Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

CCEO

IntraText CT - Lettura del testo

  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

TITOLO XVI

IL CULTO DIVINO E
SPECIALMENTE I SACRAMENTI

Can. 667

(cf CIC83, C.840) Per mezzo dei sacramenti, che la Chiesa ha l’obbligo di distribuire per comunicare sotto un segno visibile i misteri di Cristo, il Signore nostro Gesù Cristo santifica gli uomini in virtù dello Spirito Santo affinché diventino in modo singolare veri adoratori di Dio Padre, e li innesta a se stesso e alla Chiesa, suo Corpo; perciò tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i sacri ministri, nel celebrare e nel ricevere religiosamente gli stessi sacramenti, osservino diligentemente le prescrizioni della Chiesa.

Can. 668

(CIC83, C.834 §2) §1. Il culto divino se viene reso a nome della Chiesa da persone legittimamente a ciò deputate e per mezzo di atti approvati dall’autorità ecclesiastica, si dice pubblico; altrimenti è privato.

(CIC83, C.846 §1) §2. L’autorità competente a regolare il culto divino pubblico è quella di cui nel can. 657, fermo restando il can. 199, §1; nessun altro aggiunga alcunché a quanto stabilito da questa autorità, né vi tolga oppure cambi qualcosa.

Can. 669

(CIC83, C.841 a) Poiché i sacramenti sono gli stessi per la Chiesa universale e appartengono al divino deposito, spetta solamente alla suprema autorità della Chiesa approvare o definire quali sono i requisiti per la loro validità.

Can. 670

§1. I fedeli cristiani cattolici per una giusta causa possono assistere al culto divino degli altri cristiani e prendervi parte osservando ciò che è stato stabilito dal Vescovo eparchiale oppure dall’autorità superiore tenendo conto del grado di comunione con la Chiesa cattolica.

(cf CIC83, C.933) §2. Se ai cristiani acattolici mancano i locali nei quali celebrare degnamente il culto divino, il Vescovo eparchiale può concedere l’uso di un edificio cattolico o di un cimitero o di una chiesa a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

Can. 671

(cf CIC83, C.844 §1 a) §1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti soltanto ai fedeli cristiani cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente soltanto dai ministri cattolici.

(CIC83, C.844 §2) §2. Se però lo richiede la necessità oppure lo consiglia una vera utilità spirituale, e purché si eviti il pericolo di errore e di indifferentismo, è lecito ai fedeli cristiani cattolici, ai quali è fisicamente o moralmente impossibile recarsi dal ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri acattolici, nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti.

(= CIC83, C.844 §3) §3. Così pure i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi ai fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti; ciò vale anche per i fedeli cristiani di altre Chiese che, a giudizio della Sede Apostolica si trovano, per quanto riguarda i sacramenti, in pari condizione delle predette Chiese orientali.

(= CIC83, C.844 §4) §4. Se poi vi è pericolo di morte oppure lo richiede un’altra grave necessità, a giudizio del Vescovo eparchiale oppure del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi, i ministri cattolici amministrano lecitamente gli stessi sacramenti anche a tutti gli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, che non possono recarsi dal ministro della propria Comunità ecclesiale e che lo chiedono spontaneamente, purché manifestino una fede sugli stessi sacramenti conforme alla fede della Chiesa cattolica e siano ben disposti.

§5. Per i casi di cui nei §§2, 3 e 4 non si emanino norme di diritto particolare se non dopo una consultazione con l’autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità ecclesiale acattolica interessata.

Can. 672

(cf CIC83, C.845 §1) §1. I sacramenti del battesimo, della crismazione del santo myron e della sacra ordinazione non possono essere ripetuti.

(CIC83, C.845 §2) §2. Se però esiste un dubbio prudente se sono stati realmente oppure validamente celebrati, rimanendo il dubbio dopo una seria ricerca, siano amministrati sotto condizione.

Can. 673

(CIC83, C.837 §2) La celebrazione dei sacramenti, anzitutto della Divina Liturgia, essendo azione della Chiesa, per quanto è possibile si faccia con l’attiva partecipazione dei fedeli cristiani.

Can. 674

(CIC83, C.846 §1 a) §1. Nella celebrazione dei sacramenti si osservi diligentemente quanto è contenuto nei libri liturgici.

§2. Il ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa sui iuris, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License