Art.
II
I luoghi
sacri
Can. 868
(cf CIC83,
C.1205) I luoghi sacri che sono destinati al culto divino non possono essere
eretti se non con la licenza del Vescovo eparchiale, a meno che non sia
espressamente stabilito diversamente dal diritto comune.
1° Le
chiese
Can. 869
(cf CIC83,
C.1214 CIC83, C.1205) La chiesa è un edificio dedicato esclusivamente al
culto divino mediante consacrazione o benedizione.
Can. 870
(= 1215)
Non si edifichi nessun edificio destinato a chiesa senza espresso consenso,
dato per iscritto, dal Vescovo eparchiale, a meno che non sia disposto diversamente
dal diritto comune.
Can. 871
§1. Siano
dedicate con la consacrazione le chiese cattedrali e, se è possibile, le
chiese parrocchiali, le chiese dei monasteri e le chiese annesse a una casa
religiosa.
(= CIC83,
C.1206) §2. La consacrazione è riservata al Vescovo eparchiale, il quale
può conferire la facoltà di consacrare una chiesa a un altro
Vescovo; della avvenuta consacrazione (CIC83, C.1208) o benedizione della
chiesa si rediga un documento da custodire nell’archivio della curia eparchiale.
Can. 872
(cf CIC83,
C.1220 §1) §1. Deve essere tenuto lontano dalle Chiese tutto ciò che
è sconveniente alla santità del luogo.
§2. Tutti
coloro a cui spetta, abbiano cura che nelle chiese sia mantenuta quella pulizia
che si addice alla casa di Dio e si adoperino i mezzi di sicurezza per
conservare le cose sacre e preziose.
Can. 873
(CIC83,
C.1222 §1) §1. Se qualche chiesa non può più in nessun modo
essere adibita al culto divino e non c’è possibilità di
restaurarla, può essere ridotta dal Vescovo eparchiale a uso profano non
indecoroso.
§2. Se
altre gravi cause consigliano che qualche chiesa non sia più adibita al
culto divino, il Vescovo eparchiale può ridurla ad uso profano non
indecoroso dopo aver ascoltato il consiglio presbiterale, col consenso di
coloro che rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne
subisca danno la salvezza delle anime.
2° I
cimiteri e le esequie ecclesiastiche
Can. 874
§1. La
Chiesa cattolica ha il diritto di possedere i propri cimiteri.
(CIC83,
C.1240 §§1-2) §2. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della
Chiesa o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, destinati ai fedeli cristiani
defunti: gli uni e gli altri luoghi devono essere benedetti; se invece questo
non può essere ottenuto, si benedica il tumulo in occasione delle
esequie.
(= CIC83,
C.1242) §3. Non si seppelliscano i defunti nelle chiese e la consuetudine
contraria è riprovata, a meno che non si tratti di coloro che furono
Patriarchi, Vescovi o Esarchi.
(= CIC83,
C.1241 §1) §4. Le parrocchie, i monasteri e tutti gli altri istituti religiosi
possono avere i propri cimiteri.
Can. 875
Le esequie
ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra per i defunti l’aiuto
spirituale, onora i loro corpi e insieme porta il sollievo della speranza ai
vivi, devono essere date a tutti i fedeli cristiani e ai catecumeni defunti, a
meno che non ne siano privati dal diritto.
Can. 876
(cf CIC83,
C.1183 §3) §1. Secondo il prudente giudizio del Gerarca del luogo, le esequie
ecclesiastiche possono essere concesse agli acattolici battezzati, a meno che
non consti della loro volontà contraria e purché non si possa
avere il ministro proprio.
(= CIC83,
C.1183 §2) §2. Ai bambini che i genitori intendevano battezzare e agli altri
che in qualche modo sembravano vicini alla Chiesa, ma che sono deceduti prima
di ricevere il battesimo, possono essere date le esequie ecclesiastiche ancora
secondo il prudente giudizio del Gerarca del luogo.
(cf CIC83,
C.1176 §3) §3. A coloro che hanno scelto la cremazione del proprio cadavere, se
non consta che lo abbiano fatto animati da ragioni contrarie alla vita
cristiana, si devono concedere le esequie ecclesiastiche, celebrate però
in modo tale da non nascondere che la Chiesa antepone alla cremazione la
sepoltura dei corpi e inoltre da evitare lo scandalo.
Can. 877
(cf CIC83,
C.1148) Devono essere privati delle esequie ecclesiastiche, a meno che prima
della morte non abbiano dato alcuni segni di pentimento, i peccatori ai quali
esse non possono essere concesse senza pubblico scandalo dei fedeli cristiani.
Can. 878
(cf CIC83,
C.1181) §1. Nella celebrazione delle esequie ecclesiastiche si eviti ogni
preferenza di persone.
(cf CIC83,
C.1181) §2. Fermo restando il can. 1013, si raccomanda vivamente che i Vescovi
eparchiali introducano, per quanto è possibile, la prassi secondo la
quale, in occasione delle esequie ecclesiastiche, si ricevono solamente le
offerte che i fedeli cristiani spontaneamente offrono.
Can. 879
(= CIC83,
C.1182) Finita la tumulazione, si faccia la annotazione nel libro dei defunti a
norma del diritto particolare.
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