Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

CCEO

IntraText CT - Lettura del testo

  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VI LA SACRA ORDINAZIONE
      • Art. II Il soggetto della sacra ordinazione
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

Art. II

Il soggetto della sacra ordinazione

Can. 754

(= CIC83, C.1024) Può ricevere validamente la sacra ordinazione solamente il battezzato di sesso maschile.

Can. 755

(= CIC83, C.1030) Il Vescovo eparchiale e il Superiore maggiore non possono proibire al diacono loro suddito destinato al presbiterato l’ascesa al presbiterato stesso se non per una causa gravissima, anche se occulta, salvo restando il diritto di ricorso a norma del diritto.

Can. 756

(cf CIC83, C.1026) Non è lecito costringere qualcuno in qualsiasi modo e per qualunque causa a ricevere gli ordini sacri, o allontanare uno idoneo a norma del diritto dal ricevere gli stessi ordini.

Can. 757

(CIC83, C.1038) A colui che ricusa di ricevere un ordine sacro superiore non si può proibire l’esercizio dell’ordine sacro ricevuto, a meno che non sia trattenuto da un impedimento canonico o che si opponga un’altra grave causa, a giudizio del Vescovo eparchiale o del Superiore maggiore.

I requisiti nei candidati alla sacra ordinazione

Can. 758

(CIC83, C.1025) §1. Perché uno possa essere ordinato lecitamente si richiede:

(CIC83, C.1033) che abbia ricevuto la crismazione del santo myron;

(CIC83, C.1029) costumi e qualità fisiche e psichiche corrispondenti con l’ordine sacro da ricevere;

(CIC83, C.1031) l’età prescritta dal diritto;

(CIC83, C.1032) la debita scienza;

(CIC83, C.1034) che abbia ricevuto gli ordini inferiori a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris ;

(CIC83, C.1035 §2) l’osservanza degli interstizi prescritti dal diritto particolare.

§2. Si richiede inoltre che il candidato non sia impedito a norma del can. 762.

§3. A riguardo dell’ammissione agli ordini sacri dei coniugati si osservi il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica.

Can. 759

(CIC83, C.1031 §1) §1. L’età prescritta per il diaconato è di ventitre anni compiuti, per il presbiterato è di ventiquattro anni compiuti, fermo restando il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris che esiga un’età più avanzata.

(CIC83, C.1031 §4) §2. La dispensa dall’età richiesta dal diritto comune che superi un anno è riservata al Patriarca, se si tratta di un candidato che ha il domicilio o il quasi domicilio entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, altrimenti alla Sede Apostolica.

Can. 760

§1. Ordinare un diacono è lecito solo dopo che sia stato felicemente superato il quarto anno del curricolo di studi filosofico-teologici, a meno che il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi abbia stabilito diversamente.

(# CIC83, C.1031 §2) §2. Se invece si tratta di un candidato non destinato al sacerdozio, è lecito ordinarlo diacono soltanto dopo che sia stato felicemente superato il terzo anno di studi di cui al can. 354; se però in seguito eventualmente fosse ammesso al presbiterato, egli deve prima completare opportunamente gli studi teologici.

Can. 761

(CIC83, C.1036) Il candidato all’ordine del diaconato o del presbiterato, per essere ordinato lecitamente deve consegnare al proprio Vescovo eparchiale o al Superiore maggiore una dichiarazione firmata di propria mano con la quale attesta che intende ricevere spontaneamente e liberamente l’ordine sacro e gli obblighi annessi allo stesso ordine e che si dedicherà perpetuamente al ministero ecclesiastico, chiedendo nel contempo di essere ammesso all’ordine sacro.

