Art.
V
Il voto e
il giuramento
Can. 889
(= CIC83,
C.1191) §1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera fatta a Dio di un
bene possibile e migliore, deve essere adempiuto per la virtù di religione.
§2. Sono
capaci di voto tutti coloro che hanno un adeguato uso di ragione, a meno che il
diritto non lo proibisca.
§3. Il voto
emesso per timore grave e incusso ingiustamente o per dolo è nullo per
il diritto stesso.
(= CIC83,
C.1192 §1) §4. Il voto è pubblico se è accettato da un legittimo
Superiore ecclesiastico a nome della Chiesa, altrimenti è privato.
Can. 890
(CIC83,
C.1193) Il voto non obbliga per sé se non chi lo emette.
Can. 891
(= CIC83,
C.1194) Il voto cessa quando è trascorso il tempo fissato per la
scadenza dell’obbligo, con il cambiamento sostanziale della materia promessa,
con il venir meno della condizione da cui dipende il voto oppure della causa
finale dello stesso, con la dispensa, con la commutazione.
Can. 892
(= CIC83,
C.1195) Colui che ha potestà sulla materia del voto può
sospendere l’obbligo del voto finché l’adempimento del voto gli reca
pregiudizio.
Can. 893
(CIC83,
C.1196) §1. Dai voti privati può dispensare per giusta causa,
purché la dispensa non leda i diritti acquisiti da altri:
1° i propri
sudditi ogni Gerarca, parroco e Superiore locale di un istituto di vita
consacrata che abbia potestà di governo;
2° tutti
gli altri fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris, il Gerarca del luogo
purché essi attualmente dimorino dentro i confini del territorio
dell’eparchia; così pure il parroco del luogo entro i confini del
territorio della propria parrocchia;
3° coloro
che dimorano giorno e notte nella casa di un istituto di vita consacrata, il
Superiore locale che ha potestà di governo e il suo Superiore maggiore.
§2. Questa
dispensa, sotto la stessa condizione, ma solo per il foro interno, può
essere concessa da qualsiasi confessore.
Can. 894
(= CIC83,
C.1198) I voti emessi prima della professione religiosa sono sospesi fintanto
che chi li ha emessi rimane nel monastero, nell’ordine o nella congregazione.
Can. 895
(# CIC83,
C.1199) Il giuramento, cioè l’invocazione del nome di Dio a
testimonianza della verità, può essere prestato davanti alla
Chiesa soltanto nei casi stabiliti dal diritto; altrimenti non produce alcun
effetto canonico.
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