Art.
VI
La forma di
celebrazione del matrimonio
Can. 828
(CIC83,
C.1108 §1) §1. Sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro
alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote
al quale, dall’uno o dall’altro, è stata conferita la facoltà di
benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni, secondo tuttavia le prescrizioni
dei canoni che seguono, e salve le eccezioni di cui nei cann. 832 e 834, §2.
§2. Questo
rito si ritiene sacro con l’intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice.
Can. 829
(cf CIC83,
C.1109) §1. Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo dopo la presa di possesso
canonico dell’ufficio, finché svolgono legittimamente l’ufficio,
benedicono validamente un matrimonio in qualsiasi luogo entro i confini del loro territorio, sia che gli sposi
siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle due
parti sia ascritta alla propria Chiesa sui iuris.
(CIC83,
C.1110) §2. Il Gerarca e il parroco personale in virtù dell’ufficio
benedicono validamente il matrimonio, entro i confini del proprio ambito, solamente di coloro
di cui almeno uno dei due sia loro suddito.
§3. Il
Patriarca è provvisto dal diritto stesso della facoltà,
osservando quanto è da osservarsi per il diritto, di benedire
personalmente i matrimoni in qualsiasi parte del mondo purché almeno una
delle due parti sia ascritta alla Chiesa che egli presiede.
Can. 830
(CIC83,
C.1111 §1) §1. Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo finché svolgono
legittimamente l’ufficio possono conferire ai sacerdoti di qualsiasi Chiesa sui
iuris, anche della Chiesa latina, la facoltà di benedire un
determinato matrimonio entro i confini del loro territorio.
§2. Ma la
facoltà generale di benedire i matrimoni la può conferire solo il
Gerarca del luogo, fermo restando il can. 302, §2.
§3.
Perché il conferimento della facoltà di benedire i matrimoni sia
valido, deve essere conferita espressamente a sacerdoti determinati anzi, se si
tratta della facoltà generale, per iscritto.
Can. 831
§1. Il
Gerarca del luogo o il parroco del luogo benedicono lecitamente il
matrimonio:
(CIC83,
C.1115) 1° dopo essersi accertati del domicilio o quasi-domicilio o della
dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di un girovago, dell’attuale
dimora dell’uno o dell’altro dei futuri sposi nel luogo del matrimonio;
(CIC83,
C.1115 b) 2° dopo aver avuta, se mancano queste condizioni, la licenza del
Gerarca o del parroco del domicilio o del quasi-domicilio dell’una o
dell’altra parte, a meno che una giusta causa non scusi;
3° nel
luogo anche esclusivo di un’altra Chiesa sui iuris, a meno che il Gerarca, che
esercita in quel luogo la sua potestà, non abbia espressamente
rifiutato.
§2. Il
matrimonio si celebri davanti al parroco del futuro sposo, a meno che il
diritto particolare non stabilisca diversamente o una giusta causa non scusi.
Can. 832
(CIC83,
C.1116 §1) §1. Se non si può avere o raggiungere senza grave disagio un
sacerdote competente a norma di diritto, coloro che intendono celebrare un vero
matrimonio lo possono celebrare validamente e lecitamente in presenza di soli
testimoni:
1° nel
pericolo di morte;
2° fuori del
pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di
cose durerà per un mese.
§2.
Nell’uno e nell’altro caso, se è disponibile un altro sacerdote, esso
sia chiamato, se è possibile, affinché benedica il matrimonio,
salva restando la validità del matrimonio in presenza dei soli
testimoni; in questi casi può essere chiamato anche un sacerdote
acattolico.
§3. Se il
matrimonio è stato celebrato davanti ai soli testimoni, i coniugi non
trascurino di ricevere al più presto dal sacerdote la benedizione del
matrimonio.
Can. 833
§1. Il
Gerarca del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la
facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani di qualche Chiesa
orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un
grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla
che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio.
§2. Il
sacerdote cattolico, se è possibile, prima di benedire il matrimonio
informi della cosa la competente autorità di quei fedeli cristiani.
Can. 834
§1. La
forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto deve essere
osservata se almeno l’una o l’altra parte dei celebranti il matrimonio è
stata battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta.
§2. Se invece
la parte cattolica ascritta a una Chiesa orientale sui iuris celebra il
matrimonio con una parte che appartiene alla Chiesa orientale acattolica, la
forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto dev’essere
osservata solo per la liceità; per la validità invece è
richiesta la benedizione del sacerdote osservando quanto è da osservarsi
per il diritto.
