Capitolo
IV
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Can. 718
(cf CIC83,
C.959) Nel sacramento della penitenza i fedeli cristiani che, avendo commesso
dei peccati dopo il battesimo, condotti dallo Spirito Santo si convertono di
cuore a Dio e mossi dal dolore dei peccati fanno il proposito di una nuova
vita, mediante il ministero del sacerdote, con la confessione a lui fatta e con
l’accettazione di un’adeguata soddisfazione, ottengono da Dio il perdono e
insieme vengono riconciliati con la Chiesa che peccando hanno ferito; in tal
modo questo sacramento contribuisce nel massimo grado alla vita cristiana e
dispone a ricevere la Divina Eucaristia.
Can. 719
(cf CIC83,
C.989) Chi è cosciente di un grave peccato riceva, appena gli è
possibile, il sacramento della penitenza; si raccomanda vivamente
però a tutti i fedeli cristiani di ricevere frequentemente questo sacramento e specialmente nei tempi di digiuno
e di penitenza che devono essere osservati nella propria Chiesa sui iuris.
Can. 720
(= CIC83,
C.960 §1) §1. La confessione, individuale e integrale, e inoltre l’assoluzione
costituiscono il solo modo ordinario col quale il fedele cristiano, consapevole
di un grave peccato, viene riconciliato con Dio e con la Chiesa; soltanto
l’impossibilità fisica o morale scusa da tale confessione, nel qual caso
la riconciliazione si può avere anche in altri modi.
(= CIC83,
C.960 §2) §2. L’assoluzione a più penitenti insieme, senza la previa
confessione individuale, non può essere impartita in modo generale a
meno che non:
1° ci sia
un imminente pericolo di morte e manchi il tempo al sacerdote o ai sacerdoti
per amministrare il sacramento della penitenza ai singoli
penitenti;
2° ci sia
una grave necessità, cioè quando, tenendo conto del numero dei
penitenti, non c’è disponibilità di sacerdoti per amministrare il
sacramento della penitenza ai singoli penitenti entro un tempo conveniente di
modo che, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della
grazia sacramentale o della ricezione della Divina Eucaristia; ma non si deve
ritenere necessità sufficiente quella in cui i confessori non possono
essere disponibili solamente a causa di un grande concorso di penitenti, come
si può avere in qualche grande solennità oppure in un pellegrinaggio.
(CIC83,
C.960 §2) §3. Stabilire se vi è questa grave necessità è
competenza del Vescovo eparchiale, il quale, dopo aver confrontato il suo
parere con i Patriarchi e con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris
che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, può
determinare anche con prescrizioni generali i casi di tale necessità.
Can. 721
(CIC83,
C.962 §1) §1. Perché un fedele cristiano possa usufruire
dell’assoluzione sacramentale data insieme a più persone, si richiede
non solo che sia debitamente disposto, ma anche che si proponga di confessare
individualmente a tempo debito i peccati gravi che in quel momento non
può così confessare.
(cf 962 §2)
§2. I fedeli cristiani siano istruiti, per quanto è possibile, su questi
requisiti e inoltre siano esortati, anche nel caso di pericolo di morte,
perché ciascuno emetta l’atto di contrizione.
Can. 722
(= CIC83,
C.965) §1. Il sacramento della penitenza è amministrato solamente dal
sacerdote.
(cf CIC83,
C.967 §1) §2. Tutti i Vescovi, in virtù del diritto stesso, possono
amministrare in tutto il mondo il sacramento della penitenza, a meno che, per
quanto riguarda la liceità, il Vescovo eparchiale non l’abbia proibito
espressamente in un caso speciale.
(CIC83,
C.966 §1) §3. I presbiteri invece per agire validamente devono inoltre avere la
facoltà di amministrare il sacramento della penitenza, facoltà
che viene conferita o dal diritto stesso, o da una speciale concessione fatta
dall’autorità competente.
(cf CIC83,
C.966 §2) §4. I presbiteri che hanno la facoltà di amministrare il
sacramento della penitenza in virtù dell’ufficio o della concessione del
Gerarca del luogo dell’eparchia alla quale sono ascritti oppure nella quale
hanno domicilio, possono amministrare validamente il sacramento della penitenza
in tutto il mondo a qualsiasi fedele cristiano, a meno che un Gerarca del luogo
in un caso speciale non l’abbia proibito espressamente; usano lecitamente di
tale facoltà osservando le norme stabilite dal Vescovo eparchiale e con
la licenza almeno presunta del rettore della chiesa oppure, se si tratta di un
istituto di vita consacrata, del Superiore.
Can. 723
(cf CIC83,
C.968 §1) §1. Oltre al Gerarca del luogo, ha facoltà di amministrare il
sacramento della penitenza in virtù dell’ufficio, ciascuno secondo il
suo ambito, anche il parroco e un altro che fa le veci del parroco.
(CIC83,
C.968 §2) §2. Anche ogni Superiore di un istituto religioso o di una
società di vita comune a guisa dei religiosi di diritto pontificio o
patriarcale, se è sacerdote, ha la facoltà di amministrare il
sacramento della penitenza in virtù dell’ufficio, nei confronti dei
membri del proprio istituto e anche di coloro che dimorano giorno e notte nella
sua casa.
Can. 724
(CIC83,
C.969 §1) §1. Solo il Gerarca del luogo è competente a conferire con una
speciale concessione a qualunque presbitero la facoltà di amministrare
il sacramento della penitenza a qualsiasi fedele cristiano.
