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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VII IL MATRIMONIO
      • Art. V Il consenso matrimoniale
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Art. V

Il consenso matrimoniale

Can. 817

(= CIC83, C.1057 §2) §1. Il consenso matrimoniale è l’atto di volontà con cui un uomo e una donna, con patto irrevocabile, si danno e si accettano reciprocamente per costituire il matrimonio.

(= CIC83, C.1057 §1) §2. Il consenso matrimoniale non può essere supplito da nessuna potestà umana.

Can. 818

(= CIC83, C.1095) Sono incapaci di celebrare il matrimonio:

coloro che sono privi di sufficiente uso di ragione;

coloro che sono colpiti da grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da concedere e accettare reciprocamente;

coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Can. 819

(= CIC83, C.1096) Perché possa esserci consenso matrimoniale è necessario che coloro che celebrano il matrimonio almeno non ignorino che il matrimonio è un consorzio permanente tra un uomo e una donna ordinato a procreare figli mediante qualche cooperazione sessuale.

Can. 820

(= CIC83, C.1097) §1. L’errore circa la persona rende invalido il matrimonio.

§2. L’errore circa una qualità della persona, anche se causa al matrimonio, non dirime il matrimonio, a meno che questa qualità non sia intesa direttamente e principalmente.

Can. 821

(= CIC83, C.1098) Chi celebra il matrimonio, ingannato con dolo, messo in atto per ottenere il consenso, circa qualche qualità dell’altra parte, che di sua natura può turbare gravemente il consorzio della vita coniugale, celebra invalidamente.

Can. 822

(= CIC83, C.1099) L’errore circa l’unità o l’indissolubilità, oppure circa la dignità sacramentale del matrimonio, purché non determini la volontà, non vizia il consenso matrimoniale.

Can. 823

(= CIC83, C.1100) La conoscenza o l’opinione della nullità del matrimonio non esclude necessariamente il consenso matrimoniale.

Can. 824

(= CIC83, C.1101 §1) §1. Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole e ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.

§2. Ma se una delle due parti o entrambe le parti con atto positivo di volontà escludono il matrimonio stesso o qualche elemento essenziale del matrimonio o qualche proprietà essenziale, celebrano invalidamente il matrimonio.

Can. 825

(= CIC83, C.1103) E’ invalido il matrimonio celebrato per violenza o per timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.

Can. 826

(cf CIC83, C.1102) Il matrimonio sotto condizione non può essere celebrato validamente.

Can. 827

(= CIC83, C.1107) Anche se il matrimonio è stato celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per difetto della forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, il consenso dato si presume che perseveri finché non consti della sua revoca.




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