Art.
III
I giorni di
festa e di penitenza
Can. 880
(CIC83,
C.1242 §1) §1. Costituire, trasferire oppure sopprimere giorni di festa o di
penitenza comuni a tutte le Chiese orientali spetta alla sola suprema
autorità della Chiesa, fermo restando il §3.
§2.
Costituire, trasferire o sopprimere giorni di festa e di penitenza propri alle
singole Chiese sui iuris, compete anche all’autorità a cui spetta
stabilire il diritto particolare delle Chiese, tenendo debitamente conto
però delle altre Chiese sui iuris e fermo restando il can. 40, §1.
(cf CIC83,
C.1246 §1) §3. I giorni festivi di precetto comuni a tutte le Chiese orientali,
oltre alle domeniche, sono il Natale del Signore nostro Gesù Cristo,
l’Epifania, l’Ascensione, la Dormizione della Santa Madre di Dio Maria e i
giorni dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, salvo restando il diritto particolare
della Chiesa sui iuris approvato dalla Sede Apostolica, col quale alcuni giorni
festivi di precetto sono soppressi o sono trasferiti alla domenica.
Can. 881
(cf CIC83,
C.1247 a) §1. I fedeli cristiani hanno l’obbligo, nelle domeniche e nelle feste
di precetto, di partecipare alla Divina Liturgia oppure, secondo le
prescrizioni e la legittima consuetudine della propria Chiesa sui iuris, alla
celebrazione delle lodi divine.
(cf CIC83,
C.1248 §1) §2. Perché i fedeli cristiani possano adempiere più
facilmente questo obbligo, si stabilisce che il tempo utile decorre dai vespri
della vigilia fino al termine della domenica o della festa di precetto.
§3. Si
raccomanda vivamente ai fedeli cristiani che in questi giorni, anzi più
frequentemente o anche ogni giorno, ricevano la Divina Eucaristia.
(cf CIC83,
C.1247 b) §4. I fedeli cristiani si astengano in questi giorni da quelle
attività e quegli affari che impediscono il culto da rendere a Dio, la
letizia propria del giorno del Signore, oppure la debita distensione della mente e del corpo.
Can. 882
(cf CIC83,
C.1249) Nei giorni di penitenza i fedeli cristiani hanno l’obbligo di osservare
il digiuno o l’astinenza nel modo stabilito dal diritto particolare della
propria Chiesa sui iuris.
Can. 883
§1. I
fedeli cristiani che si trovano fuori dei confini del territorio della propria Chiesa sui
iuris, a riguardo dei giorni di festa e di penitenza si possono conformare
pienamente alle norme che sono in vigore nel luogo dove vivono.
§2. Nelle
famiglie dove i coniugi sono ascritti a diverse Chiese sui iuris, per i giorni
di festa e di penitenza è lecito osservare le prescrizioni dell’una o
dell’altra Chiesa sui iuris.
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