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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VII IL MATRIMONIO
      • Art. I Cura pastorale e ciò che si deve premettere alla celebrazione del matrimonio
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Art. I

Cura pastorale e ciò che si deve premettere
alla celebrazione del matrimonio

Can. 783

(cf CIC83, C.1063) I pastori di anime hanno l’obbligo di curare che i fedeli cristiani siano preparati allo stato matrimoniale:

con una predicazione e una catechesi adattata ai giovani e agli adulti, con la quale i fedeli cristiani siano istruiti sul significato del matrimonio cristiano, sugli obblighi dei coniugi tra di loro, nonché sul diritto primario e sull’obbligo che i genitori hanno di curare nella misura delle proprie forze l’educazione fisica, religiosa, morale, sociale e culturale dei figli;

con un’istruzione personale dei fidanzati sul matrimonio, con la quale i fidanzati siano disposti al nuovo stato.

(cf CIC83, C.1065 §2) §2. Si raccomanda vivamente ai fidanzati cattolici di ricevere la Divina Eucaristia nella celebrazione del matrimonio.

(CIC83, C.1063 ) §3. Una volta celebrato poi il matrimonio, i pastori d’anime offrano ai coniugi un aiuto affinché, osservando e custodendo fedelmente il patto matrimoniale, giungano a condurre una vita ogni giorno più santa e più piena nella famiglia.

Can. 784

(cf CIC83, C.1067) Per diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris, d’intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, si stabiliscano delle norme sull’esame dei fidanzati e sugli altri mezzi per le indagini, principalmente per quanto riguarda il battesimo e lo stato libero, che devono essere portate a termine prima del matrimonio, osservate diligentemente le quali si può procedere alla celebrazionne del matrimonio.

Can. 785

(CIC83, C.1066) §1. I pastori d’anime hanno l’obbligo, secondo le necessità dei luoghi e dei tempi, di escludere con opportuni rimedi tutti i pericoli che il matrimonio sia celebrato invalidamente e illecitamente; perciò, prima che il matrimonio sia celebrato, devono essere certi che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione.

(CIC83, C.1068) §2. In pericolo di morte, se non si possono avere altre prove, è sufficiente, qualora non sussistano indizi contrari, l’affermazione dei fidanzati, se è il caso, anche giurata, di essere battezzati e di non essere trattenuti da alcun impedimento.

Can. 786

(= CIC83, C.1069) Tutti i fedeli cristiani hanno l’obbligo di rivelare al parroco oppure al Gerarca del luogo gli impedimenti di cui fossero a conoscenza, prima della celebrazione del matrimonio.

Can. 787

(cf CIC83, C.1070) Il parroco che ha fatto le indagini informi prontamente sull’esito di queste, per mezzo di un documento autentico, il parroco che deve benedire il matrimonio.

Can. 788

Se dopo accurate indagini resta ancora qualche dubbio sull’esistenza di un impedimento, il parroco deferisca la cosa al Gerarca del luogo.

Can. 789

(CIC83, C.1071 §1) Anche se per il resto il matrimonio può essere celebrato validamente, il sacerdote, oltre agli altri casi determinati dal diritto, senza la licenza del Gerarca del luogo non benedica:

il matrimonio dei girovaghi;

il matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma del diritto civile;

il matrimonio di colui che è tenuto da obblighi naturali verso una terza parte o verso i figli nati da una precedente unione con quella parte;

il matrimonio di un figlio minorenne all’insaputa oppure contro la volontà dei genitori;

il matrimonio di colui al quale è vietato con sentenza ecclesiastica di passare a un nuovo matrimonio se non adempie alcune condizioni;

il matrimonio di colui che ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica, anche se non è passato a una Chiesa o Comunità ecclesiale acattolica; il Gerarca del luogo, poi, in questo caso non conceda la licenza se non osservando il can. 814, con i debiti riferimenti.




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