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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo I IL BATTESIMO
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Capitolo I

IL BATTESIMO

Can. 675

(cf CIC83, C.849) §1. Nel battesimo, per mezzo del lavacro dell’acqua naturale con l’invocazione del nome di Dio Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l’uomo è liberato dal peccato, è rigenerato a vita nuova, è rivestito di Cristo ed è incorporato alla Chiesa, che è il suo Corpo.

§2. Solamente col battesimo realmente ricevuto l’uomo diventa capace di tutti gli altri sacramenti.

Can. 676

(cf CIC83, C.850) In caso di necessità urgente è lecito amministrare il battesimo ponendo soltanto ciò che è necessario per la validità.

Can. 677

(# CIC83, C.861) §1. Il battesimo ordinariamente è amministrato dal sacerdote; ma la sua amministrazione è di competenza, salvo il diritto particolare, del parroco proprio del battezzando o di un altro sacerdote su licenza dello stesso parroco o del Gerarca del luogo, la quale per grave causa legittimamente si presume.

§2. In caso però di necessità può lecitamente amministrare il battesimo il diacono o, quando questi è assente o impedito, un altro chierico, o un membro di un istituto di vita consacrata o qualsiasi altro fedele cristiano; il padre o la madre, invece, se non è disponibile un altro che conosca il modo di battezzare.

Can. 678

(CIC83, C.862) §1. A nessuno è lecito amministrare il battesimo nel territorio altrui senza la debita licenza; però questa licenza non può essere rifiutata dal parroco di una diversa Chiesa sui iuris a un sacerdote della Chiesa sui iuris alla quale il battezzando dev’essere ascritto.

§2. Nel luoghi dove dimorano non pochi fedeli cristiani che non hanno un parroco della Chiesa sui iuris a cui appartengono, il Vescovo eparchiale designi, se è possibile, un presbitero della stessa Chiesa che amministri il battesimo.

Can. 679

(= CIC83, C.864) E’ capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo l’uomo non ancora battezzato.

Can. 680

(= CIC83, C.871) Un feto abortivo, se è vivo e se ciò è possibile, sia battezzato.

Can. 681

(CIC83, C.868 §1) §1. Perché un bambino sia battezzato lecitamente si esige:

che vi sia fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica, fermo restando il §5;

che i genitori, almeno uno di essi, oppure chi ne fa le veci legittimamente, vi consentano.§2. Il bambino esposto o trovatello, se non risulta con certezza che è stato battezzato, lo si battezzi.

§3. Coloro che sono privi dell’uso di ragione fin dall’infanzia devono essere battezzati come i bambini.

(cf CIC83, C.868 §2) §4. Il bambino, sia di genitori cattolici sia anche di genitori acattolici, che si trova in un pericolo di morte tale da far ritenere prudentemente che morirà prima di raggiungere l’uso di ragione, è battezzato lecitamente.

§5. Il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro.

Can. 682

§1. Perché chi è uscito dall’infanzia possa essere battezzato, si richiede che manifesti la sua volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e provato nella vita cristiana; sia anche ammonito di pentirsi dei suoi peccati.

(cf CIC83, C.865 §2) §2. Colui che, uscito dall’infanzia, si trova in pericolo di morte può essere battezzato se ha una certa conoscenza delle principali verità della fede e ha manifestato in qualsiasi modo la sua intenzione di ricevere il battesimo.

Can. 683

Il battesimo deve essere celebrato secondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa sui iuris alla quale il battezzato deve essere ascritto a norma del diritto.

Can. 684

(cf CIC83, C.873) §1. Da antichissimo uso delle Chiese il battezzando abbia almeno un padrino.

(CIC83, C.872) §2. E’ compito del padrino, dalla funzione assunta, di assistere nell’iniziazione cristiana il battezzando che è uscito dall’infanzia, o di presentare il bambino da battezzare e inoltre d’adoperarsi che il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e ne adempia fedelmente gli obblighi inerenti.

Can. 685

(cf CIC83, C.874) §1. Perché uno possa adempiere validamente la funzione di padrino si richiede che:

sia stato iniziato ai tre sacramenti del battesimo, della crismazione del santo myron e dell’Eucaristia;

appartenga alla Chiesa cattolica, fermo restando il §3;

abbia l’intenzione di adempiere questa funzione;

sia stato designato dal battezzando stesso o dai suoi genitori o tutori oppure, se mancano, dal ministro;

non sia il padre o la madre oppure il coniuge del battezzando;

non sia punito con pena di scomunica, anche minore, sospensione, deposizione o privazione del diritto di fungere da padrino.

§2. Perché uno possa adempiere lecitamente la funzione di padrino si richiede inoltre che abbia l’età richiesta dal diritto particolare e inoltre conduca una vita conforme alla fede e alla funzione che assume.

(cf CIC83, C.874 §2) §3. Per una giusta causa è lecito ammettere un fedele cristiano di una Chiesa orientale acattolica alla funzione di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico.

Can. 686

(cf CIC83, C.867 a) §1. I genitori hanno l’obbligo che il bambino sia battezzato al più presto secondo la legittima consuetudine.

(CIC83, C.851 ) §2. Il parroco provveda che i genitori del bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere la funzione di padrino, siano istruiti convenientemente sul significato di questo sacramento e sugli obblighi che ne derivano e siano preparati bene alla celebrazione del sacramento.

Can. 687

(CIC83, C.857) §1. Fuori del caso di necessità, il battesimo si deve celebrare nella chiesa parrocchiale, salve restando le legittime consuetudini.

§2. Ma nelle case private il battesimo può essere amministrato a norma del diritto particolare o con la licenza del Gerarca del luogo.

Can. 688

(CIC83, C.875) Colui che amministra il battesimo procuri che, qualora non sia presente un padrino, vi sia almeno un testimone dal quale possa essere provata la celebrazione del battesimo.

Can. 689

(CIC83, C.877) §1. Il parroco del luogo dove è celebrato il battesimo deve riportare accuratamente e senza ritardo nel libro dei battezzati i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori e padrini come pure, se ci sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo e indicando insieme il luogo della nascita nonché la Chiesa sui iuris alla quale i battezzati vengono ascritti.

§2. Se si tratta di un figlio nato da madre non sposata, il nome della madre si deve inserire se consta pubblicamente della sua maternità, oppure se la madre lo richiede spontaneamente per iscritto o alla presenza di due testimoni; si deve pure inserire il nome del padre se la sua paternità è provata con qualche documento pubblico oppure con la sua dichiarazione resa alla presenza del parroco e di due testimoni; in tutti gli altri casi si iscriva il nome del battezzato senza fare alcuna indicazione del nome del padre oppure dei genitori.

§3. Se si tratta di un figlio adottivo, si iscrivino i nomi degli adottanti e anche, almeno se così si fa nell’atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, atteso il diritto particolare.

Can. 690

(= CIC83, C.878) Se il battesimo non è stato amministrato dal parroco né alla sua presenza, il ministro deve informare della cosa il parroco del luogo.

Can. 691

(cf CIC83, C.876) Per provare il battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, basta la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto, oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo quando era uscito dall’infanzia.




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