Art.
VII
La
convalidazione del matrimonio
1° La
convalidazione semplice
Can. 843
(= CIC83,
C.1156 §1) §1. Per convalidare un matrimonio invalido per un impedimento
dirimente si richiede che cessi l’impedimento o che si dispensi da esso, e che
almeno la parte consapevole dell’impedimento rinnovi il consenso.
§2. Questa
rinnovazione è richiesta per la validità della convalidazione,
anche se all’inizio entrambe le parti hanno dato il consenso e non lo hanno poi
revocato.
Can. 844
(= CIC83,
C.1157) La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto
di volontà in ordine al matrimonio che la parte la quale rinnova sa,
oppure suppone, essere stato invalido fin dall’inizio.
Can. 845
(CIC83,
C.1158 §1) §1. Se l’impedimento è pubblico, il consenso dev’essere
rinnovato da entrambe le parti nella forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto.
§2. Se
l’impedimento è occulto, è sufficiente che il consenso sia
rinnovato privatamente e in segreto; e precisamente dalla parte consapevole
dell’impedimento, purché l’altra parte perseveri nel consenso dato;
oppure da entrambe le parti se l’impedimento è noto a entrambe le parti.
Can. 846
(= CIC83,
C.1159 §1) §1. Il matrimonio invalido per difetto di consenso è
convalidato se la parte che non ha consentito ormai consente, purché
perseveri il consenso dato dall’altra parte.
§2. Se il
difetto di consenso non può essere provato, è sufficiente che la
parte che non ha consentito dia il consenso privatamente e in segreto.
§3. Se il
difetto di consenso può essere provato, è necessario che il
consenso sia rinnovato nella forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto.
Can. 847
(cf CIC83,
C.1160) Il matrimonio invalido per difetto della forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto,
per essere valido deve essere celebrato di nuovo con questa forma.
2° La
sanazione in radice
Can. 848
(= CIC83,
C.1161 §1) §1. La sanazione in radice di un matrimonio invalido è la
convalidazione di esso senza la rinnovazione del consenso, concessa
dall’autorità competente, che comporta la dispensa dall’impedimento, se
esiste, e inoltre dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto,
se non è stata osservata, nonché la retrotrazione al passato
degli effetti canonici.
§2. La
convalidazione avviene dal momento della concessione della grazia; la
retrotrazione invece si intende fatta al momento della celebrazione del
matrimonio, a meno che non sia espressamente disposto diversamente nella
concessione.
Can. 849
(CIC83,
C.1164 §1) §1. La sanazione in radice di un matrimonio può essere
concessa validamente anche all’insaputa di una delle due parti o di entrambe.
§2. La
sanazione in radice non sia concessa se non per grave causa (CIC83, C.1161 §3)
e se non è probabile che le parti vogliono perseverare nel consorzio
della vita coniugale.
Can. 850
(CIC83,
C.1163 §1) §1. Il matrimonio invalido può essere sanato purché
perseveri il consenso di entrambe le parti.
(CIC83,
C.1163 §2) §2. Il matrimonio invalido per impedimento di diritto divino non
può essere sanato se non dopo che l’impedimento è cessato.
Can. 851
(= CIC83,
C.1162 §1) §1. Se in entrambe le parti o in una delle due viene meno il
consenso, il matrimonio non può essere validamente sanato in radice sia
che il consenso venne meno dall’inizio, sia che, dato all’inizio, fu poi
revocato.
(= CIC83,
C.1162 §2) §2. Se invece il consenso venne meno all’inizio ma poi è
stato dato, la sanazione può essere concessa dal momento in cui è
stato dato il consenso.
Can. 852
(cf CIC83,
C.1165 §2) Il Patriarca e il Vescovo eparchiale possono concedere la sanazione
in radice nei singoli casi se si oppone alla validità il difetto della
forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto o qualche
impedimento dal quale essi possono dispensare, e nei casi prescritti dal
diritto se sono state adempiute le condizioni di cui nel can. 814; in tutti gli
altri casi e se si tratta di impedimento di diritto divino che è
già cessato, la sanazione in radice può essere concessa solamente
dalla Sede Apostolica.
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