Art.
II
Il soggetto
della sacra ordinazione
Can. 754
(= CIC83,
C.1024) Può ricevere validamente la sacra ordinazione solamente il
battezzato di sesso maschile.
Can. 755
(= CIC83,
C.1030) Il Vescovo eparchiale e il Superiore maggiore non possono proibire al
diacono loro suddito destinato al presbiterato l’ascesa al presbiterato stesso
se non per una causa gravissima, anche se occulta, salvo restando il diritto di
ricorso a norma del diritto.
Can. 756
(cf CIC83,
C.1026) Non è lecito costringere qualcuno in qualsiasi modo e per
qualunque causa a ricevere gli ordini sacri, o allontanare uno idoneo a norma del diritto dal ricevere gli stessi
ordini.
Can. 757
(CIC83,
C.1038) A colui che ricusa di ricevere un ordine sacro superiore non si
può proibire l’esercizio dell’ordine sacro ricevuto, a meno che non sia
trattenuto da un impedimento canonico o che si opponga un’altra grave causa, a
giudizio del Vescovo eparchiale o del Superiore maggiore.
1° I
requisiti nei candidati alla sacra ordinazione
Can. 758
(CIC83,
C.1025) §1. Perché uno possa essere ordinato lecitamente si richiede:
(CIC83,
C.1033) 1° che abbia ricevuto la crismazione del santo myron;
(CIC83,
C.1029) 2° costumi e qualità fisiche e psichiche corrispondenti con
l’ordine sacro da ricevere;
(CIC83,
C.1031) 3° l’età prescritta dal diritto;
(CIC83,
C.1032) 4° la debita scienza;
(CIC83,
C.1034) 5° che abbia ricevuto gli ordini inferiori a norma del diritto particolare della propria
Chiesa sui iuris ;
(CIC83,
C.1035 §2) 6° l’osservanza degli interstizi prescritti dal diritto particolare.
§2. Si
richiede inoltre che il candidato non sia impedito a norma del can. 762.
§3. A
riguardo dell’ammissione agli ordini sacri dei coniugati si osservi il diritto
particolare della propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla
Sede Apostolica.
Can. 759
(CIC83,
C.1031 §1) §1. L’età prescritta per il diaconato è di ventitre
anni compiuti, per il presbiterato è di ventiquattro anni compiuti,
fermo restando il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris che esiga
un’età più avanzata.
(CIC83,
C.1031 §4) §2. La dispensa dall’età richiesta dal diritto comune che
superi un anno è riservata al Patriarca, se si tratta di un candidato
che ha il domicilio o il quasi domicilio entro i confini del territorio della
Chiesa patriarcale, altrimenti alla Sede Apostolica.
Can. 760
§1.
Ordinare un diacono è lecito solo dopo che sia stato felicemente
superato il quarto anno del curricolo di studi filosofico-teologici, a meno che
il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi
abbia stabilito diversamente.
(# CIC83,
C.1031 §2) §2. Se invece si tratta di un candidato non destinato al sacerdozio,
è lecito ordinarlo diacono soltanto dopo che sia stato felicemente
superato il terzo anno di studi di cui al can. 354; se però in seguito
eventualmente fosse ammesso al presbiterato, egli deve prima completare
opportunamente gli studi teologici.
Can. 761
(CIC83,
C.1036) Il candidato all’ordine del diaconato o del presbiterato, per essere
ordinato lecitamente deve consegnare al proprio Vescovo eparchiale o al
Superiore maggiore una dichiarazione firmata di propria mano con la quale
attesta che intende ricevere spontaneamente e liberamente l’ordine sacro e gli
obblighi annessi allo stesso ordine e che si dedicherà perpetuamente al
ministero ecclesiastico, chiedendo nel contempo di essere ammesso all’ordine
sacro.
