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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo IV IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
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Capitolo IV

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

Can. 718

(cf CIC83, C.959) Nel sacramento della penitenza i fedeli cristiani che, avendo commesso dei peccati dopo il battesimo, condotti dallo Spirito Santo si convertono di cuore a Dio e mossi dal dolore dei peccati fanno il proposito di una nuova vita, mediante il ministero del sacerdote, con la confessione a lui fatta e con l’accettazione di un’adeguata soddisfazione, ottengono da Dio il perdono e insieme vengono riconciliati con la Chiesa che peccando hanno ferito; in tal modo questo sacramento contribuisce nel massimo grado alla vita cristiana e dispone a ricevere la Divina Eucaristia.

Can. 719

(cf CIC83, C.989) Chi è cosciente di un grave peccato riceva, appena gli è possibile, il sacramento della penitenza; si raccomanda vivamente però a tutti i fedeli cristiani di ricevere frequentemente questo sacramento e specialmente nei tempi di digiuno e di penitenza che devono essere osservati nella propria Chiesa sui iuris.

Can. 720

(= CIC83, C.960 §1) §1. La confessione, individuale e integrale, e inoltre l’assoluzione costituiscono il solo modo ordinario col quale il fedele cristiano, consapevole di un grave peccato, viene riconciliato con Dio e con la Chiesa; soltanto l’impossibilità fisica o morale scusa da tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può avere anche in altri modi.

(= CIC83, C.960 §2) §2. L’assoluzione a più penitenti insieme, senza la previa confessione individuale, non può essere impartita in modo generale a meno che non:

ci sia un imminente pericolo di morte e manchi il tempo al sacerdote o ai sacerdoti per amministrare il sacramento della penitenza ai singoli penitenti;

ci sia una grave necessità, cioè quando, tenendo conto del numero dei penitenti, non c’è disponibilità di sacerdoti per amministrare il sacramento della penitenza ai singoli penitenti entro un tempo conveniente di modo che, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della ricezione della Divina Eucaristia; ma non si deve ritenere necessità sufficiente quella in cui i confessori non possono essere disponibili solamente a causa di un grande concorso di penitenti, come si può avere in qualche grande solennità oppure in un pellegrinaggio.

(CIC83, C.960 §2) §3. Stabilire se vi è questa grave necessità è competenza del Vescovo eparchiale, il quale, dopo aver confrontato il suo parere con i Patriarchi e con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, può determinare anche con prescrizioni generali i casi di tale necessità.

Can. 721

(CIC83, C.962 §1) §1. Perché un fedele cristiano possa usufruire dell’assoluzione sacramentale data insieme a più persone, si richiede non solo che sia debitamente disposto, ma anche che si proponga di confessare individualmente a tempo debito i peccati gravi che in quel momento non può così confessare.

(cf 962 §2) §2. I fedeli cristiani siano istruiti, per quanto è possibile, su questi requisiti e inoltre siano esortati, anche nel caso di pericolo di morte, perché ciascuno emetta l’atto di contrizione.

Can. 722

(= CIC83, C.965) §1. Il sacramento della penitenza è amministrato solamente dal sacerdote.

(cf CIC83, C.967 §1) §2. Tutti i Vescovi, in virtù del diritto stesso, possono amministrare in tutto il mondo il sacramento della penitenza, a meno che, per quanto riguarda la liceità, il Vescovo eparchiale non l’abbia proibito espressamente in un caso speciale.

(CIC83, C.966 §1) §3. I presbiteri invece per agire validamente devono inoltre avere la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza, facoltà che viene conferita o dal diritto stesso, o da una speciale concessione fatta dall’autorità competente.

(cf CIC83, C.966 §2) §4. I presbiteri che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza in virtù dell’ufficio o della concessione del Gerarca del luogo dell’eparchia alla quale sono ascritti oppure nella quale hanno domicilio, possono amministrare validamente il sacramento della penitenza in tutto il mondo a qualsiasi fedele cristiano, a meno che un Gerarca del luogo in un caso speciale non l’abbia proibito espressamente; usano lecitamente di tale facoltà osservando le norme stabilite dal Vescovo eparchiale e con la licenza almeno presunta del rettore della chiesa oppure, se si tratta di un istituto di vita consacrata, del Superiore.

Can. 723

(cf CIC83, C.968 §1) §1. Oltre al Gerarca del luogo, ha facoltà di amministrare il sacramento della penitenza in virtù dell’ufficio, ciascuno secondo il suo ambito, anche il parroco e un altro che fa le veci del parroco.

(CIC83, C.968 §2) §2. Anche ogni Superiore di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi di diritto pontificio o patriarcale, se è sacerdote, ha la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza in virtù dell’ufficio, nei confronti dei membri del proprio istituto e anche di coloro che dimorano giorno e notte nella sua casa.

Can. 724

(CIC83, C.969 §1) §1. Solo il Gerarca del luogo è competente a conferire con una speciale concessione a qualunque presbitero la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza a qualsiasi fedele cristiano.

