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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VII IL MATRIMONIO
      • Art. II Gli impedimenti dirimenti in generale
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Art. II

Gli impedimenti dirimenti in generale

Can. 790

(cf CIC83, C.1073) §1. L’impedimento dirimente rende la persona inabile a celebrare validamente il matrimonio.

§2. L’impedimento, anche se sussiste da una sola delle due parti, rende tuttavia invalido il matrimonio.

Can. 791

(= CIC83, C.1074) Si ritiene pubblico l’impedimento che può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto.

Can. 792

(# CIC83, C.1075 §2) Non si stabiliscano impedimenti dirimenti per diritto particolare di una Chiesa sui iuris se non per una causa gravissima, d’intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris interessate e dopo aver consultato la Sede Apostolica; ma nessuna autorità inferiore può stabilire nuovi impedimenti dirimenti.

Can. 793

(= CIC83, C.1076) La consuetudine che introduce un nuovo impedimento oppure che è contraria agli impedimenti esistenti è riprovata.

Can. 794

(= CIC83, C.1077 §1) §1. Il Gerarca del luogo può vietare il matrimonio in un caso speciale ai fedeli cristiani suoi sudditi, dovunque dimorino, nonché a tutti gli altri fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris che attualmente dimorino entro i confini del territorio dell’eparchia, ma solo temporaneamente, per una causa grave e finché questa perduri.

§2. Se si tratta del Gerarca del luogo che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, il Patriarca può aggiungere a tale divieto la clausola dirimente; in tutti gli altri casi però solo la Sede Apostolica.

Can. 795

(CIC83, C.1078 §1) §1. Il Gerarca del luogo può dispensare i fedeli cristiani suoi sudditi dovunque dimorino, nonché tutti gli altri fedeli cristiani ascritti alla propria Chiesa sui iuris e attualmente dimoranti entro i confini del territorio dell’eparchia, dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, a eccezione dei seguenti:

di ordine sacro;

di voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso, a meno che non si tratti di congregazioni di diritto eparchiale;

di coniugicidio.

§2. La dispensa da questi impedimenti è riservata alla Sede Apostolica; il Patriarca però può dispensare dagli impedimenti di coniugicidio e di voto pubblico perpetuo di castità emesso in congregazioni di qualsiasi condizione giuridica.

§3. Non si mai dispensa dall’impedimento di consanguineità in linea retta, oppure in secondo grado della linea collaterale.

Can. 796

(= CIC83, C.1079 §1) §1. Quando sovrasta il pericolo di morte, il Gerarca del luogo può dispensare i fedeli cristiani suoi sudditi dovunque dimorino, nonché tutti gli altri fedeli cristiani che attualmente dimorano entro i confini del territorio dell’eparchia, dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto e da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico sia pubblici sia occulti, a eccezione dell’impedimento di ordine sacro del sacerdozio.

§2. Nelle stesse circostanze e solo nei casi in cui non sia possibile avvicinare nemmeno il Gerarca del luogo, hanno la stessa potestà di dispensare il parroco, un altro sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio e il sacerdote cattolico di cui nel can. 832, §2; il confessore invece ha la stessa potestà, se si tratta di impedimento occulto, per il foro interno sia dentro sia fuori l’atto della confessione sacramentale.

§3. Si ritiene che il Gerarca del luogo non poteva essere avvicinato, se ciò era possibile soltanto in un modo diverso da una lettera o recandosi personalmente da lui.

Can. 797

(CIC83, C.1080 §1) §1. Se si scopre un impedimento mentre già tutto è preparato per celebrare il matrimonio e il matrimonio non può essere differito senza probabile pericolo di un grave male finché non sia ottenuta la dispensa dall’autorità competente, hanno potestà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccettuati quelli di cui nel can. 795, §1, nn. 1 e 2, il Gerarca del luogo e, purché il caso sia occulto, tutti coloro di cui nel can. 796, §2, salve restando le condizioni ivi prescritte.

§2. Questa potestà vale anche per convalidare il matrimonio, se nella attesa vi sia lo stesso pericolo e manchi il tempo per avvicinare l’autorità competente.

Can. 798

(= CIC83, C.1081) I sacerdoti di cui nei cann. 796, §2 e 797, §1 informino subito il Gerarca del luogo della dispensa o della convalida concessa per il foro esterno e questa venga annotata nel libro dei matrimoni.

Can. 799

(cf CIC83, C.1082) Se il rescritto della Sede Apostolica oppure, entro i limiti della loro competenza, quello del Patriarca o del Gerarca del luogo non dispone diversamente, la dispensa concessa nel foro interno non sacramentale dall’impedimento occulto sia annotata nell’archivio segreto della curia eparchiale, né è necessaria un’altra dispensa per il foro esterno, anche se poi l’impedimento occulto diventasse pubblico.




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