Capitolo
III
LA DIVINA
EUCARISTIA
Can. 698
(cf CIC83,
C.889) Nella Divina Liturgia mediante il ministero del sacerdote, che agisce
nella persona di Cristo sull’oblazione della Chiesa, si perpetua, in forza
dello Spirito Santo, ciò che lo stesso Signore Gesù ha fatto
nell’ultima Cena, il quale ha dato ai discepoli il Suo Corpo che doveva essere
offerto in Croce per noi e il Suo Sangue che doveva essere effuso per noi,
instaurando un vero e mistico sacrificio col quale, nel rendimento di grazie,
si commemora, si attua e viene partecipato dalla Chiesa, sia con l’oblazione
sia con la comunione, il sacrificio cruento della Croce, per significare e
perfezionare l’unità del popolo di Dio nell’edificazione del Suo Corpo
che è la Chiesa.
Can. 699
(cf CIC83,
C.900) §1. Solo i Vescovi e i presbiteri hanno la potestà di celebrare
la Divina Liturgia.
§2. I
diaconi con il proprio ministero partecipano più strettamente con i
Vescovi e i presbiteri nella celebrazione della Divina Liturgia, secondo le
prescrizioni dei libri liturgici.
§3. Tutti
gli altri fedeli cristiani in virtù del battesimo e della crismazione del santo myron, concorrendo alla
celebrazione della Divina Liturgia nel modo stabilito nei libri liturgici o dal
diritto particolare, partecipano attivamente al Sacrificio di Cristo e anzi
più pienamente se ricevono dal medesimo Sacrificio il Corpo e il Sangue
del Signore.
Can. 700
(cf CIC83,
C.902) §1. Quanto al modo di celebrare la Divina Liturgia, cioè se sia
da fare singolarmente oppure in concelebrazione, si tengano presenti anzitutto
le necessità pastorali dei fedeli cristiani.
(cf CIC83,
C.902) §2. Tuttavia se è possibile, i presbiteri celebrino la Divina
Liturgia insieme al Vescovo che presiede oppure con un altro presbitero,
perché così si manifesti opportunamente l’unità del
sacerdozio e del sacrificio; a ogni sacerdote tuttavia rimane il pieno diritto
di celebrare singolarmente la Divina Liturgia, non però nello stesso
tempo e nella stessa chiesa in cui si tiene la concelebrazione.
Can. 701
(cf CIC83,
C.902) La concelebrazione tra Vescovi e presbiteri di diverse Chiese sui iuris
può essere fatta per giusta causa, specialmente per favorire la
carità e allo scopo di manifestare l’unione tra le Chiese, su licenza
del Vescovo eparchiale, seguendo tutti le prescrizioni dei libri liturgici del
primo celebrante, tenendo lontano qualsiasi sincretismo liturgico e conservando
preferibilmente le vesti liturgiche e le insegne della propria Chiesa sui
iuris.
Can. 702
(CIC83,
C.908) E’ vietato ai sacerdoti cattolici di concelebrare la Divina Liturgia
assieme a sacerdoti o a ministri acattolici.
Can. 703
(CIC83,
C.903) §1. Un sacerdote estraneo non sia ammesso a celebrare la Divina Liturgia
se non esibisce al rettore della chiesa le lettere commendatizie del suo
Gerarca, oppure se non consta in altro modo allo stesso rettore della sua
rettitudine.
§2. Il
Vescovo eparchiale ha pieno diritto di stabilire su questo punto delle norme
più determinate da osservarsi da tutti i sacerdoti, anche se sono in
qualunque modo esenti.
Can. 704
(cf CIC83,
C.904) La Divina Liturgia può essere celebrata lodevolmente tutti i
giorni, eccetto quelli che sono esclusi secondo le prescrizioni di libri
liturgici della Chiesa sui iuris a cui il sacerdote è ascritto.
Can. 705
(cf CIC83,
C.932 §2) §1. Il sacerdote cattolico può celebrare la Divina Liturgia
sull’altare di qualsiasi chiesa cattolica.
(cf CIC83,
C.933) §2. Per poter celebrare la Divina Liturgia in una chiesa di acattolici,
il sacerdote necessita della licenza del Gerarca del luogo.
Can. 706
(CIC83,
C.924) I sacri doni che vengono offerti nella Divina Liturgia sono il pane di
solo frumento e fatto di recente in modo che non ci sia alcun pericolo di
alterazione, e il vino naturale prodotto dalla vite non alterato.
Can. 707
§1.
