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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo II LA CRISMAZIONE DEL SANTO MYRON
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Capitolo II

LA CRISMAZIONE DEL SANTO MYRON

Can. 692

(cf CIC83, C.879) E’ necessario che coloro che sono stati battezzati siano unti col santo myron affinché, segnati col sigillo del dono dello Spirito Santo, siano resi testimoni più idonei e coedificatori del Regno di Cristo.

Can. 693

(CIC83, C.880 §2) Il santo myron, che è composto da olio di olive oppure di altre piante e di aromi, è confezionato solo dal Vescovo, salvo il diritto particolare secondo il quale questa potestà è riservata al Patriarca.

Can. 694

Per tradizione delle Chiese orientali la crismazione del santo myron è amministrata, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, da un presbitero.

Can. 695

(# CIC83, C.891 -) §1. La crismazione del santo myron deve essere amministrata congiuntamente col battesimo, salvo il caso di vera necessità, in cui tuttavia si deve provvedere che sia amministrata al più presto.

§2. Se la celebrazione della crismazione del santo myron non si fa assieme al battesimo, il ministro è obbligato a informarne il parroco del luogo dove è stato amministrato il battesimo.

Can. 696

(# CIC83, C.883) §1. Tutti i presbiteri delle Chiese orientali possono amministrare validamente la crismazione del santo myron, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli cristiani di qualunque Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina.

§2. I fedeli cristiani delle Chiese Orientali possono ricevere validamente la crismazione del santo myron anche dai presbiteri della Chiesa latina, secondo le facoltà di cui essi sono provvisti.

§3. Qualsiasi presbitero amministra lecitamente la crismazione del santo myron solamente ai fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris ; per quanto riguarda poi i fedeli cristiani delle altre Chiese sui iuris, fa lecitamente la crismazione se si tratta di propri sudditi, di coloro che egli battezza per altro titolo legittimo, o di coloro che si trovano in pericolo di morte, salve restando sempre le convenzioni stipulate tra Chiese sui iuris in questa materia.

Can. 697

L’iniziazione sacramentale al mistero della salvezza si completa con la ricezione della Divina Eucaristia; perciò la Divina Eucaristia sia amministrata al fedele cristiano al più presto, dopo il battesimo e la crismazione del santo myron, secondo la norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.




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