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  • TITOLO XVIII L’ECUMENISMO CIOÈ LA PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI
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TITOLO XVIII

L’ECUMENISMO CIOÈ LA PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI

Can. 902

Poiché la sollecitudine di ristabilire l’unità di tutti quanti i cristiani spetta all’intera Chiesa, tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i Pastori della Chiesa, devono pregare il Signore per questa desiderata pienezza di unità della Chiesa e darsi da fare partecipando ingegnosamente all’attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo.

Can. 903

Spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l’unità fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l’esempio della vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna stima delle cose e dei cuori.

Can. 904

§1. Siano promosse assiduamente le iniziative del movimento ecumenico in ciascuna Chiesa sui iuris con norme speciali di diritto particolare sotto la guida dello stesso movimento da parte della Sede Apostolica Romana per la Chiesa universale.

§2. Per questo fine vi sia in ciascuna Chiesa sui iuris una commissione di esperti nell’ecumenismo che dovrà essere costituita, se le circostanze lo consigliano, d’intesa con i Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio.

§3. Inoltre vi sia un consiglio per la promozione del movimento ecumenico accanto ai Vescovi eparchiali o per ciascuna eparchia oppure, se sembra meglio, per diverse eparchie; ma nelle eparchie che non possono avere un proprio consiglio, vi sia almeno un fedele cristiano nominato dal Vescovo eparchiale con la funzione speciale di portare avanti il movimento ecumenico.

Can. 905

Svolgendo l’attività ecumenica, specialmente con un dialogo aperto e fiducioso e mediante iniziative comuni con gli altri cristiani, si deve conservare la dovuta prudenza, evitando i pericoli di un falso irenismo, dell’indifferentismo e dello zelo eccessivo.

Can. 906

Perché i fedeli cristiani vengano a conoscere più chiaramente che cosa realmente è insegnato e tramandato dalla Chiesa cattolica e dalle altre Chiese o Comunità ecclesiali, si applichino diligentemente soprattutto i predicatori della parola di Dio, coloro che dirigono gli strumenti della comunicazione sociale e tutti coloro che spendono le proprie forze sia come maestri sia come direttori nelle scuole cattoliche, ma specialmente negli istituti di studi superiori.

Can. 907

I direttori di scuole, di ospedali e di tutti gli altri simili istituti cattolici procurino che gli altri cristiani che li frequentano o in essi degenti, possano ottenere l’aiuto spirituale e ricevere i sacramenti dai propri ministri.

Can. 908

E’ desiderabile che i fedeli cristiani cattolici, osservate le norme sulla comunicazione nelle cose sacre, portino a compimento qualsiasi iniziativa in cui possono cooperare con altri cristiani, non da soli ma insieme, come per esempio le opere di carità, di giustizia sociale, la difesa della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, la promozione della pace, le date commemorative della patria, le feste nazionali.




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