Art.
IV
I matrimoni
misti
Can. 813
(cf CIC83,
C.1124) Il matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una è
cattolica e l’altra invece acattolica, senza la previa licenza
dell’autorità competente, è proibito.
Can. 814
(= CIC83,
C.1125) Può concedere la licenza per giusta causa il Gerarca del luogo;
ma non la conceda se non sono adempiute le condizioni seguenti:
1° la parte
cattolica dichiari di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la
fede e assicuri con una sincera promessa di fare quanto è in suo potere
affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa
cattolica;
2° di
queste promesse che devono essere fatte dalla parte cattolica sia
tempestivamente informata l’altra parte in modo che consti che essa è
veramente consapevole della promessa e dell’obbligo della parte cattolica;
3° entrambe
le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio che non devono essere
esclusi da nessuno dei due fidanzati.
Can. 815
(= CIC83,
C.1126) Per diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris si stabilisca il
modo con cui queste dichiarazioni e promesse, che sempre sono richieste, sono
da farsi, e si determini il modo col quale consti di esse nel foro esterno e
con cui la parte acattolica sia informata.
Can. 816
(CIC83,
C.1128) I Gerarchi del luogo e gli altri pastori d’anime curino che non manchi
al coniuge cattolico e ai figli nati dal matrimonio misto l’aiuto spirituale
per adempiere i loro obblighi di coscienza e inoltre aiutino i coniugi a
favorire l’unità del consorzio della vita coniugale e
familiare.
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