Art.
II
Gli
impedimenti dirimenti in generale
Can. 790
(cf CIC83,
C.1073) §1. L’impedimento dirimente rende la persona inabile a celebrare
validamente il matrimonio.
§2.
L’impedimento, anche se sussiste da una sola delle due parti, rende tuttavia
invalido il matrimonio.
Can. 791
(= CIC83,
C.1074) Si ritiene pubblico l’impedimento che può essere provato in foro
esterno; altrimenti è occulto.
Can. 792
(# CIC83,
C.1075 §2) Non si stabiliscano impedimenti dirimenti per diritto particolare di
una Chiesa sui iuris se non per una causa gravissima, d’intesa con i Vescovi
eparchiali delle altre Chiese sui iuris interessate e dopo aver consultato la
Sede Apostolica; ma nessuna autorità inferiore può stabilire
nuovi impedimenti dirimenti.
Can. 793
(= CIC83,
C.1076) La consuetudine che introduce un nuovo impedimento oppure che è
contraria agli impedimenti esistenti è riprovata.
Can. 794
(= CIC83,
C.1077 §1) §1. Il Gerarca del luogo può vietare il matrimonio in un caso
speciale ai fedeli cristiani suoi sudditi, dovunque dimorino, nonché a
tutti gli altri fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris che attualmente
dimorino entro i confini del territorio dell’eparchia, ma solo
temporaneamente, per una causa grave e finché questa perduri.
§2. Se si
tratta del Gerarca del luogo che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, il Patriarca può aggiungere a tale divieto la clausola
dirimente; in tutti gli altri casi però solo la Sede Apostolica.
Can. 795
(CIC83,
C.1078 §1) §1. Il Gerarca del luogo può dispensare i fedeli cristiani
suoi sudditi dovunque dimorino, nonché tutti gli altri fedeli cristiani
ascritti alla propria Chiesa sui iuris e attualmente dimoranti entro i confini del territorio dell’eparchia, dagli
impedimenti di diritto ecclesiastico, a eccezione dei seguenti:
1° di
ordine sacro;
2° di voto
pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso, a meno che
non si tratti di congregazioni di diritto eparchiale;
3° di
coniugicidio.
§2. La
dispensa da questi impedimenti è riservata alla Sede Apostolica; il
Patriarca però può dispensare dagli impedimenti di coniugicidio e
di voto pubblico perpetuo di castità emesso in congregazioni di
qualsiasi condizione giuridica.
§3. Non si
dà mai dispensa dall’impedimento di consanguineità in linea
retta, oppure in secondo grado della linea collaterale.
Can. 796
(= CIC83,
C.1079 §1) §1. Quando sovrasta il pericolo di morte, il Gerarca del luogo
può dispensare i fedeli cristiani suoi sudditi dovunque dimorino,
nonché tutti gli altri fedeli cristiani che attualmente dimorano entro i
confini del territorio dell’eparchia, dalla forma di celebrazione del
matrimonio prescritta dal diritto e da tutti e singoli gli impedimenti di
diritto ecclesiastico sia pubblici sia occulti, a eccezione dell’impedimento di
ordine sacro del sacerdozio.
§2. Nelle
stesse circostanze e solo nei casi in cui non sia possibile avvicinare nemmeno
il Gerarca del luogo, hanno la stessa potestà di dispensare il parroco,
un altro sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio e
il sacerdote cattolico di cui nel can. 832, §2; il confessore invece ha la
stessa potestà, se si tratta di impedimento occulto, per il foro interno
sia dentro sia fuori l’atto della confessione sacramentale.
§3. Si
ritiene che il Gerarca del luogo non poteva essere avvicinato, se ciò
era possibile soltanto in un modo diverso da una lettera o recandosi
personalmente da lui.
Can. 797
(CIC83,
C.1080 §1) §1. Se si scopre un impedimento mentre già tutto è
preparato per celebrare il matrimonio e il matrimonio non può essere
differito senza probabile pericolo di un grave male finché non sia
ottenuta la dispensa dall’autorità competente, hanno potestà di
dispensare da tutti gli impedimenti, eccettuati quelli di cui nel can. 795, §1,
nn. 1 e 2, il Gerarca del luogo e, purché il caso sia occulto, tutti coloro
di cui nel can. 796, §2, salve restando le condizioni ivi prescritte.
§2. Questa
potestà vale anche per convalidare il matrimonio, se nella attesa vi sia
lo stesso pericolo e manchi il tempo per avvicinare l’autorità
competente.
Can. 798
(= CIC83,
C.1081) I sacerdoti di cui nei cann. 796, §2 e 797, §1 informino subito il
Gerarca del luogo della dispensa o della convalida concessa per il foro esterno
e questa venga annotata nel libro dei matrimoni.
Can. 799
(cf CIC83,
C.1082) Se il rescritto della Sede Apostolica oppure, entro i limiti della loro
competenza, quello del Patriarca o del Gerarca del luogo non dispone
diversamente, la dispensa concessa nel foro interno non sacramentale
dall’impedimento occulto sia annotata nell’archivio segreto della curia
eparchiale, né è necessaria un’altra dispensa per il foro
esterno, anche se poi l’impedimento occulto diventasse pubblico.
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