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  • TITOLO XVI IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
    • Capitolo VIII I SACRAMENTALI, I LUOGHI E I TEMPI SACRI, IL CULTO DEI SANTI, IL VOTO E IL GIURAMENTO
      • Art. V Il voto e il giuramento
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Art. V

Il voto e il giuramento

Can. 889

(= CIC83, C.1191) §1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera fatta a Dio di un bene possibile e migliore, deve essere adempiuto per la virtù di religione.

§2. Sono capaci di voto tutti coloro che hanno un adeguato uso di ragione, a meno che il diritto non lo proibisca.

§3. Il voto emesso per timore grave e incusso ingiustamente o per dolo è nullo per il diritto stesso.

(= CIC83, C.1192 §1) §4. Il voto è pubblico se è accettato da un legittimo Superiore ecclesiastico a nome della Chiesa, altrimenti è privato.

Can. 890

(CIC83, C.1193) Il voto non obbliga per sé se non chi lo emette.

Can. 891

(= CIC83, C.1194) Il voto cessa quando è trascorso il tempo fissato per la scadenza dell’obbligo, con il cambiamento sostanziale della materia promessa, con il venir meno della condizione da cui dipende il voto oppure della causa finale dello stesso, con la dispensa, con la commutazione.

Can. 892

(= CIC83, C.1195) Colui che ha potestà sulla materia del voto può sospendere l’obbligo del voto finché l’adempimento del voto gli reca pregiudizio.

Can. 893

(CIC83, C.1196) §1. Dai voti privati può dispensare per giusta causa, purché la dispensa non leda i diritti acquisiti da altri:

i propri sudditi ogni Gerarca, parroco e Superiore locale di un istituto di vita consacrata che abbia potestà di governo;

tutti gli altri fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris, il Gerarca del luogo purché essi attualmente dimorino dentro i confini del territorio dell’eparchia; così pure il parroco del luogo entro i confini del territorio della propria parrocchia;

coloro che dimorano giorno e notte nella casa di un istituto di vita consacrata, il Superiore locale che ha potestà di governo e il suo Superiore maggiore.

§2. Questa dispensa, sotto la stessa condizione, ma solo per il foro interno, può essere concessa da qualsiasi confessore.

Can. 894

(= CIC83, C.1198) I voti emessi prima della professione religiosa sono sospesi fintanto che chi li ha emessi rimane nel monastero, nell’ordine o nella congregazione.

Can. 895

(# CIC83, C.1199) Il giuramento, cioè l’invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, può essere prestato davanti alla Chiesa soltanto nei casi stabiliti dal diritto; altrimenti non produce alcun effetto canonico.




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