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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VIII I SACRAMENTALI, I LUOGHI E I TEMPI SACRI, IL CULTO DEI SANTI, IL VOTO E IL GIURAMENTO
      • Art. II I luoghi sacri
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Art. II

I luoghi sacri

Can. 868

(cf CIC83, C.1205) I luoghi sacri che sono destinati al culto divino non possono essere eretti se non con la licenza del Vescovo eparchiale, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente dal diritto comune.

Le chiese

Can. 869

(cf CIC83, C.1214 CIC83, C.1205) La chiesa è un edificio dedicato esclusivamente al culto divino mediante consacrazione o benedizione.

Can. 870

(= 1215) Non si edifichi nessun edificio destinato a chiesa senza espresso consenso, dato per iscritto, dal Vescovo eparchiale, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.

Can. 871

§1. Siano dedicate con la consacrazione le chiese cattedrali e, se è possibile, le chiese parrocchiali, le chiese dei monasteri e le chiese annesse a una casa religiosa.

(= CIC83, C.1206) §2. La consacrazione è riservata al Vescovo eparchiale, il quale può conferire la facoltà di consacrare una chiesa a un altro Vescovo; della avvenuta consacrazione (CIC83, C.1208) o benedizione della chiesa si rediga un documento da custodire nell’archivio della curia eparchiale.

Can. 872

(cf CIC83, C.1220 §1) §1. Deve essere tenuto lontano dalle Chiese tutto ciò che è sconveniente alla santità del luogo.

§2. Tutti coloro a cui spetta, abbiano cura che nelle chiese sia mantenuta quella pulizia che si addice alla casa di Dio e si adoperino i mezzi di sicurezza per conservare le cose sacre e preziose.

Can. 873

(CIC83, C.1222 §1) §1. Se qualche chiesa non può più in nessun modo essere adibita al culto divino e non c’è possibilità di restaurarla, può essere ridotta dal Vescovo eparchiale a uso profano non indecoroso.

§2. Se altre gravi cause consigliano che qualche chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo eparchiale può ridurla ad uso profano non indecoroso dopo aver ascoltato il consiglio presbiterale, col consenso di coloro che rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne subisca danno la salvezza delle anime.

I cimiteri e le esequie ecclesiastiche

Can. 874

§1. La Chiesa cattolica ha il diritto di possedere i propri cimiteri.

(CIC83, C.1240 §§1-2) §2. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, destinati ai fedeli cristiani defunti: gli uni e gli altri luoghi devono essere benedetti; se invece questo non può essere ottenuto, si benedica il tumulo in occasione delle esequie.

(= CIC83, C.1242) §3. Non si seppelliscano i defunti nelle chiese e la consuetudine contraria è riprovata, a meno che non si tratti di coloro che furono Patriarchi, Vescovi o Esarchi.

(= CIC83, C.1241 §1) §4. Le parrocchie, i monasteri e tutti gli altri istituti religiosi possono avere i propri cimiteri.

Can. 875

Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra per i defunti l’aiuto spirituale, onora i loro corpi e insieme porta il sollievo della speranza ai vivi, devono essere date a tutti i fedeli cristiani e ai catecumeni defunti, a meno che non ne siano privati dal diritto.

Can. 876

(cf CIC83, C.1183 §3) §1. Secondo il prudente giudizio del Gerarca del luogo, le esequie ecclesiastiche possono essere concesse agli acattolici battezzati, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non si possa avere il ministro proprio.

(= CIC83, C.1183 §2) §2. Ai bambini che i genitori intendevano battezzare e agli altri che in qualche modo sembravano vicini alla Chiesa, ma che sono deceduti prima di ricevere il battesimo, possono essere date le esequie ecclesiastiche ancora secondo il prudente giudizio del Gerarca del luogo.

(cf CIC83, C.1176 §3) §3. A coloro che hanno scelto la cremazione del proprio cadavere, se non consta che lo abbiano fatto animati da ragioni contrarie alla vita cristiana, si devono concedere le esequie ecclesiastiche, celebrate però in modo tale da non nascondere che la Chiesa antepone alla cremazione la sepoltura dei corpi e inoltre da evitare lo scandalo.

Can. 877

(cf CIC83, C.1148) Devono essere privati delle esequie ecclesiastiche, a meno che prima della morte non abbiano dato alcuni segni di pentimento, i peccatori ai quali esse non possono essere concesse senza pubblico scandalo dei fedeli cristiani.

Can. 878

(cf CIC83, C.1181) §1. Nella celebrazione delle esequie ecclesiastiche si eviti ogni preferenza di persone.

(cf CIC83, C.1181) §2. Fermo restando il can. 1013, si raccomanda vivamente che i Vescovi eparchiali introducano, per quanto è possibile, la prassi secondo la quale, in occasione delle esequie ecclesiastiche, si ricevono solamente le offerte che i fedeli cristiani spontaneamente offrono.

Can. 879

(= CIC83, C.1182) Finita la tumulazione, si faccia la annotazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.




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