Art.
I
Il ministro
della sacra ordinazione
Can. 744
(cf CIC83,
C.1012) Solo il Vescovo amministra validamente la sacra ordinazione con
l’imposizione delle mani e con l’orazione prescritta dalla Chiesa.
Can. 745
(cf CIC83,
C.1013) L’ordinazione episcopale è riservata a norma del diritto al
Romano Pontefice, al Patriarca o al Metropolita, di modo che non è
lecito a nessun Vescovo ordinare qualcuno Vescovo, se prima non consta di un
legittimo mandato.
Can. 746
(cf CIC83,
C.1014) §1. Il Vescovo sia ordinato da tre Vescovi, eccetto nel caso di estrema
necessità.
§2. Il
secondo e il terzo Vescovo, se non possono essere presenti dei Vescovi della
stessa Chiesa sui iuris del primo Vescovo ordinante, possono essere anche di
un’altra Chiesa sui iuris.
Can. 747
(CIC83,
C.1015) Il candidato al diaconato e al presbiterato sia ordinato dal proprio
Vescovo eparchiale, oppure da un altro Vescovo con legittime lettere
dimissorie.
Can. 748
(cf CIC83,
C.1016) §1. Il Vescovo eparchiale proprio, per quanto riguarda la sacra
ordinazione di chi deve essere ascritto a qualche eparchia, è il Vescovo
dell’eparchia nella quale il candidato ha il domicilio, oppure dell’eparchia
per il cui servizio il candidato ha dichiarato per iscritto di volersi dedicare;
per quanto riguarda l’ordinazione di chi è già ascritto a
un’eparchia, è il Vescovo di quella eparchia.
§2. Un
Vescovo eparchiale non può ordinare un candidato suo suddito ascritto a
un’altra Chiesa sui iuris se non con la licenza della Sede Apostolica; se
invece si tratta di un candidato che è ascritto alla Chiesa patriarcale
e che ha il domicilio o quasi domicilio entro i confini del territorio della
stessa Chiesa, questa licenza può concederla anche il Patriarca.
Can. 749
(cf CIC83,
C.1017) E’ proibito al Vescovo di celebrare la sacra ordinazione in un’altra
eparchia senza la licenza del Vescovo eparchiale, a meno che il diritto
particolare della Chiesa patriarcale, per quanto riguarda il Patriarca, non
stabilisca diversamente.
Can. 750
(cf CIC83,
C.1018) §1. Fermi restando i cann. 472, 537 e 560, §1, possono dare le lettere
dimissorie:
1° il
Vescovo eparchiale proprio;
2°
l’Amministratore della Chiesa patriarcale e inoltre, col consenso del collegio
dei consultori eparchiali, l’Amministratore dell’eparchia;
§2.
L’Amministratore della Chiesa patriarcale non conceda le lettere dimissorie a
coloro che sono stati respinti dal Patriarca, né l’Amministratore
dell’eparchia a coloro che sono stati respinti dal Vescovo eparchiale.
Can. 751
(CIC83,
C.1020) Le lettere dimissorie non siano concesse se non dopo aver ricevuto in
precedenza tutte le testimonianze esigite dal diritto.
Can. 752
(cf CIC83,
C.1021) Le lettere dimissorie possono essere spedite dal Vescovo eparchiale
proprio a qualsiasi Vescovo della stessa Chiesa sui iuris, ma non a un Vescovo
di una Chiesa diversa da quella dell’ordinando, se non con la licenza di coloro
di cui nel can. 748, §2.
Can. 753
(CIC83,
C.1023) Le lettere dimissorie possono essere circoscritte oppure revocate dal
concedente stesso o dal suo successore, ma una volta concesse non si estinguono
col venir meno il diritto del concedente.
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