TITOLO
XVI
IL CULTO
DIVINO E
SPECIALMENTE I SACRAMENTI
Can. 667
(cf CIC83,
C.840) Per mezzo dei sacramenti, che la Chiesa ha l’obbligo di distribuire per
comunicare sotto un segno visibile i misteri di Cristo, il Signore nostro
Gesù Cristo santifica gli uomini in virtù dello Spirito Santo
affinché diventino in modo singolare veri adoratori di Dio Padre, e li
innesta a se stesso e alla Chiesa, suo Corpo; perciò tutti i fedeli
cristiani, ma specialmente i sacri ministri, nel celebrare e nel ricevere
religiosamente gli stessi sacramenti, osservino diligentemente le prescrizioni
della Chiesa.
Can. 668
(CIC83,
C.834 §2) §1. Il culto divino se viene reso a nome della Chiesa da persone
legittimamente a ciò deputate e per mezzo di atti approvati
dall’autorità ecclesiastica, si dice pubblico; altrimenti è
privato.
(CIC83,
C.846 §1) §2. L’autorità competente a regolare il culto divino pubblico
è quella di cui nel can. 657, fermo restando il can. 199, §1; nessun
altro aggiunga alcunché a quanto stabilito da questa autorità,
né vi tolga oppure cambi qualcosa.
Can. 669
(CIC83,
C.841 a) Poiché i sacramenti sono gli stessi per la Chiesa universale e
appartengono al divino deposito, spetta solamente alla suprema autorità
della Chiesa approvare o definire quali sono i requisiti per la loro
validità.
Can. 670
§1. I
fedeli cristiani cattolici per una giusta causa possono assistere al culto
divino degli altri cristiani e prendervi parte osservando ciò che
è stato stabilito dal Vescovo eparchiale oppure dall’autorità
superiore tenendo conto del grado di comunione con la Chiesa
cattolica.
(cf CIC83,
C.933) §2. Se ai cristiani acattolici mancano i locali nei quali celebrare
degnamente il culto divino, il Vescovo eparchiale può concedere l’uso di
un edificio cattolico o di un cimitero o di una chiesa a norma del diritto
particolare della propria Chiesa sui iuris.
Can. 671
(cf CIC83,
C.844 §1 a) §1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti
soltanto ai fedeli cristiani cattolici, i quali parimenti li ricevono
lecitamente soltanto dai ministri cattolici.
(CIC83,
C.844 §2) §2. Se però lo richiede la necessità oppure lo
consiglia una vera utilità spirituale, e purché si eviti il
pericolo di errore e di indifferentismo, è lecito ai fedeli cristiani
cattolici, ai quali è fisicamente o moralmente impossibile recarsi dal
ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e
dell’unzione degli infermi da ministri acattolici, nella cui Chiesa siano
validi i predetti sacramenti.
(= CIC83,
C.844 §3) §3. Così pure i ministri cattolici amministrano lecitamente i
sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi ai
fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la
Chiesa cattolica, se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti; ciò
vale anche per i fedeli cristiani di altre Chiese che, a giudizio della Sede
Apostolica si trovano, per quanto riguarda i sacramenti, in pari condizione
delle predette Chiese orientali.
(= CIC83,
C.844 §4) §4. Se poi vi è pericolo di morte oppure lo richiede un’altra
grave necessità, a giudizio del Vescovo eparchiale oppure del Sinodo dei
Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi, i ministri
cattolici amministrano lecitamente gli stessi sacramenti anche a tutti gli
altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, che non
possono recarsi dal ministro della propria Comunità ecclesiale e che lo
chiedono spontaneamente, purché manifestino una fede sugli stessi sacramenti
conforme alla fede della Chiesa cattolica e siano ben disposti.
§5. Per i
casi di cui nei §§2, 3 e 4 non si emanino norme di diritto particolare se non
dopo una consultazione con l’autorità competente almeno locale della
Chiesa o della comunità ecclesiale acattolica interessata.
Can. 672
(cf CIC83,
C.845 §1) §1. I sacramenti del battesimo, della crismazione del santo myron e
della sacra ordinazione non possono essere ripetuti.
(CIC83,
C.845 §2) §2. Se però esiste un dubbio prudente se sono stati realmente
oppure validamente celebrati, rimanendo il dubbio dopo una seria ricerca, siano
amministrati sotto condizione.
Can. 673
(CIC83,
C.837 §2) La celebrazione dei sacramenti, anzitutto della Divina Liturgia,
essendo azione della Chiesa, per quanto è possibile si faccia con
l’attiva partecipazione dei fedeli cristiani.
Can. 674
(CIC83,
C.846 §1 a) §1. Nella celebrazione dei sacramenti si osservi diligentemente
quanto è contenuto nei libri liturgici.
§2. Il
ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria
Chiesa sui iuris, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che
non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica.
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