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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VII IL MATRIMONIO
      • Art. VI La forma di celebrazione del matrimonio
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Art. VI

La forma di celebrazione del matrimonio

Can. 828

(CIC83, C.1108 §1) §1. Sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall’uno o dall’altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni, secondo tuttavia le prescrizioni dei canoni che seguono, e salve le eccezioni di cui nei cann. 832 e 834, §2.

§2. Questo rito si ritiene sacro con l’intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice.

Can. 829

(cf CIC83, C.1109) §1. Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo dopo la presa di possesso canonico dell’ufficio, finché svolgono legittimamente l’ufficio, benedicono validamente un matrimonio in qualsiasi luogo entro i confini del loro territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle due parti sia ascritta alla propria Chiesa sui iuris.

(CIC83, C.1110) §2. Il Gerarca e il parroco personale in virtù dell’ufficio benedicono validamente il matrimonio, entro i confini del proprio ambito, solamente di coloro di cui almeno uno dei due sia loro suddito.

§3. Il Patriarca è provvisto dal diritto stesso della facoltà, osservando quanto è da osservarsi per il diritto, di benedire personalmente i matrimoni in qualsiasi parte del mondo purché almeno una delle due parti sia ascritta alla Chiesa che egli presiede.

Can. 830

(CIC83, C.1111 §1) §1. Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo finché svolgono legittimamente l’ufficio possono conferire ai sacerdoti di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, la facoltà di benedire un determinato matrimonio entro i confini del loro territorio.

§2. Ma la facoltà generale di benedire i matrimoni la può conferire solo il Gerarca del luogo, fermo restando il can. 302, §2.

§3. Perché il conferimento della facoltà di benedire i matrimoni sia valido, deve essere conferita espressamente a sacerdoti determinati anzi, se si tratta della facoltà generale, per iscritto.

Can. 831

§1. Il Gerarca del luogo o il parroco del luogo benedicono lecitamente il matrimonio:

(CIC83, C.1115) dopo essersi accertati del domicilio o quasi-domicilio o della dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di un girovago, dell’attuale dimora dell’uno o dell’altro dei futuri sposi nel luogo del matrimonio;

(CIC83, C.1115 b) dopo aver avuta, se mancano queste condizioni, la licenza del Gerarca o del parroco del domicilio o del quasi-domicilio dell’una o dell’altra parte, a meno che una giusta causa non scusi;

nel luogo anche esclusivo di un’altra Chiesa sui iuris, a meno che il Gerarca, che esercita in quel luogo la sua potestà, non abbia espressamente rifiutato.

§2. Il matrimonio si celebri davanti al parroco del futuro sposo, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente o una giusta causa non scusi.

Can. 832

(CIC83, C.1116 §1) §1. Se non si può avere o raggiungere senza grave disagio un sacerdote competente a norma di diritto, coloro che intendono celebrare un vero matrimonio lo possono celebrare validamente e lecitamente in presenza di soli testimoni:

nel pericolo di morte;

fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.

§2. Nell’uno e nell’altro caso, se è disponibile un altro sacerdote, esso sia chiamato, se è possibile, affinché benedica il matrimonio, salva restando la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni; in questi casi può essere chiamato anche un sacerdote acattolico.

§3. Se il matrimonio è stato celebrato davanti ai soli testimoni, i coniugi non trascurino di ricevere al più presto dal sacerdote la benedizione del matrimonio.

Can. 833

§1. Il Gerarca del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani di qualche Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio.

§2. Il sacerdote cattolico, se è possibile, prima di benedire il matrimonio informi della cosa la competente autorità di quei fedeli cristiani.

Can. 834

§1. La forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto deve essere osservata se almeno l’una o l’altra parte dei celebranti il matrimonio è stata battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta.

§2. Se invece la parte cattolica ascritta a una Chiesa orientale sui iuris celebra il matrimonio con una parte che appartiene alla Chiesa orientale acattolica, la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto dev’essere osservata solo per la liceità; per la validità invece è richiesta la benedizione del sacerdote osservando quanto è da osservarsi per il diritto.

