Art.
III
Le cose da
premettere alla sacra ordinazione
Can. 769
(cf CIC83,
C.1050) §1. L’autorità che ammette un candidato alla sacra ordinazione,
deve ottenere:
(CIC83,
C.1036) 1° la dichiarazione di cui nel can. 761, come pure il certificato
dell’ultima sacra ordinazione oppure, se si tratta della prima sacra
ordinazione, anche il certificato di battesimo e della crismazione del santo myron;
(CIC83,
C.1053 §3) 2° se il candidato è unito in matrimonio, il certificato di
matrimonio e il consenso dato per iscritto della moglie;
(CIC83,
C.1050 1°) 3° il certificato degli studi compiuti;
(CIC83,
C.1051 1°) 4° le lettere testimoniali del rettore del seminario o del Superiore di un
istituto di vita consacrata, oppure del presbitero al quale è stato
affidato il candidato fuori del seminario, sui buoni costumi dello
stesso candidato;
5° le
lettere testimoniali di cui nel can. 771, §3;
6° le lettere
testimoniali, se lo giudica opportuno, degli altri Vescovi eparchiali o dei
Superiori di istituti (CIC83, C.1051 2°) di vita consacrata dove il candidato
ha dimorato per qualche tempo, sulle qualità del candidato e sulla sua
libertà da ogni impedimento canonico.
§2. Questi
documenti siano conservati nell’archivio della stessa autorità.
Can. 770
(CIC83,
C.1052 §§1-3) Il Vescovo che ordina con legittime lettere dimissorie nelle
quali si afferma che il candidato è idoneo a ricevere l’ordine sacro,
può accontentarsi di questa attestazione ma non è obbligato; se
in coscienza però ritiene che il candidato non è idoneo, non lo
ordini.
Can. 771
§1. I nomi
dei candidati da promuovere agli ordini sacri siano resi noti pubblicamente
nella chiesa parrocchiale di ciascun candidato a norma del diritto particolare.
§2. Tutti i
fedeli cristiani hanno l’obbligo di rivelare gli impedimenti, se ne conoscono
qualcuno, al Vescovo eparchiale o al parroco prima della sacra ordinazione.
§3. Il
Vescovo eparchiale affidi al parroco che fa le pubblicazioni e anche a un altro
presbitero, se lo crede opportuno, di informarsi diligentemente da persone
degne di fede sulla vita e sui costumi dei candidati e di inviare alla curia
eparchiale le lettere testimoniali che riferiscono quell’indagine e la
pubblicazione.
§4. Il
Vescovo eparchiale, se lo ritiene opportuno, non tralasci di fare altre
indagini, anche private.
Can. 772
(CIC83,
C.1039) Ogni candidato che dev’essere promosso alla sacra ordinazione attenda a
un ritiro spirituale nel modo determinato dal diritto particolare.
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