(CIC83,
C.969 §2) §2. Il Superiore di un istituto di vita consacrata, purché
abbia la potestà esecutiva di governo, può conferire a qualsiasi
sacerdote la facoltà di cui nel can. 723 §2 a norma del tipico o degli
statuti.
Can. 725
(CIC83,
C.976) Ogni sacerdote può assolvere validamente e lecitamente qualsiasi
penitente che si trova in pericolo di morte da qualsiasi peccato, anche se
è presente un altro sacerdote che ha la facoltà di amministrare
il sacramento della penitenza.
Can. 726
(CIC83,
C.974 §1) §1. La facoltà di amministrare il sacramento della penitenza
non sia revocata se non per una grave causa.
(CIC83,
C.974 §2) §2. Una volta revocata la facoltà di amministrare il
sacramento della penitenza conferita dal Gerarca di cui nel can. 722, §4, il
presbitero ne resta privo per tutto il mondo; se viene revocata invece da
un’altra autorità competente ne resta privo soltanto nell’ambito del
revocante.
(CIC83,
C.975) §3. La facoltà di amministrare il sacramento della penitenza di
cui nel can. 722, §4 cessa, oltre che per revoca, con la perdita dell’ufficio,
dell’ascrizione all’eparchia o del domicilio.
Can. 727
In alcuni
casi, per provvedere alla salvezza delle anime, può essere opportuno
limitare la facoltà di assolvere dai peccati e di riservarla a una
determinata autorità; questo però non può essere fatto se
non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del
Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica.
Can. 728
§1. E’
riservato alla Sede Apostolica assolvere dai seguenti peccati:
(= CIC83,
C.1388) 1° di diretta violazione del sigillo sacramentale;
(= CIC83,
C.1378) 2° di assoluzione del complice nel peccato contro la castità;
(= CIC83,
C.1398) §2. E’ riservato invece al Vescovo eparchiale assolvere dal peccato di
aborto procurato, se ne segue l’effetto.
Can. 729
Qualsiasi
riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore:
1° se si
confessa un malato che non può uscire di casa o un fidanzato/ta per
celebrare il matrimonio;
2° se, a
giudizio prudente del confessore, la facoltà di assolvere non può
essere chiesta all’autorità competente senza un grave disagio del
penitente o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale;
3° fuori
dei confini del territorio nel quale l’autorità che ha posto la riserva
esercita la potestà.
Can. 730
(= CIC83,
C.977) L’assoluzione del complice nel peccato contro la castità è
invalida, eccetto in pericolo di morte.
Can. 731
(= CIC83,
C.982) Chi si confessa di aver falsamente denunziato all’autorità
ecclesiastica un confessore innocente del delitto di sollecitazione a un
peccato contro la castità, non sia assolto se prima non avrà
formalmente ritrattato la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni,
se ve ne sono.
Can. 732
(cf CIC83,
C.981) §1. Secondo la qualità, la gravità e il numero dei
peccati, tenendo conto della condizione del penitente e della sua disposizione
alla conversione, il confessore somministri la medicina conveniente alla
malattia, imponendo le opere di penitenza opportune.
(cf CIC83,
C.978) §2. Ricordi il sacerdote di essere stato costituito da Dio ministro
della divina giustizia e misericordia; quale padre spirituale dia anche i
consigli opportuni perché ciascuno possa progredire nella sua vocazione
alla santità.
Can. 733
(cf CIC83,
C.983) §1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il
confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o
con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il
penitente.
(= CIC83,
C.983 §2) §2. Hanno l’obbligo di conservare il segreto anche l’interprete,
qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo
la notizia di peccati dalla confessione.
Can. 734
(= CIC83,
C.984 §1) §1. E’ assolutamente proibito al confessore l’uso della conoscenza
acquisita in confessione con aggravio del penitente, anche se è escluso
qualsiasi pericolo di rivelazione.
(= CIC83,
C.984 §2) §2. Colui che è costituito in autorità non deve far uso
in nessun modo, nel governo esterno, di una notizia sui peccati che ha ricevuto
in qualsiasi tempo nella confessione.
(cf CIC83,
C.985) §3. I moderatori di istituti di educazione non amministrino
ordinariamente il sacramento della penitenza ai loro alunni.
Can. 735
(= CIC83,
C.986 §1) §1. Tutti coloro ai quali è stata demandata per ufficio la
cura delle anime hanno l’obbligo grave di provvedere che il sacramento della
penitenza sia amministrato ai fedeli cristiani a loro affidati, che lo
richiedono a tempo opportuno, e che agli stessi sia offerta l’occasione di
accostarsi alla confessione individuale in giorni e ore stabiliti per loro
comodità.
(cf CIC83,
C.986 §2) §2. In caso di urgente necessità, ogni sacerdote che ha la
facoltà di amministrare il sacramento della penitenza e, in pericolo di
morte poi, anche qualsiasi altro sacerdote, deve amministrare questo
sacramento.
Can. 736
(cf CIC83,
C.964 §1) §1. Il luogo proprio per celebrare il sacramento della penitenza
è la chiesa, salvo restando il diritto particolare.
(CIC83,
C.964 §3) §2. A motivo di infermità o per altra giusta causa, questo
sacramento può essere celebrato anche fuori del luogo proprio.
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