Can. 835
La dispensa
dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto è
riservata alla Sede Apostolica o al Patriarca, il quale non la conceda se non
per gravissima causa.
Can. 836
(= CIC83,
C.1119) Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio
si osservino le prescrizioni dei libri liturgici e le legittime consuetudini.
Can. 837
(CIC83,
C.1104 §§1-2) §1. Per celebrare validamente il matrimonio è necessario
che le parti siano presenti simultaneamente ed esprimano il consenso
vicendevolmente.
(# CIC83,
C.1105) §2. Il matrimonio non si può celebrare validamente per mezzo di
un procuratore, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto
particolare della propria Chiesa sui iuris, nel qual caso bisogna provvedere
anche alle condizioni sotto le quali tale matrimonio si può celebrare.
Can. 838
(cf CIC83,
C.1118 §1) §1. Il matrimonio si celebri nella chiesa parrocchiale oppure, con
la licenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo, in un altro luogo
sacro; non si può celebrare invece in altri luoghi se non con la licenza
del Gerarca del luogo.
§2. A
riguardo del tempo della celebrazione del matrimonio si devono osservare le
norme stabilite dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
Can. 839
(= CIC83,
C.1127 §3) E’ vietata prima o dopo la celebrazione canonica un’altra
celebrazione religiosa dello stesso matrimonio per dare o rinnovare il consenso
matrimoniale; come pure è vietata una celebrazione religiosa nella quale
e il sacerdote cattolico e il ministro acattolico richiedono il consenso delle
parti.
Can. 840
(cf CIC83,
C.1130) §1. Il permesso di un matrimonio segreto può essere concesso dal
Gerarca del luogo per una causa grave e urgente e comporta l’obbligo grave di
conservare il segreto da parte del Gerarca del luogo, del parroco, del
sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio, dei
testimoni e di uno dei coniugi quando l’altro non consente alla divulgazione.
(= CIC83,
C.1132) §2. L’obbligo di osservare il segreto da parte del Gerarca del luogo
cessa se è imminente un grave scandalo oppure una grave offesa contro la
santità del matrimonio dall’osservanza del segreto.
(cf CIC83,
C.1133) §3. Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solamente in uno
speciale libro da conservare nell’archivio segreto della curia eparchiale, a
meno che vi si opponga una causa gravissima.
Can. 841
(= CIC83,
C.1121 §§1.3) §1. Celebrato il matrimonio, il parroco del luogo della
celebrazione o colui che ne fa le veci, anche se nessuno dei due ha benedetto
il matrimonio, annoti al più presto nel libro dei matrimoni i nomi dei
coniugi, del sacerdote che ha dato la benedizione e dei testimoni, il luogo e
il giorno del matrimonio celebrato, la dispensa - se c’è stata - dalla
forma di celebrazione del matrimonio o dagli impedimenti e il suo autore
assieme all’impedimento e al suo grado, la facoltà concessa per benedire
il matrimonio e inoltre le altre cose secondo il modo prescritto dal proprio
Vescovo eparchiale.
(= CIC83,
C.1122 §§1-2) §2. Inoltre il parroco del luogo annoti nel libro dei battezzati
che il coniuge nel tale giorno ha celebrato il matrimonio nella sua parrocchia;
se invece il coniuge è stato battezzato altrove, il parroco del luogo
invii l’attestato di matrimonio, personalmente o per mezzo della curia
eparchiale, al parroco presso il quale è stato annotato il battesimo del
coniuge, e non si acquieti finché non abbia ricevuto comunicazione della
annotazione del matrimonio nel libro dei battezzati.
(= CIC83,
C.1121 §2) §3. Se il matrimonio è stato celebrato a norma del can. 832,
il sacerdote se lo ha benedetto o altrimenti i testimoni e i coniugi devono
interessarsi affinché la celebrazione del matrimonio sia al più
presto annotata nei libri prescritti.
Can. 842
(= CIC83,
C.1123) Se il matrimonio viene o convalidato per il foro esterno o dichiarato
nullo o sciolto legittimamente al di fuori della morte, il parroco del luogo di
celebrazione del matrimonio deve essere informato affinché ne sia fatta
annotazione nei libri dei matrimoni e dei battezzati.
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