Art.
IV
Tempo,
luogo, annotazione e certificato
della sacra ordinazione
Can. 773
(CIC83,
C.1010, CIC83, C.1011 §2) Le sacre ordinazioni siano celebrate con la maggiore
partecipazione possibile dei fedeli cristiani in una chiesa, di domenica o in
giorno festivo, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.
Can. 774
(CIC83,
C.1053 §1) §1. Celebrata la sacra ordinazione, i nomi dei singoli ordinati e
del Vescovo ordinante, il luogo e il giorno dell’ordinazione siano annotati in
un libro speciale da conservare nell’archivio della curia eparchiale.
(CIC83,
C.1053 §2) §2. Il Vescovo ordinante dia ai singoli ordinati un certificato
autentico della sacra ordinazione ricevuta; costoro, se sono stati ordinati da
un Vescovo con lettere dimissorie, presentino il certificato al proprio Vescovo
eparchiale o al Superiore maggiore per la annotazione della sacra ordinazione
in un libro speciale da conservare nell’archivio.
Can. 775
(CIC83,
C.1054) Il Vescovo eparchiale o il Superiore maggiore invii notizia della sacra
ordinazione di ciascun diacono al parroco presso il quale è annotato il
battesimo dell’ordinato.
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