Art.
IV
Il culto
dei Santi,
delle sacre icone o immagini e delle reliquie
Can. 884
(= CIC83,
C.1186) Per incrementare la santificazione del popolo di Dio, la Chiesa raccomanda
alla speciale e filiale venerazione dei fedeli cristiani Santa Maria sempre Vergine, Madre di Dio, che
Cristo ha costituito Madre di tutti gli uomini, e inoltre promuove il culto
vero e autentico degli altri Santi, col cui esempio infatti i fedeli cristiani
sono edificati e con l’intercessione sostenuti.
Can. 885
(= CIC83,
C.1187) E’ lecito venerare con culto pubblico solo quei servi di Dio che per
autorità della Chiesa sono iscritti tra i Santi o i Beati.
Can. 886
(cf CIC83,
C.1188) Rimanga ferma la prassi di proporre nelle chiese le sacre icone o
immagini alla venerazione dei fedeli cristiani, nel modo e nell’ordine da
stabilire per diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
Can. 887
(cf CIC83,
C.1189) §1. Le sacre icone o le immagini preziose, ossia insigni per
antichità o per arte, esposte nelle chiese alla venerazione dei fedeli
cristiani non possono essere trasferite in un’altra chiesa o alienate (cf
CIC83, C.1190 §2), se non col consenso scritto dato dal Gerarca che esercita la
sua potestà sulla stessa chiesa, fermi restando i cann. 1034-1041.
(= CIC83,
C.1189 b) §2. Le sacre icone o le immagini preziose non siano neppure
restaurate se non col consenso scritto dato dallo stesso Gerarca, il quale,
prima di concederlo, consulti dei periti.
Can. 888
(= CIC83,
C.1190 §1) §1. Non è lecito vendere le sacre reliquie.
(=cf CIC83,
C.1190 §2) §2. Le reliquie, le icone o immagini che sono onorate in qualche
chiesa da grande venerazione del popolo non possono in alcun modo
essere alienate validamente né trasferite in perpetuo in un’altra chiesa
se non col consenso della Sede Apostolica o del Patriarca, il quale non può darlo se non
col consenso del Sinodo permanente, fermo restando il can. 1037.
(cf CIC83,
C.1189) §3. Per il restauro di queste icone o immagini si osservi il can. 887,
§2.
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