Art.
III
Gli
impedimenti in specie
Can. 800
(= CIC83,
C.1083 §1) §1. L’uomo prima del sedicesimo anno di età
compiuto, la donna prima del quattordicesimo anno di età
compiuto non possono celebrare validamente il matrimonio.
(cf CIC83,
C.1083 §2) §2. Il diritto particolare della Chiesa sui iuris ha piena
libertà di stabilire l’anno di età superiore per la lecita
celebrazione del matrimonio.
Can. 801
(= CIC83,
C.1084 §1) §1. L’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte
dell’uomo sia da parte della donna, sia assoluta sia relativa, per sua stessa
natura dirime il matrimonio.
§2. Se
l’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto, sia per
dubbio di fatto, il matrimonio non dev’essere impedito né, stante il
dubbio, dev’essere dichiarato nullo.
§3. La
sterilità non proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando
il can. 821.
Can. 802
(= CIC83,
C.cf 1085 §1) §1. Attenta invalidamente il matrimonio colui che è tenuto
dal vincolo di un precedente matrimonio.
§2. Anche
se il precedente matrimonio è invalido oppure sciolto per qualsiasi
causa, non è lecito celebrare un altro matrimonio prima che consti
legittimamente e con certezza dell’invalidità oppure dello scioglimento del precedente.
Can. 803
(cf CIC83,
C.1086 §1) §1. Il matrimonio non può essere celebrato validamente con
dei non battezzati.
§2. Se al
tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta
comunemente come battezzata, oppure se il suo battesimo era dubbio, si deve
presumere a norma del can. 779 la validità del matrimonio, finché non si
provi con certezza che una parte è battezzata e l’altra invece non
battezzata.
§3. Circa
le condizioni per dispensare si applichi il can. 814.
Can. 804
(= CIC83,
C.1087) Attenta invalidamente il matrimonio colui che è costituito
nell’ordine sacro.
Can. 805
(= CIC83,
C.1088) Attenta invalidamente il matrimonio colui che ha emesso il voto
pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso.
Can. 806
(cf CIC83,
C.1089) Non può essere celebrato validamente il matrimonio con una
persona rapita o almeno trattenuta in vista di celebrare con lei il matrimonio,
a meno che in seguito non sia stata separata da chi l’ha rapita o trattenuta e,
costituita in un luogo sicuro e libero, essa scelga spontaneamente il
matrimonio.
Can. 807
(= CIC83,
C.1090 §1) §1. Chi, in vista di celebrare il matrimonio con una determinata
persona, ha ucciso il coniuge di essa o il proprio coniuge, attenta
invalidamente questo matrimonio.
§2.
Attentano pure invalidamente il matrimonio tra di loro, quelli che con mutua
prestazione fisica o morale hanno dato la morte al coniuge.
Can. 808
(CIC83,
C.1091 §1) §1. Nella linea retta di consanguineità è invalido il
matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti.
§2. Nella
linea collaterale è invalido fino al quarto grado compreso.
§3. Non si
permetta mai il matrimonio se sussiste qualche dubbio che le parti siano
consanguinee in qualche grado della linea retta, oppure nel secondo grado della
linea collaterale.
§4.
L’impedimento di consanguineità non si moltiplica.
Can. 809
(# CIC83,
C.1092) §1. L’affinità dirime il matrimonio in qualunque grado della
linea retta e nel secondo grado della linea collaterale.
§2.
L’impedimento di affinità non si moltiplica.
Can. 810
(CIC83,
C.1093) §1. L’impedimento di pubblica onestà sorge:
1° da un
matrimonio invalido dopo che si è instaurata la vita comune;
2° da
notorio o pubblico concubinato;
3°
dall’instaurazione della vita comune di coloro che, essendo tenuti alla forma
di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, hanno attentato il
matrimonio davanti a un ufficiale civile, oppure a un ministro acattolico.
(CIC83,
C.1093) §2. Questo impedimento dirime il matrimonio nel primo grado della linea
retta tra l’uomo e le consanguinee della donna, come pure tra la donna e i
consanguinei dell’uomo.
Can. 811
§1. Dal
battesimo sorge, tra il padrino e il battezzato e i suoi genitori, una
parentela spirituale che dirime il matrimonio.
§2. Se si
ripete il battesimo sotto condizione, la parentela spirituale non sorge, a meno
che per la seconda volta non sia stato ammesso lo stesso padrino.
Can. 812
(= CIC83,
C.1094) Non possono celebrare validamente tra loro il matrimonio quelli che
sono congiunti con la parentela legale sorta dall’adozione, in linea retta o
nel secondo grado della linea collaterale.
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