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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo V UNZIONE DEGLI INFERMI
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Capitolo V

UNZIONE DEGLI INFERMI

Can. 737

(cf CIC83, C.998) §1. Mediante l’unzione sacramentale degli infermi, conferita dal sacerdote con l’orazione, i fedeli cristiani colpiti da grave malattia e pentiti di cuore ricevono la grazia con la quale, fortificati con la speranza del premio eterno e assolti dai peccati, vengono disposti all’emendazione della vita e sono aiutati a superare la malattia o a sopportarla pazientemente.

(cf CIC83, C.1002) §2. Nelle Chiese dove c’è l’uso di amministrare il sacramento dell’unzione degli infermi da più sacerdoti insieme si abbia cura di conservare, per quanto è possibile, questo uso.

Can. 738

(cf CIC83, C.1001) I fedeli cristiani ricevano volentieri l’unzione degli infermi ogni volta che sono gravemente ammalati; i pastori d’anime poi e i parenti degli infermi abbiano cura che gli infermi vengano sollevati da questo sacramento nel tempo opportuno.

Can. 739

(CIC83, C.1003 §1) §1. Amministrano validamente l’unzione degli infermi tutti e soli i sacerdoti.

(CIC83, C.1003 §2) §2. Amministare l’unzione degli infermi è compito del parroco, del vicario parrocchiale e di tutti gli altri sacerdoti nei confronti di coloro la cui cura è stata ad essi affidata per ufficio; ma con la licenza almeno presunta dei predetti qualunque sacerdote può amministrare lecitamente questo sacramento e, in caso di necessità poi, anche lo deve.

Can. 740

(cf CIC83, C.1005-1006) I fedeli cristiani gravemente ammalati che hanno perso i sensi o l’uso della ragione si presume che abbiano voluto che fosse loro amministrato questo sacramento in pericolo di morte o, a giudizio del sacerdote, anche in un altro tempo.

Can. 741

(# CIC83, C.999) L’olio da usare nel sacramento dell’unzione degli infermi deve essere benedetto e per di più dal sacerdote stesso che amministra il sacramento, a meno che il diritto particolare della Chiesa sui iuris non disponga diversamente.

Can. 742

(cf CIC83, C.1000) Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, nell’ordine e nel modo prescritti nei libri liturgici; però in caso di necessità basta una sola unzione con la formula propria.




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