TITOLO I
I FEDELI
CRISTIANI
E TUTTI I LORO DIRITTI E DOVERI
Can. 7
(= CIC83,
C.204) §1. I fedeli cristiani sono coloro che, essendo stati incorporati a
Cristo mediante il battesimo, sono costituiti come popolo di Dio e per questo
motivo, partecipando nel modo loro proprio alla funzione sacerdotale, profetica
e regale di Cristo, sono chiamati, ciascuno secondo la sua condizione, ad
esercitare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.
§2. Questa
Chiesa, costituita e ordinata in questo mondo come società, sussiste
nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in
comunione con lui.
Can. 8
(= CIC83,
C.205) Sono in piena comunione con la Chiesa cattolica qui sulla terra quei
battezzati che nella sua compagine visibile sono congiunti a Cristo con i vincoli
della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.
Can. 9
(= CIC83,
C.206) §1. Sono legati alla Chiesa per una ragione speciale i catecumeni i
quali, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con volontà esplicita di
essere incorporati ad essa e perciò, con questa stessa volontà e
con la vita di fede, di speranza e di carità che conducono, sono
congiunti con la Chiesa che li sostiene come già suoi.
§2. La
Chiesa ha una cura speciale dei catecumeni e, mentre li invita a condurre una vita
evangelica e li introduce alla partecipazione della Divina Liturgia, dei
sacramenti e delle lodi divine, ad essi già
elargisce varie prerogative che sono proprie dei cristiani.
Can. 10
I fedeli
cristiani, profondamente attaccati alla parola di Dio e inoltre aderendo al
vivo magistero autentico della Chiesa, hanno l’obbligo di conservare
integralmente la fede, custodita e trasmessa a prezzo altissimo dai loro
antenati, e di professarla apertamente, come pure di approfondirla sempre
più con l’esercizio e di farla fruttificare nelle opere di
carità.
Can. 11
(= CIC83,
C.208) Tra tutti i fedeli cristiani, proprio in forza della loro rigenerazione
in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e
nell’attività; in forza di essa tutti quanti, ciascuno secondo la sua
condizione e funzione, cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo.
Can. 12
(= CIC83,
C.209) §1. I fedeli cristiani hanno l’obbligo di conservare sempre, nel loro
modo di agire, la comunione con la Chiesa.
§2.
Adempiano con grande diligenza i doveri a cui sono tenuti nei confronti della
Chiesa universale e della propria Chiesa sui iuris.
Can. 13
(= CIC83,
C.210) Tutti i fedeli cristiani devono dedicare le proprie energie, ciascuno
secondo la sua condizione, per condurre una vita santa e inoltre per promuovere
la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.
Can. 14
(= CIC83,
C.211) Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto e il dovere di impegnarsi
perché il messaggio divino della salvezza giunga sempre più a
tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutto il mondo.
Can. 15
(= CIC83,
C.212) §1. I fedeli cristiani, consapevoli della propria responsabilità,
sono tenuti ad accogliere con cristiana obbedienza ciò che i Pastori
della Chiesa, che rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede
oppure stabiliscono come guide della Chiesa.
§2. I
fedeli cristiani hanno pieno diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le
proprie necessità soprattutto spirituali e i propri desideri.
§3. In
ragione della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, essi
hanno il diritto, e anzi talvolta il dovere, di manifestare ai Pastori della
Chiesa il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di
renderlo noto a tutti gli altri fedeli cristiani, salva restando l’integrità
della fede e dei costumi e il rispetto verso gli stessi Pastori e tenendo conto
dell’utilità comune e della dignità delle persone.
Can. 16
(= CIC83,
C.213) I fedeli cristiani hanno il diritto di ricevere dai Pastori della Chiesa
gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla
parola di Dio e dai sacramenti.
Can. 17
(= CIC83,
C.214) I fedeli cristiani hanno il diritto di esercitare debitamente il culto
divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa sui iuris e di seguire una
propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la
dottrina della Chiesa.
Can. 18
(= CIC83,
C.215) I fedeli cristiani hanno pieno diritto di fondare e dirigere liberamente
associazioni per fini di carità o di pietà, oppure con lo scopo
di favorire la vocazione cristiana nel mondo e di tenere riunioni per
conseguire in comune quelle stesse finalità.
Can. 19
(= CIC83,
C.216) Tutti quanti i fedeli cristiani, poiché partecipano alla missione
della Chiesa, hanno il diritto di promuovere o di sostenere l’attività
apostolica con proprie iniziative secondo lo stato e la condizione di ciascuno;
tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolico, se
non ha ottenuto il consenso della competente autorità ecclesiastica.
Can. 20
(= CIC83, C.217)
I fedeli cristiani, poiché sono chiamati mediante il battesimo a
condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto
all’educazione cristiana, con cui essere formati rettamente a conseguire la
maturità della persona umana e insieme a conoscere e vivere il mistero
della salvezza.
Can. 21
(= CIC83,
C.218) Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta
libertà di ricercare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su
ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio verso il
magistero della Chiesa.
Can. 22
(= CIC83,
C.219) Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi
costrizione nella scelta dello stato di vita.
Can. 23
(= CIC83,
C.220) Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di
cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la
propria intimità.
Can. 24
(= CIC83,
C.221) §1. Ai fedeli cristiani compete di rivendicare e anche di difendere
legittimamente i diritti che hanno nella Chiesa presso il foro ecclesiastico
competente a norma del diritto.
§2. I
fedeli cristiani hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio
dall’autorità competente, di essere giudicati rispettando le
prescrizioni del diritto da applicare con equità.
§3. I
fedeli cristiani hanno il diritto di non essere puniti con pene canoniche, se
non a norma di legge.
Can. 25
(= CIC83,
C.222) §1. I fedeli cristiani hanno l’obbligo di sovvenire alle
necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto
è necessario per i propri fini, specialmente per il culto divino, per le
opere di apostolato e per un adeguato sostentamento dei ministri.
§2. Hanno
anche l’obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del precetto del Signore, di soccorrere i poveri con
i propri redditi.
Can. 26
(= CIC83,
C.223) §1. Nell’esercizio dei propri diritti i fedeli cristiani, sia
individualmente sia riuniti in associazione, devono tener conto del bene comune della Chiesa,
nonché dei diritti degli altri e inoltre dei propri doveri verso gli
altri.
§2. Spetta
all’autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l’esercizio
dei diritti che sono propri dei fedeli cristiani.
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