Art.
I
Cura
pastorale e ciò che si deve premettere
alla celebrazione del matrimonio
Can. 783
(cf CIC83,
C.1063) I pastori di anime hanno l’obbligo di curare che i fedeli cristiani
siano preparati allo stato matrimoniale:
1° con una
predicazione e una catechesi adattata ai giovani e agli adulti, con la quale i
fedeli cristiani siano istruiti sul significato del matrimonio cristiano, sugli
obblighi dei coniugi tra di loro, nonché sul diritto primario e
sull’obbligo che i genitori hanno di curare nella misura delle proprie forze
l’educazione fisica, religiosa, morale, sociale e culturale dei figli;
2° con
un’istruzione personale dei fidanzati sul matrimonio, con la quale i fidanzati
siano disposti al nuovo stato.
(cf CIC83,
C.1065 §2) §2. Si raccomanda vivamente ai fidanzati cattolici di ricevere la
Divina Eucaristia nella celebrazione del matrimonio.
(CIC83,
C.1063 4°) §3. Una volta celebrato poi il matrimonio, i pastori d’anime offrano
ai coniugi un aiuto affinché, osservando e custodendo fedelmente il
patto matrimoniale, giungano a condurre una vita ogni giorno più santa e
più piena nella famiglia.
Can. 784
(cf CIC83,
C.1067) Per diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris, d’intesa con i
Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro
potestà nello stesso territorio, si stabiliscano delle norme sull’esame
dei fidanzati e sugli altri mezzi per le indagini, principalmente per quanto
riguarda il battesimo e lo stato libero, che devono essere portate a termine
prima del matrimonio, osservate diligentemente le quali si può procedere
alla celebrazionne del matrimonio.
Can. 785
(CIC83,
C.1066) §1. I pastori d’anime hanno l’obbligo, secondo le necessità dei
luoghi e dei tempi, di escludere con opportuni rimedi tutti i pericoli che il
matrimonio sia celebrato invalidamente e illecitamente; perciò, prima
che il matrimonio sia celebrato, devono essere certi che nulla si opponga alla
valida e lecita celebrazione.
(CIC83,
C.1068) §2. In pericolo di morte, se non si possono avere altre prove, è
sufficiente, qualora non sussistano indizi contrari, l’affermazione dei
fidanzati, se è il caso, anche giurata, di essere battezzati e di non
essere trattenuti da alcun impedimento.
Can. 786
(= CIC83,
C.1069) Tutti i fedeli cristiani hanno l’obbligo di rivelare al parroco oppure
al Gerarca del luogo gli impedimenti di cui fossero a conoscenza, prima della
celebrazione del matrimonio.
Can. 787
(cf CIC83,
C.1070) Il parroco che ha fatto le indagini informi prontamente sull’esito di
queste, per mezzo di un documento autentico, il parroco che deve benedire il
matrimonio.
Can. 788
Se dopo
accurate indagini resta ancora qualche dubbio sull’esistenza di un impedimento,
il parroco deferisca la cosa al Gerarca del luogo.
Can. 789
(CIC83,
C.1071 §1) Anche se per il resto il matrimonio può essere celebrato
validamente, il sacerdote, oltre agli altri casi determinati dal diritto, senza
la licenza del Gerarca del luogo non benedica:
1° il
matrimonio dei girovaghi;
2° il
matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma del
diritto civile;
3° il
matrimonio di colui che è tenuto da obblighi naturali verso una terza
parte o verso i figli nati da una precedente unione con quella parte;
4° il
matrimonio di un figlio minorenne all’insaputa oppure contro la volontà
dei genitori;
5° il
matrimonio di colui al quale è vietato con sentenza ecclesiastica di
passare a un nuovo matrimonio se non adempie alcune condizioni;
6° il
matrimonio di colui che ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica, anche
se non è passato a una Chiesa o Comunità ecclesiale acattolica;
il Gerarca del luogo, poi, in questo caso non conceda la licenza se non
osservando il can. 814, con i debiti riferimenti.
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