TITOLO
XVIII
L’ECUMENISMO
CIOÈ LA PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI
Can. 902
Poiché
la sollecitudine di ristabilire l’unità di tutti quanti i cristiani
spetta all’intera Chiesa, tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i Pastori
della Chiesa, devono pregare il Signore per questa desiderata pienezza di
unità della Chiesa e darsi da fare partecipando ingegnosamente
all’attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo.
Can. 903
Spetta alle
Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l’unità
fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l’esempio della
vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese
orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la
fraterna stima delle cose e dei cuori.
Can. 904
§1. Siano
promosse assiduamente le iniziative del movimento ecumenico in ciascuna Chiesa
sui iuris con norme speciali di diritto particolare sotto la guida dello stesso
movimento da parte della Sede Apostolica Romana per la Chiesa universale.
§2. Per
questo fine vi sia in ciascuna Chiesa sui iuris una commissione di esperti
nell’ecumenismo che dovrà essere costituita, se le circostanze lo
consigliano, d’intesa con i Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle altre
Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio.
§3. Inoltre
vi sia un consiglio per la promozione del movimento ecumenico accanto ai
Vescovi eparchiali o per ciascuna eparchia oppure, se sembra meglio, per
diverse eparchie; ma nelle eparchie che non possono avere un proprio consiglio,
vi sia almeno un fedele cristiano nominato dal Vescovo eparchiale con la
funzione speciale di portare avanti il movimento ecumenico.
Can. 905
Svolgendo
l’attività ecumenica, specialmente con un dialogo aperto e fiducioso e
mediante iniziative comuni con gli altri cristiani, si deve conservare la
dovuta prudenza, evitando i pericoli di un falso irenismo, dell’indifferentismo
e dello zelo eccessivo.
Can. 906
Perché
i fedeli cristiani vengano a conoscere più chiaramente che cosa
realmente è insegnato e tramandato dalla Chiesa cattolica e dalle altre
Chiese o Comunità ecclesiali, si applichino diligentemente soprattutto i
predicatori della parola di Dio, coloro che dirigono gli strumenti della
comunicazione sociale e tutti coloro che spendono le proprie forze sia come maestri
sia come direttori nelle scuole cattoliche, ma specialmente negli istituti di
studi superiori.
Can. 907
I direttori
di scuole, di ospedali e di tutti gli altri simili istituti cattolici procurino
che gli altri cristiani che li frequentano o in essi degenti, possano ottenere
l’aiuto spirituale e ricevere i sacramenti dai propri ministri.
Can. 908
E’
desiderabile che i fedeli cristiani cattolici, osservate le norme sulla
comunicazione nelle cose sacre, portino a compimento qualsiasi iniziativa in
cui possono cooperare con altri cristiani, non da soli ma insieme, come per
esempio le opere di carità, di giustizia sociale, la difesa della
dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, la
promozione della pace, le date commemorative della patria, le feste nazionali.
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