Impedimenti a ricevere ed esercitare gli ordini sacri

Can. 762

(cf CIC83, C.1041) §1. E’ impedito dal ricevere gli ordini sacri:

chi è colpito da qualche forma di demenza o da altra infermità psichica, a motivo della quale è giudicato, dopo aver consultato i periti, inabile a svolgere correttamente il ministero;

chi ha commesso il delitto di apostasia, di eresia oppure di scisma;

chi ha attentato il matrimonio, anche solo civile, sia che egli fosse impedito dal celebrare il matrimonio dal vincolo matrimoniale o dall’ordine sacro oppure dal voto pubblico perpetuo di castità, sia con una donna unita da un matrimonio valido oppure legata dallo stesso voto;

chi ha commesso omicidio volontario oppure ha procurato un aborto conseguendone l’effetto e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;

chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o che ha tentato di togliersi la vita;

chi ha posto un atto di ordine riservato a chi è costituito nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione di esercitarlo per qualche pena canonica.

(CIC83, C.1042 ) chi esercita un ufficio o l’amministrazione vietata ai chierici di cui deve rendere conto finché, abbandonato l’ufficio e l’amministrazione e fatto inoltre il rendiconto, sia diventato libero;

(CIC83, C.1042 ) il neofita, a meno che, a giudizio del Gerarca, sia sufficientemente sperimentato.

§2. Gli atti dai quali possono provenire gli impedimenti di cui nel §1, nn. 2-6, non producono impedimenti se non sono stati peccati gravi ed esterni commessi dopo il battesimo.

Can. 763

(# CIC83, C.1044 §1-2) E’ impedito ad esercitare gli ordini sacri:

chi ha ricevuto illegittimamente gli ordini sacri mentre era trattenuto da un impedimento a ricevere gli ordini sacri;

chi ha commesso i delitti o gli atti di cui nel can. 762, §1, nn. 2-6;

(CIC83, C.1044 §2 ) chi è colpito da demenza o altra infermità psichica di cui nel can. 762, §1, n. 1, finché il Gerarca, consultato un perito, non gli avrà permesso l’esercizio dello stesso ordine sacro.

Can. 764

(cf CIC83, C.1040 c) Non possono essere stabiliti per diritto particolare impedimenti a ricevere o esercitare gli ordini sacri; la consuetudine poi che introduce un nuovo impedimento, oppure che è contraria a un impedimento stabilito per diritto comune, è riprovata.

Can. 765

(CIC83, C.1045) L’ignoranza degli impedimenti non esime dagli stessi.

Can. 766

(cf CIC83, C.1046) Gli impedimenti si moltiplicano secondo le diverse loro cause, ma non per la ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell’impedimento proveniente dall’omicidio volontario oppure dall’aborto procurato, se ne segue l’effetto.

Can. 767

(CIC83, C.1047 §4) §1. Il Vescovo eparchiale o il Gerarca di un istituto di vita consacrata può dispensare i suoi sudditi dagli impedimenti a ricevere o a esercitare gli ordini sacri, eccettuati i seguenti:

(CIC83, C.1047 §1) se il fatto su cui è fondato l’impedimento è stato deferito al foro giudiziario;

gli impedimenti di cui nel can. 762, §1, nn. 2-4.

§2. La dispensa da questi impedimenti è riservata al Patriarca nei riguardi dei candidati o dei chierici che hanno il domicilio o il quasi-domicilio entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede; altrimenti alla Sede Apostolica.

(cf CIC83, C.1048) §3. La stessa facoltà di dispensare compete a qualsiasi confessore nei casi occulti più urgenti nei quali l’autorità competente non può essere raggiunta e in cui sia imminente il pericolo di un grave danno o di infamia, ma solamente perché i penitenti possano esercitare lecitamente i sacri ordini già ricevuti, fermo restando l’obbligo di presentarsi al più presto alla stessa autorità.

Can. 768

(cf CIC83, C.1049 §1) §1. Nelle domande per ottenere la dispensa devono essere indicati tutti gli impedimenti; però, la dispensa generale vale anche per gli impedimenti omessi in buona fede, eccettuati quelli di cui nel can. 762, §1, n. 4 o gli altri deferiti al foro giudiziale, ma non per quelli taciuti in mala fede.

§2. Se si tratta di impedimento proveniente da omicidio volontario oppure da aborto procurato, per la validità della dispensa deve essere espresso anche il numero dei delitti.

§3. La dispensa generale dagli impedimenti a ricevere gli ordini sacri vale per tutti gli ordini.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License