, ad altre persone di sua fiducia; inoltre può essere costituita
una speciale commissione di censori che il Gerarca del luogo, il Sinodo dei
Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerachi possono consultare.
§2. Siano
eletti censori coloro che si distinguono per scienza, retta dottrina e
prudenza, e nell’espletare il loro ufficio, messa da parte ogni
parzialità verso le persone, esprimano il loro giudizio secondo la
dottrina cattolica, come è proposta dal magistero autentico della
Chiesa.
§3. I
censori devono dare il loro parere per iscritto; se questo è favorevole,
il Gerarca del luogo, secondo il suo prudente giudizio, conceda la licenza
oppure l’approvazione firmando con il suo nome; altrimenti comunichi all’autore
dell’opera i motivi del suo diniego.
Can. 665
§1. I
parroci e i rettori di Chiese evitino che nelle loro chiese siano esposte,
vendute oppure distribuite icone o immagini estranee all’autentica arte sacra,
oppure libri che siano poco conformi alla religione cristiana o ai costumi.
§2. Inoltre
è compito dei parroci e dei rettori di chiese, come anche dei direttori
di scuole cattoliche, curare che gli spettacoli di qualsiasi specie che si
svolgono con il loro patrocinio siano scelti con senso di cristiana
discrezione.
§3. Tutti i
fedeli cristiani evitino tutto ciò di cui si tratta nel §1 per non
recare danno spirituale a loro stessi e agli altri comperando, vendendo,
leggendo o comunicando agli altri.
Can. 666
§1. L’opera
intellettuale di un autore è tutelata dal diritto sia in quanto
manifesta la sua personalità, sia come fonte di diritti patrimoniali.
§2. Sono
tutelati dal diritto i testi delle leggi e degli atti ufficiali di qualunque
autorità ecclesiastica e le loro collezioni autentiche; perciò
non è lecito pubblicarle di nuovo se non dopo aver ottenuto la licenza
della stessa autorità o di quella superiore e attenendosi alle
condizioni prescritte dalla stessa.
§3. Norme
più dettagliate su questo argomento vengano emanate dal diritto
particolare di ciascuna Chiesa sui iuris, osservando le prescrizioni del
diritto civile sui diritti d’autore.
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