Capitolo
VII
IL MATRIMONIO
Can. 776
(cf CIC83,
C.1055) §1. Il patto matrimoniale, fondato dal Creatore e strutturato di sue
leggi, mediante il quale l’uomo e la donna stabiliscono tra loro, con
irrevocabile consenso personale, il consorzio dell’intera vita, per sua indole
naturale è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione
dei figli.
(cf CIC83,
C.1055 §2) §2. Per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati
è, per il fatto stesso, un sacramento con il quale i coniugi sono uniti
da Dio a immagine dell’unione (CIC83, C.1134) indefettibile di Cristo con la
Chiesa e sono quasi consacrati e irrobustiti dalla grazia sacramentale.
(CIC83,
C.1056) §3. Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e
l’indissolubilità che, nel matrimonio tra battezzati, conseguono una
speciale stabilità in ragione del sacramento.
Can. 777
(cf CIC83,
C.1135) Dal matrimonio scaturiscono tra i coniugi uguali diritti e doveri
riguardo a ciò che appartiene al consorzio della vita coniugale.
Can. 778
(CIC83,
C.1058) Possono celebrare il matrimonio tutti coloro ai quali non è
proibito dal diritto.
Can. 779
(CIC83,
C.1060) Il matrimonio ha il favore del diritto; perciò nel dubbio
bisogna stare per la validità del matrimonio finché non sia
provato il contrario.
Can. 780
(CIC83,
C.1059) §1. Il matrimonio di cattolici, anche se una sola parte è
cattolica, è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello
canonico, salva restando la competenza dell’autorità civile circa gli
effetti puramente civili del matrimonio.
§2. Il
matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata acattolica, salvo
restando il diritto divino, è regolato anche:
1° dal
diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale alla quale la
parte acattolica appartiene, se questa Comunità ha un proprio diritto
matrimoniale;
2° dal
diritto al quale è tenuta la parte acattolica, se la Comunità
ecclesiale alla quale appartiene è priva di un diritto matrimoniale
proprio.
Can. 781
Se talvolta
la Chiesa deve giudicare della validità di un matrimonio di acattolici
battezzati:
1° per
quanto riguarda il diritto a cui le parti erano tenute al tempo della
celebrazione del matrimonio, si osservi il can. 780, §2;
2° per
quanto riguarda la forma di celebrazione del matrimonio, la Chiesa riconosce
qualsiasi forma prescritta o ammessa dal diritto al quale le parti erano
soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, purché il consenso
sia stato espresso in forma pubblica e, se almeno una parte è fedele
cristiana di qualche Chiesa orientale acattolica, purché il matrimonio
sia stato celebrato con rito sacro.
Can. 782
(CIC83,
C.1062 §1) §1. Gli sponsali, che per antichissima tradizione delle Chiese
orientali si premettono lodevolmente al matrimonio, sono regolati dal diritto
particolare della propria Chiesa sui iuris.
§2. Dalla
promessa di matrimonio non si dà azione per chiedere la celebrazione del
matrimonio; si dà invece quella per la riparazione dei danni se in
qualche modo è dovuta.
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