(CIC83, C.969 §2) §2. Il Superiore di un istituto di vita consacrata, purché abbia la potestà esecutiva di governo, può conferire a qualsiasi sacerdote la facoltà di cui nel can. 723 §2 a norma del tipico o degli statuti.

Can. 725

(CIC83, C.976) Ogni sacerdote può assolvere validamente e lecitamente qualsiasi penitente che si trova in pericolo di morte da qualsiasi peccato, anche se è presente un altro sacerdote che ha la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza.

Can. 726

(CIC83, C.974 §1) §1. La facoltà di amministrare il sacramento della penitenza non sia revocata se non per una grave causa.

(CIC83, C.974 §2) §2. Una volta revocata la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza conferita dal Gerarca di cui nel can. 722, §4, il presbitero ne resta privo per tutto il mondo; se viene revocata invece da un’altra autorità competente ne resta privo soltanto nell’ambito del revocante.

(CIC83, C.975) §3. La facoltà di amministrare il sacramento della penitenza di cui nel can. 722, §4 cessa, oltre che per revoca, con la perdita dell’ufficio, dell’ascrizione all’eparchia o del domicilio.

Can. 727

In alcuni casi, per provvedere alla salvezza delle anime, può essere opportuno limitare la facoltà di assolvere dai peccati e di riservarla a una determinata autorità; questo però non può essere fatto se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica.

Can. 728

§1. E’ riservato alla Sede Apostolica assolvere dai seguenti peccati:

(= CIC83, C.1388) di diretta violazione del sigillo sacramentale;

(= CIC83, C.1378) di assoluzione del complice nel peccato contro la castità;

(= CIC83, C.1398) §2. E’ riservato invece al Vescovo eparchiale assolvere dal peccato di aborto procurato, se ne segue l’effetto.

Can. 729

Qualsiasi riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore:

se si confessa un malato che non può uscire di casa o un fidanzato/ta per celebrare il matrimonio;

se, a giudizio prudente del confessore, la facoltà di assolvere non può essere chiesta all’autorità competente senza un grave disagio del penitente o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale;

fuori dei confini del territorio nel quale l’autorità che ha posto la riserva esercita la potestà.

Can. 730

(= CIC83, C.977) L’assoluzione del complice nel peccato contro la castità è invalida, eccetto in pericolo di morte.

Can. 731

(= CIC83, C.982) Chi si confessa di aver falsamente denunziato all’autorità ecclesiastica un confessore innocente del delitto di sollecitazione a un peccato contro la castità, non sia assolto se prima non avrà formalmente ritrattato la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne sono.

Can. 732

(cf CIC83, C.981) §1. Secondo la qualità, la gravità e il numero dei peccati, tenendo conto della condizione del penitente e della sua disposizione alla conversione, il confessore somministri la medicina conveniente alla malattia, imponendo le opere di penitenza opportune.

(cf CIC83, C.978) §2. Ricordi il sacerdote di essere stato costituito da Dio ministro della divina giustizia e misericordia; quale padre spirituale dia anche i consigli opportuni perché ciascuno possa progredire nella sua vocazione alla santità.

Can. 733

(cf CIC83, C.983) §1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente.

(= CIC83, C.983 §2) §2. Hanno l’obbligo di conservare il segreto anche l’interprete, qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo la notizia di peccati dalla confessione.

Can. 734

(= CIC83, C.984 §1) §1. E’ assolutamente proibito al confessore l’uso della conoscenza acquisita in confessione con aggravio del penitente, anche se è escluso qualsiasi pericolo di rivelazione.

(= CIC83, C.984 §2) §2. Colui che è costituito in autorità non deve far uso in nessun modo, nel governo esterno, di una notizia sui peccati che ha ricevuto in qualsiasi tempo nella confessione.

(cf CIC83, C.985) §3. I moderatori di istituti di educazione non amministrino ordinariamente il sacramento della penitenza ai loro alunni.

Can. 735

(= CIC83, C.986 §1) §1. Tutti coloro ai quali è stata demandata per ufficio la cura delle anime hanno l’obbligo grave di provvedere che il sacramento della penitenza sia amministrato ai fedeli cristiani a loro affidati, che lo richiedono a tempo opportuno, e che agli stessi sia offerta l’occasione di accostarsi alla confessione individuale in giorni e ore stabiliti per loro comodità.

(cf CIC83, C.986 §2) §2. In caso di urgente necessità, ogni sacerdote che ha la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza e, in pericolo di morte poi, anche qualsiasi altro sacerdote, deve amministrare questo sacramento.

Can. 736

(cf CIC83, C.964 §1) §1. Il luogo proprio per celebrare il sacramento della penitenza è la chiesa, salvo restando il diritto particolare.

(CIC83, C.964 §3) §2. A motivo di infermità o per altra giusta causa, questo sacramento può essere celebrato anche fuori del luogo proprio.




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