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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VII IL MATRIMONIO
      • Art. III Gli impedimenti in specie
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Art. III

Gli impedimenti in specie

Can. 800

(= CIC83, C.1083 §1) §1. L’uomo prima del sedicesimo anno di età compiuto, la donna prima del quattordicesimo anno di età compiuto non possono celebrare validamente il matrimonio.

(cf CIC83, C.1083 §2) §2. Il diritto particolare della Chiesa sui iuris ha piena libertà di stabilire l’anno di età superiore per la lecita celebrazione del matrimonio.

Can. 801

(= CIC83, C.1084 §1) §1. L’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, sia assoluta sia relativa, per sua stessa natura dirime il matrimonio.

§2. Se l’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto, sia per dubbio di fatto, il matrimonio non dev’essere impedito né, stante il dubbio, dev’essere dichiarato nullo.

§3. La sterilità non proibiscedirime il matrimonio, fermo restando il can. 821.

Can. 802

(= CIC83, C.cf 1085 §1) §1. Attenta invalidamente il matrimonio colui che è tenuto dal vincolo di un precedente matrimonio.

§2. Anche se il precedente matrimonio è invalido oppure sciolto per qualsiasi causa, non è lecito celebrare un altro matrimonio prima che consti legittimamente e con certezza dell’invalidità oppure dello scioglimento del precedente.

Can. 803

(cf CIC83, C.1086 §1) §1. Il matrimonio non può essere celebrato validamente con dei non battezzati.

§2. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente come battezzata, oppure se il suo battesimo era dubbio, si deve presumere a norma del can. 779 la validità del matrimonio, finché non si provi con certezza che una parte è battezzata e l’altra invece non battezzata.

§3. Circa le condizioni per dispensare si applichi il can. 814.

Can. 804

(= CIC83, C.1087) Attenta invalidamente il matrimonio colui che è costituito nell’ordine sacro.

Can. 805

(= CIC83, C.1088) Attenta invalidamente il matrimonio colui che ha emesso il voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso.

Can. 806

(cf CIC83, C.1089) Non può essere celebrato validamente il matrimonio con una persona rapita o almeno trattenuta in vista di celebrare con lei il matrimonio, a meno che in seguito non sia stata separata da chi l’ha rapita o trattenuta e, costituita in un luogo sicuro e libero, essa scelga spontaneamente il matrimonio.

Can. 807

(= CIC83, C.1090 §1) §1. Chi, in vista di celebrare il matrimonio con una determinata persona, ha ucciso il coniuge di essa o il proprio coniuge, attenta invalidamente questo matrimonio.

§2. Attentano pure invalidamente il matrimonio tra di loro, quelli che con mutua prestazione fisica o morale hanno dato la morte al coniuge.

Can. 808

(CIC83, C.1091 §1) §1. Nella linea retta di consanguineità è invalido il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti.

§2. Nella linea collaterale è invalido fino al quarto grado compreso.

§3. Non si permetta mai il matrimonio se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualche grado della linea retta, oppure nel secondo grado della linea collaterale.

§4. L’impedimento di consanguineità non si moltiplica.

Can. 809

(# CIC83, C.1092) §1. L’affinità dirime il matrimonio in qualunque grado della linea retta e nel secondo grado della linea collaterale.

§2. L’impedimento di affinità non si moltiplica.

Can. 810

(CIC83, C.1093) §1. L’impedimento di pubblica onestà sorge:

da un matrimonio invalido dopo che si è instaurata la vita comune;

da notorio o pubblico concubinato;

dall’instaurazione della vita comune di coloro che, essendo tenuti alla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, hanno attentato il matrimonio davanti a un ufficiale civile, oppure a un ministro acattolico.

(CIC83, C.1093) §2. Questo impedimento dirime il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna, come pure tra la donna e i consanguinei dell’uomo.

Can. 811

§1. Dal battesimo sorge, tra il padrino e il battezzato e i suoi genitori, una parentela spirituale che dirime il matrimonio.

§2. Se si ripete il battesimo sotto condizione, la parentela spirituale non sorge, a meno che per la seconda volta non sia stato ammesso lo stesso padrino.

Can. 812

(= CIC83, C.1094) Non possono celebrare validamente tra loro il matrimonio quelli che sono congiunti con la parentela legale sorta dall’adozione, in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.




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