Art.
V
Il consenso
matrimoniale
Can. 817
(= CIC83,
C.1057 §2) §1. Il consenso matrimoniale è l’atto di volontà con
cui un uomo e una donna, con patto irrevocabile, si danno e si accettano
reciprocamente per costituire il matrimonio.
(= CIC83,
C.1057 §1) §2. Il consenso matrimoniale non può essere supplito da
nessuna potestà umana.
Can. 818
(= CIC83,
C.1095) Sono incapaci di celebrare il matrimonio:
1° coloro
che sono privi di sufficiente uso di ragione;
2° coloro
che sono colpiti da grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e
i doveri matrimoniali essenziali da concedere e accettare reciprocamente;
3° coloro
che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali
del matrimonio.
Can. 819
(= CIC83,
C.1096) Perché possa esserci consenso matrimoniale è necessario
che coloro che celebrano il matrimonio almeno non ignorino che il matrimonio
è un consorzio permanente tra un uomo e una donna ordinato a procreare
figli mediante qualche cooperazione sessuale.
Can. 820
(= CIC83,
C.1097) §1. L’errore circa la persona rende invalido il matrimonio.
§2.
L’errore circa una qualità della persona, anche se dà causa al
matrimonio, non dirime il matrimonio, a meno che questa qualità non sia
intesa direttamente e principalmente.
Can. 821
(= CIC83,
C.1098) Chi celebra il matrimonio, ingannato con dolo, messo in atto per
ottenere il consenso, circa qualche qualità dell’altra parte, che di sua
natura può turbare gravemente il consorzio della vita coniugale, celebra
invalidamente.
Can. 822
(= CIC83,
C.1099) L’errore circa l’unità o l’indissolubilità, oppure circa
la dignità sacramentale del matrimonio, purché non determini la
volontà, non vizia il consenso matrimoniale.
Can. 823
(= CIC83,
C.1100) La conoscenza o l’opinione della nullità del matrimonio non
esclude necessariamente il consenso matrimoniale.
Can. 824
(= CIC83,
C.1101 §1) §1. Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole e
ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
§2. Ma se
una delle due parti o entrambe le parti con atto positivo di volontà
escludono il matrimonio stesso o qualche elemento essenziale del matrimonio o
qualche proprietà essenziale, celebrano invalidamente il matrimonio.
Can. 825
(= CIC83,
C.1103) E’ invalido il matrimonio celebrato per violenza o per timore grave
incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno
sia costretto a scegliere il matrimonio.
Can. 826
(cf CIC83,
C.1102) Il matrimonio sotto condizione non può essere celebrato
validamente.
Can. 827
(= CIC83,
C.1107) Anche se il matrimonio è stato celebrato invalidamente a motivo
di un impedimento o per difetto della forma di celebrazione del matrimonio
prescritta dal diritto, il consenso dato si presume che perseveri finché
non consti della sua revoca.
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