Can. 835

La dispensa dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto è riservata alla Sede Apostolica o al Patriarca, il quale non la conceda se non per gravissima causa.

Can. 836

(= CIC83, C.1119) Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino le prescrizioni dei libri liturgici e le legittime consuetudini.

Can. 837

(CIC83, C.1104 §§1-2) §1. Per celebrare validamente il matrimonio è necessario che le parti siano presenti simultaneamente ed esprimano il consenso vicendevolmente.

(# CIC83, C.1105) §2. Il matrimonio non si può celebrare validamente per mezzo di un procuratore, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, nel qual caso bisogna provvedere anche alle condizioni sotto le quali tale matrimonio si può celebrare.

Can. 838

(cf CIC83, C.1118 §1) §1. Il matrimonio si celebri nella chiesa parrocchiale oppure, con la licenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo, in un altro luogo sacro; non si può celebrare invece in altri luoghi se non con la licenza del Gerarca del luogo.

§2. A riguardo del tempo della celebrazione del matrimonio si devono osservare le norme stabilite dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

Can. 839

(= CIC83, C.1127 §3) E’ vietata prima o dopo la celebrazione canonica un’altra celebrazione religiosa dello stesso matrimonio per dare o rinnovare il consenso matrimoniale; come pure è vietata una celebrazione religiosa nella quale e il sacerdote cattolico e il ministro acattolico richiedono il consenso delle parti.

Can. 840

(cf CIC83, C.1130) §1. Il permesso di un matrimonio segreto può essere concesso dal Gerarca del luogo per una causa grave e urgente e comporta l’obbligo grave di conservare il segreto da parte del Gerarca del luogo, del parroco, del sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio, dei testimoni e di uno dei coniugi quando l’altro non consente alla divulgazione.

(= CIC83, C.1132) §2. L’obbligo di osservare il segreto da parte del Gerarca del luogo cessa se è imminente un grave scandalo oppure una grave offesa contro la santità del matrimonio dall’osservanza del segreto.

(cf CIC83, C.1133) §3. Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solamente in uno speciale libro da conservare nell’archivio segreto della curia eparchiale, a meno che vi si opponga una causa gravissima.

Can. 841

(= CIC83, C.1121 §§1.3) §1. Celebrato il matrimonio, il parroco del luogo della celebrazione o colui che ne fa le veci, anche se nessuno dei due ha benedetto il matrimonio, annoti al più presto nel libro dei matrimoni i nomi dei coniugi, del sacerdote che ha dato la benedizione e dei testimoni, il luogo e il giorno del matrimonio celebrato, la dispensa - se c’è stata - dalla forma di celebrazione del matrimonio o dagli impedimenti e il suo autore assieme all’impedimento e al suo grado, la facoltà concessa per benedire il matrimonio e inoltre le altre cose secondo il modo prescritto dal proprio Vescovo eparchiale.

(= CIC83, C.1122 §§1-2) §2. Inoltre il parroco del luogo annoti nel libro dei battezzati che il coniuge nel tale giorno ha celebrato il matrimonio nella sua parrocchia; se invece il coniuge è stato battezzato altrove, il parroco del luogo invii l’attestato di matrimonio, personalmente o per mezzo della curia eparchiale, al parroco presso il quale è stato annotato il battesimo del coniuge, e non si acquieti finché non abbia ricevuto comunicazione della annotazione del matrimonio nel libro dei battezzati.

(= CIC83, C.1121 §2) §3. Se il matrimonio è stato celebrato a norma del can. 832, il sacerdote se lo ha benedetto o altrimenti i testimoni e i coniugi devono interessarsi affinché la celebrazione del matrimonio sia al più presto annotata nei libri prescritti.

Can. 842

(= CIC83, C.1123) Se il matrimonio viene o convalidato per il foro esterno o dichiarato nullo o sciolto legittimamente al di fuori della morte, il parroco del luogo di celebrazione del matrimonio deve essere informato affinché ne sia fatta annotazione nei libri dei matrimoni e dei battezzati.




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