Riguardo alla confezione del pane eucaristico, alle preghiere da recitare dai
sacerdoti prima della celebrazione della Divina Liturgia, all’osservanza del
digiuno eucaristico, alle vesti liturgiche, al tempo e al luogo di celebrazione
e ad altre cose simili, devono essere stabilite accuratamente delle norme dal
diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris.
(cf CIC83,
C.929) §2. E’ lecito, una volta allontanato lo stupore dei fedeli cristiani,
usare vesti liturgiche e pane di un’altra Chiesa sui iuris, se non sono
disponibili vesti liturgiche e pane della propria Chiesa sui iuris.
Can. 708
(cf CIC83,
C.922) §1. I Gerarchi del luogo e i parroci curino con ogni diligenza che i
fedeli siano istruiti sull’obbligo di ricevere la Divina Eucaristia in pericolo
di morte (cf CIC83, C.920) e nei tempi stabiliti da una lodevolissima
tradizione o dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris,
soprattutto però nel tempo Pasquale, nel quale Cristo Signore ci
consegnò i misteri eucaristici.
Can. 709
(cf CIC83,
C.910) §1. Distribuisce la Divina Eucaristia il sacerdote oppure, se
così dispone il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris,
anche il diacono.
§2. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi ha il
pieno diritto di stabilire le norme opportune secondo le quali anche altri
fedeli cristiani possono distribuire la Divina Eucaristia.
Can. 710
(cf CIC83,
C.914) Riguardo alla partecipazione dei bambini alla Divina Eucaristia dopo il
battesimo e la crismazione del santo myron, si osservino, usando le opportune
cautele, le prescrizioni dei libri liturgici della propria Chiesa sui iuris.
Can. 711
(= CIC83,
C.916) Chi è consapevole di peccato grave non celebri la Divina Liturgia
e non riceva la Divina Eucaristia, a meno che non vi sia una grave ragione e
manchi l’opportunità di ricevere il sacramento della penitenza; in
questo caso costui deve emettere l’atto di contrizione perfetta che include il
proposito di accostarsi al più presto a questo sacramento.
Can. 712
(cf CIC83,
C.915) Devono essere allontanati dal ricevere la Divina Eucaristia coloro che
sono pubblicamente indegni.
Can. 713
(cf CIC83,
C.918) §1. La Divina Eucaristia deve essere distribuita nella celebrazione
della Divina Liturgia, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.
(cf CIC83,
C.919) §2. A riguardo della preparazione alla partecipazione della Divina
Eucaristia mediante il digiuno, le preghiere e altre opere, i fedeli cristiani
osservino fedelmente le norme della Chiesa sui iuris alla quale sono ascritti,
non solo entro i confini del territorio della stessa Chiesa ma, per quanto
è possibile, in tutto il mondo.
Can. 714
(cf CIC83,
C.934 §2) §1. Nelle chiese dove viene celebrato il culto divino pubblico e,
almeno qualche volta al mese, la Divina Liturgia, sia custodita la Divina
Eucaristia specialmente per gli infermi, osservando fedelmente le prescrizioni
dei libri liturgici della propria Chiesa sui iuris e sia adorata con somma
riverenza dai fedeli cristiani.
§2. La
custodia della Divina Eucaristia è sottoposta alla vigilanza e alla
regolamentazione del Gerarca del luogo.
Can. 715
(CIC83,
C.945 §1) §1. E’ lecito ai sacerdoti ricevere le offerte che i fedeli cristiani
loro offrono, conforme all’uso approvato dalla Chiesa, per la celebrazione
della Divina Liturgia secondo le proprie intenzioni.
§2. E’
lecito anche, se lo permette una legittima consuetudine, ricevere offerte per
la Liturgia dei Presantificati e per le commemorazioni nella Divina Liturgia.
Can. 716
(cf CIC83,
C.945 §2) Fermo restando il can. 1013, si raccomanda vivamente ai Vescovi
eparchiali di introdurre, per quanto è possibile, la prassi per cui si
ricevano solo le offerte che i fedeli cristiani danno spontaneamente in
occasione della Divina Liturgia; i singoli sacerdoti poi celebrino volentieri
la Divina Liturgia anche senza alcuna offerta secondo le intenzioni dei fedeli
cristiani, specialmente dei poveri.
Can. 717
Se i sacerdoti
ricevono offerte per celebrare la Divina Liturgia da fedeli cristiani di
un’altra Chiesa sui iuris hanno l’obbligo grave di osservare a riguardo di
queste offerte le norme di quella Chiesa, se non risulta diversamente da parte
dell’offerente.
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