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  • TITOLO XIX LE PERSONE E GLI ATTI GIURIDICI
    • Capitolo I LE PERSONE
      • Art. I Le persone fisiche
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TITOLO XIX

LE PERSONE E GLI ATTI GIURIDICI

Capitolo I

LE PERSONE

Art. I

Le persone fisiche

Can. 909

(= CIC83, C.97 §1) §1. La persona che ha compiuto il diciottesimo anno d’età è maggiorenne; sotto questa età è minorenne.

§2. Il minorenne, prima del settimo anno compiuto, viene chiamato bambino ed è ritenuto non responsabile dei suoi atti; compiuti però i sette anni si presume che abbia l’uso di ragione.

(= CIC83, C.99) Chiunque manca abitualmente dell’uso di ragione è ritenuto non responsabile dei suoi atti ed è assimilato ai bambini.

Can. 910

(= CIC83, C.98 §1) §1. La persona maggiorenne ha il pieno esercizio dei suoi diritti.

§2. La persona minorenne nell’esercizio dei suoi diritti è sottoposta alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle cose nelle quali i minori sono, per diritto divino o canonico, esenti dalla loro potestà; per quanto riguarda la costituzione dei tutori si osservino le prescrizioni del diritto civile, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune o dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris e fermo restando il diritto del Vescovo eparchiale, se è necessario, di costituire i tutori personalmente.

Can. 911

(cf CIC83, C.100) La persona viene detta forestiero in una eparchia diversa da quella dove ha il domicilio o il quasi-domicilio; è detta invece girovago se non ha in nessun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.

Can. 912

(= CIC83, C.102) §1. Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia, o almeno di un’eparchia, che sia congiunta o con l’intenzione di rimanervi perpetuamente, se nulla chiami altrove da , oppure quando è realmente protratta per cinque anni completi.

§2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia, o almeno di un’eparchia, che sia congiunta o con l’intenzione di rimanervi almeno per tre mesi, se nulla chiami altrove da , oppure quando è realmente protratta almeno per tre mesi completi.

Can. 913

(cf CIC83, C.103) I membri di istituti religiosi come pure delle società di vita comune a guisa dei religiosi acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa a cui sono ascritti; il quasi-domicilio nel luogo dove la loro dimora è protratta almeno per tre mesi.

Can. 914

(= CIC83, C.104) I coniugi hanno domicilio o quasi-domicilio comune; ma per una giusta causa l’uno e l’altro possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio.

Can. 915

(= CIC83, C.105 §1) §1. Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio o il quasi-domicilio di colui alla cui potestà è soggetto. Uscito dall’infanzia può acquistare anche un quasi-domicilio proprio; inoltre se è emancipato legittimamente a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.

§2. Chiunque è stato affidato legittimamente in tutela o curatela a un altro, per un motivo diverso dalla minore età, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.

Can. 916

(cf CIC83, C.107 §1) §1. Sia per mezzo del domicilio, sia del quasi-domicilio ciascuno ottiene il suo Gerarca del luogo e il parroco della Chiesa sui iuris alla quale è ascritto, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.

§2. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio eparchiale, è il parroco del luogo dove attualmente dimora.

§3. Proprio Gerarca del luogo e parroco del girovago è il parroco e il Gerarca del luogo dove il girovago attualmente dimora.

§4. Se manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un’altra Chiesa sui iuris che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare.

§5. Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un’altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l’assenso della Sede Apostolica.

Can. 917

(= CIC83, C.106) Il domicilio e il quasi-domicilio si perde mediante l’allontanamento dal luogo con intenzione di non ritornarvi, salvi restando i cann. 913 e 915.

Can. 918

(cf CIC83, C.108 §1) La consanguineità si computa per linee e gradi:

in linea retta tanti sono i gradi quante le persone, tolto il capostipite;

in linea collaterale tanti sono i gradi quante le persone nell’uno e nell’altro tratto, tolto il capostipite.

Can. 919

(cf CIC83, C.109) §1. L’affinità sorge da un matrimonio valido e sussiste tra l’uno e l’altro dei coniugi e i consanguinei dell’altro.

§2. In quella linea e in quel grado con cui uno dei due coniugi è consanguineo, è affine dell’altro.




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