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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VII IL MATRIMONIO
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Capitolo VII

IL MATRIMONIO

Can. 776

(cf CIC83, C.1055) §1. Il patto matrimoniale, fondato dal Creatore e strutturato di sue leggi, mediante il quale l’uomo e la donna stabiliscono tra loro, con irrevocabile consenso personale, il consorzio dell’intera vita, per sua indole naturale è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli.

(cf CIC83, C.1055 §2) §2. Per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati è, per il fatto stesso, un sacramento con il quale i coniugi sono uniti da Dio a immagine dell’unione (CIC83, C.1134) indefettibile di Cristo con la Chiesa e sono quasi consacrati e irrobustiti dalla grazia sacramentale.

(CIC83, C.1056) §3. Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità che, nel matrimonio tra battezzati, conseguono una speciale stabilità in ragione del sacramento.

Can. 777

(cf CIC83, C.1135) Dal matrimonio scaturiscono tra i coniugi uguali diritti e doveri riguardo a ciò che appartiene al consorzio della vita coniugale.

Can. 778

(CIC83, C.1058) Possono celebrare il matrimonio tutti coloro ai quali non è proibito dal diritto.

Can. 779

(CIC83, C.1060) Il matrimonio ha il favore del diritto; perciò nel dubbio bisogna stare per la validità del matrimonio finché non sia provato il contrario.

Can. 780

(CIC83, C.1059) §1. Il matrimonio di cattolici, anche se una sola parte è cattolica, è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio.

§2. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata acattolica, salvo restando il diritto divino, è regolato anche:

dal diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale alla quale la parte acattolica appartiene, se questa Comunità ha un proprio diritto matrimoniale;

dal diritto al quale è tenuta la parte acattolica, se la Comunità ecclesiale alla quale appartiene è priva di un diritto matrimoniale proprio.

Can. 781

Se talvolta la Chiesa deve giudicare della validità di un matrimonio di acattolici battezzati:

per quanto riguarda il diritto a cui le parti erano tenute al tempo della celebrazione del matrimonio, si osservi il can. 780, §2;

per quanto riguarda la forma di celebrazione del matrimonio, la Chiesa riconosce qualsiasi forma prescritta o ammessa dal diritto al quale le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, purché il consenso sia stato espresso in forma pubblica e, se almeno una parte è fedele cristiana di qualche Chiesa orientale acattolica, purché il matrimonio sia stato celebrato con rito sacro.

Can. 782

(CIC83, C.1062 §1) §1. Gli sponsali, che per antichissima tradizione delle Chiese orientali si premettono lodevolmente al matrimonio, sono regolati dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

§2. Dalla promessa di matrimonio non si azione per chiedere la celebrazione del matrimonio; si invece quella per la riparazione dei danni se in qualche modo è dovuta.




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