2°
Impedimenti a ricevere ed esercitare gli ordini sacri
Can. 762
(cf CIC83,
C.1041) §1. E’ impedito dal ricevere gli ordini sacri:
1° chi
è colpito da qualche forma di demenza o da altra infermità
psichica, a motivo della quale è giudicato, dopo aver consultato i
periti, inabile a svolgere correttamente il ministero;
2° chi ha
commesso il delitto di apostasia, di eresia oppure di scisma;
3° chi ha
attentato il matrimonio, anche solo civile, sia che egli fosse impedito dal
celebrare il matrimonio dal vincolo matrimoniale o dall’ordine sacro oppure dal
voto pubblico perpetuo di castità, sia con una donna unita da un
matrimonio valido oppure legata dallo stesso voto;
4° chi ha
commesso omicidio volontario oppure ha procurato un aborto conseguendone
l’effetto e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;
5° chi ha
mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o che ha tentato di
togliersi la vita;
6° chi ha
posto un atto di ordine riservato a chi è costituito nell’ordine
dell’episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione
di esercitarlo per qualche pena canonica.
(CIC83,
C.1042 2°) 7° chi esercita un ufficio o l’amministrazione vietata ai chierici
di cui deve rendere conto finché, abbandonato l’ufficio e
l’amministrazione e fatto inoltre il rendiconto, sia diventato libero;
(CIC83,
C.1042 3°) 8° il neofita, a meno che, a giudizio del Gerarca, sia
sufficientemente sperimentato.
§2. Gli
atti dai quali possono provenire gli impedimenti di cui nel §1, nn. 2-6, non
producono impedimenti se non sono stati peccati gravi ed esterni commessi dopo
il battesimo.
Can. 763
(# CIC83,
C.1044 §1-2) E’ impedito ad esercitare gli ordini sacri:
1° chi ha
ricevuto illegittimamente gli ordini sacri mentre era trattenuto da un
impedimento a ricevere gli ordini sacri;
2° chi ha
commesso i delitti o gli atti di cui nel can. 762, §1, nn. 2-6;
(CIC83,
C.1044 §2 2°) 3° chi è colpito da demenza o altra infermità
psichica di cui nel can. 762, §1, n. 1, finché il Gerarca, consultato un
perito, non gli avrà permesso l’esercizio dello stesso ordine sacro.
Can. 764
(cf CIC83,
C.1040 c) Non possono essere stabiliti per diritto particolare impedimenti a
ricevere o esercitare gli ordini sacri; la consuetudine poi che introduce un
nuovo impedimento, oppure che è contraria a un impedimento stabilito per
diritto comune, è riprovata.
Can. 765
(CIC83,
C.1045) L’ignoranza degli impedimenti non esime dagli stessi.
Can. 766
(cf CIC83,
C.1046) Gli impedimenti si moltiplicano secondo le diverse loro cause, ma non
per la ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti
dell’impedimento proveniente dall’omicidio volontario oppure dall’aborto
procurato, se ne segue l’effetto.
Can. 767
(CIC83,
C.1047 §4) §1. Il Vescovo eparchiale o il Gerarca di un istituto di vita
consacrata può dispensare i suoi sudditi dagli impedimenti a ricevere o
a esercitare gli ordini sacri, eccettuati i seguenti:
(CIC83,
C.1047 §1) 1° se il fatto su cui è fondato l’impedimento è stato
deferito al foro giudiziario;
2° gli
impedimenti di cui nel can. 762, §1, nn. 2-4.
§2. La
dispensa da questi impedimenti è riservata al Patriarca nei riguardi dei
candidati o dei chierici che hanno il domicilio o il quasi-domicilio entro i
confini del territorio della Chiesa a cui presiede; altrimenti alla Sede
Apostolica.
(cf CIC83,
C.1048) §3. La stessa facoltà di dispensare compete a qualsiasi
confessore nei casi occulti più urgenti nei quali l’autorità
competente non può essere raggiunta e in cui sia imminente il pericolo
di un grave danno o di infamia, ma solamente perché i penitenti possano
esercitare lecitamente i sacri ordini già ricevuti, fermo restando
l’obbligo di presentarsi al più presto alla stessa autorità.
Can. 768
(cf CIC83,
C.1049 §1) §1. Nelle domande per ottenere la dispensa devono essere indicati
tutti gli impedimenti; però, la dispensa generale vale anche per gli
impedimenti omessi in buona fede, eccettuati quelli di cui nel can. 762, §1, n.
4 o gli altri deferiti al foro giudiziale, ma non per quelli taciuti in mala
fede.
§2. Se si
tratta di impedimento proveniente da omicidio volontario oppure da aborto
procurato, per la validità della dispensa deve essere espresso anche il
numero dei delitti.
§3. La
dispensa generale dagli impedimenti a ricevere gli ordini sacri vale per tutti
gli ordini.
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