TITOLO
XIX
LE PERSONE
E GLI ATTI GIURIDICI
Capitolo
I
LE PERSONE
Art.
I
Le persone
fisiche
Can. 909
(= CIC83,
C.97 §1) §1. La persona che ha compiuto il diciottesimo anno d’età
è maggiorenne; sotto questa età è minorenne.
§2. Il
minorenne, prima del settimo anno compiuto, viene
chiamato bambino ed è ritenuto non responsabile dei suoi atti; compiuti
però i sette anni si presume che abbia l’uso di ragione.
(= CIC83,
C.99) Chiunque manca abitualmente dell’uso di ragione è ritenuto non
responsabile dei suoi atti ed è assimilato ai bambini.
Can. 910
(= CIC83,
C.98 §1) §1. La persona maggiorenne ha il pieno esercizio dei suoi diritti.
§2. La
persona minorenne nell’esercizio dei suoi diritti è sottoposta alla
potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle cose nelle quali i
minori sono, per diritto divino o canonico, esenti dalla loro potestà;
per quanto riguarda la costituzione dei tutori si osservino le prescrizioni del
diritto civile, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune o
dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris e fermo restando il
diritto del Vescovo eparchiale, se è necessario, di costituire i tutori
personalmente.
Can. 911
(cf CIC83,
C.100) La persona viene detta forestiero in una eparchia diversa da quella dove
ha il domicilio o il quasi-domicilio; è detta invece girovago se non ha
in nessun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.
Can. 912
(= CIC83,
C.102) §1. Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche
parrocchia, o almeno di un’eparchia, che sia congiunta o con l’intenzione di
rimanervi perpetuamente, se nulla chiami altrove da lì, oppure quando
è realmente protratta per cinque anni completi.
§2. Il
quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia,
o almeno di un’eparchia, che sia congiunta o con l’intenzione di rimanervi
almeno per tre mesi, se nulla chiami altrove da lì, oppure quando
è realmente protratta almeno per tre mesi completi.
Can. 913
(cf CIC83,
C.103) I membri di istituti religiosi come pure delle società di vita
comune a guisa dei religiosi acquistano il domicilio nel luogo dove è
situata la casa a cui sono ascritti; il quasi-domicilio nel luogo dove la loro
dimora è protratta almeno per tre mesi.
Can. 914
(= CIC83,
C.104) I coniugi hanno domicilio o quasi-domicilio comune; ma per una giusta
causa l’uno e l’altro possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio.
Can. 915
(= CIC83,
C.105 §1) §1. Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio o il
quasi-domicilio di colui alla cui potestà è soggetto. Uscito
dall’infanzia può acquistare anche un quasi-domicilio proprio; inoltre
se è emancipato legittimamente a norma del diritto civile, anche un
domicilio proprio.
§2.
Chiunque è stato affidato legittimamente in tutela o curatela a un
altro, per un motivo diverso dalla minore età, ha il domicilio e il
quasi-domicilio del tutore o del curatore.
Can. 916
(cf CIC83,
C.107 §1) §1. Sia per mezzo del domicilio, sia del quasi-domicilio ciascuno
ottiene il suo Gerarca del luogo e il parroco della Chiesa sui iuris alla quale
è ascritto, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.
§2. Il
parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio
eparchiale, è il parroco del luogo dove attualmente dimora.
§3. Proprio
Gerarca del luogo e parroco del girovago è il parroco e il Gerarca del
luogo dove il girovago attualmente dimora.
§4. Se
manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, il
loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un’altra Chiesa sui iuris che si
prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del
Vescovo eparchiale del parroco da designare.
§5. Nei
luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di
qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi
fedeli cristiani il Gerarca di un’altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa
latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come
proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di
fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l’assenso
della Sede Apostolica.
Can. 917
(= CIC83,
C.106) Il domicilio e il quasi-domicilio si perde mediante l’allontanamento dal
luogo con intenzione di non ritornarvi, salvi restando i cann. 913 e 915.
Can. 918
(cf CIC83,
C.108 §1) La consanguineità si computa per linee e gradi:
1° in linea
retta tanti sono i gradi quante le persone, tolto il capostipite;
2° in linea
collaterale tanti sono i gradi quante le persone nell’uno e nell’altro tratto,
tolto il capostipite.
Can. 919
(cf CIC83,
C.109) §1. L’affinità sorge da un matrimonio valido e sussiste tra l’uno
e l’altro dei coniugi e i consanguinei dell’altro.
§2. In
quella linea e in quel grado con cui uno dei due coniugi è consanguineo,
è affine dell’altro.
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