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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VII IL MATRIMONIO
      • Art. VIII La separazione dei coniugi
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Art. VIII

La separazione dei coniugi

Lo scioglimento del vincolo

Can. 853

(cf CIC83, C.1141) Il vincolo sacramentale del matrimonio, una volta che il matrimonio è stato consumato, non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessuna causa, eccetto dalla morte.

Can. 854

(CIC83, C.1143 §1) §1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati viene sciolto dal diritto stesso per il privilegio paolino in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, se si celebra dalla stessa parte un nuovo matrimonio, purché la parte non battezzata si separi.

(CIC83, C.1143 §2) §2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuole coabitare pacificamente con la parte battezzata senza offesa al Creatore, a meno che costei, dopo aver ricevuto il battesimo, non le abbia dato una giusta causa per separarsi.

Can. 855

(= CIC83, C.1144 §1) §1. Perché la parte battezzata celebri validamente un nuovo matrimonio, la parte non battezzata deve essere interpellata se:

voglia anch’essa ricevere il battesimo;

almeno voglia coabitare pacificamente con la parte battezzata senza offesa al Creatore.

(= CIC83, C.1144 §2) §2. Questa interpellanza deve essere fatta dopo il battesimo; ma il Gerarca del luogo può permettere, per una grave causa, che l’interpellanza venga fatta prima del battesimo, anzi può dispensare dall’interpellanza sia prima sia dopo il battesimo se consta, con un modo di procedere almeno sommario ed extragiudiziale, che non la si può fare, oppure che sarebbe inutile.

Can. 856

(= CIC83, C.1145 §1) §1. L’interpellanza va fatta di regola per autorità del Gerarca del luogo della parte convertita, dal quale dev’essere concesso all’altro coniuge uno spazio di tempo per rispondere se lo ha chiesto, avvertendolo però che, trascorso inutilmente questo spazio di tempo, il suo silenzio sarà ritenuto come una risposta negativa.

§2. L’interpellanza, anche fatta privatamente dalla parte convertita, è valida, anzi è anche lecita se la forma sopra prescritta non può essere osservata.

§3. In entrambi i casi deve constare legittimamente in foro esterno dell’interpellanza fatta e del suo esito.

Can. 857

(CIC83, C.1146) La parte battezzata ha diritto di celebrare un nuovo matrimonio con una parte cattolica se:

l’altra parte risponde negativamente all’interpellanza;

l’interpellanza fu legittimamente omessa;

la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverava nella pacifica coabitazione, ma in seguito si è separata senza una giusta causa; in questo caso però l’interpellanza deve essere premessa a norma dei cann. 855 e 856.

Can. 858

(= CIC83, C.1147) Il Gerarca del luogo può concedere tuttavia per una grave causa che la parte battezzata, che fa uso del privilegio paolino, celebri il matrimonio con una parte acattolica sia battezzata sia non battezzata, osservando anche le prescrizioni dei canoni sui matrimoni misti.

Can. 859

(CIC83, C.1148 §1) §1. Il non battezzato che ha contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una di esse allontanando tutte le altre; la stessa cosa vale per la moglie non battezzata che ha contemporaneamente più mariti non battezzati.

§2. In questo caso il matrimonio deve essere celebrato nella forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, osservando anche le altre cose prescritte dal diritto.

§3. Il Gerarca del luogo, tenendo conto della condizione morale, sociale, economica dei luoghi e delle persone, abbia cura che si sia provveduto sufficientemente alle necessità di coloro che sono stati allontanati, secondo le norme della giustizia, della carità e dell’equità.

Can. 860

(CIC83, C.1149) Al non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato, a causa di prigionia o di persecuzione, è lecito celebrare un altro matrimonio, anche se nel frattempo l’altra parte abbia ricevuto il battesimo, fermo restando il can. 853.

Can. 861

(= CIC83, C.1150) Nel dubbio il privilegio della fede ha il favore del diritto.

Can. 862

(= cf CIC83, C.1142) Il matrimonio non consumato può essere sciolto per una giusta causa dal Romano Pontefice su richiesta di entrambe le parti o di una di esse, anche se l’altra è contraria.

La separazione con permanenza del vincolo

Can. 863

(= CIC83, C.1152 §1) §1. Si raccomanda vivamente che il coniuge, mosso dalla carità e sollecito del bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa il consorzio della vita coniugale; se però non ha condonato espressamente o tacitamente la colpa dello stesso, ha il diritto di sciogliere il consorzio della vita coniugale, a meno che non abbia acconsentito all’adulterio, oppure vi abbia dato causa o anche lui abbia commesso adulterio.

§2. Si ha tacito condono se il coniuge innocente, dopo che è stato informato dell’adulterio, si sia comportato spontaneamente con l’altro coniuge con affetto maritale; si presume, invece, se ha conservato per sei mesi il consorzio della vita coniugale e non è ricorso sulla cosa all’autorità ecclesiastica o civile.

§3. Se il coniuge innocente ha sciolto di sua iniziativa il consorzio della vita coniugale, deve deferire entro sei mesi la causa di separazione all’autorità competente la quale, considerate tutte le circostanze, valuti se il coniuge innocente può essere indotto a condonare la colpa e a non protrarre la separazione.

Can. 864

(cf CIC83, C.1153 §1) §1. Se uno dei coniugi rende la vita comune pericolosa oppure troppo dura al coniuge o ai figli, fornisce all’altro una causa legittima di separarsi con decreto del Gerarca del luogo e anche di propria autorità se vi è pericolo nell’attesa.

§2. Le altre cause possono essere stabilite dal diritto particolare della Chiesa sui iuris, secondo i costumi dei popoli e le circostanze dei luoghi.

(CIC83, C.1153 §2) §3. In tutti i casi, cessando la causa di separazione, si deve ripristinare il consorzio della vita coniugale, a meno che non sia deciso diversamente dall’autorità competente.

Can. 865

(= CIC83, C.1154) Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al doveroso sostentamento e all’educazione dei figli.

Can. 866

(= CIC83, C.1155) Il coniuge innocente può lodevolmente ammettere nuovamente l’altro coniuge al consorzio della vita coniugale; in questo caso egli rinuncia al diritto di separazione.




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