Art.
II
Le persone
giuridiche
Can. 920
(= CIC83, C.113
§2) Nella Chiesa oltre alle persone fisiche ci sono anche le persone
giuridiche, siano totalità di persone siano totalità di cose,
cioè soggetti nel diritto canonico di diritti e di doveri che
corrispondono alla loro indole.
Can. 921
(cf CIC83,
C.114 §1) §1. Le persone giuridiche sono costituite per un fine conveniente
alla missione della Chiesa, o per prescrizione stessa del diritto, oppure per speciale
concessione dell’autorità ecclesiastica competente, data per decreto.
§2. Sono
persone giuridiche per il diritto stesso le Chiese sui iuris, le province, le
eparchie, gli esarcati, nonché gli altri istituti per i quali ciò
è espressamente stabilito in questo diritto comune.
§3.
L’autorità competente non conferisca la personalità giuridica se
non a quelle totalità di persone o di cose che perseguono un fine
specifico realmente utile e che, tutto sommato, hanno mezzi che si prevedono
sufficienti per conseguire il fine prestabilito.
Can. 922
(cf CIC83,
C.117) §1. Qualsiasi persona giuridica, eretta per speciale concessione
dell’autorità ecclesiastica competente, deve avere i propri statuti
approvati dall’autorità che è competente ad erigere la stessa
persona giuridica.
§2. Fermo
restando il diritto comune, negli statuti, perché possano essere
approvati, bisogna che si provveda con precisione alle cose seguenti:
1° al fine
specifico della persona giuridica;
2° alla
natura della persona giuridica;
3° a chi
compete la direzione della persona giuridica e come dev’essere esercitata;
4° a chi
rappresenta la persona giuridica nel foro ecclesiastico e civile;
5° a chi
compete disporre dei beni della persona giuridica e chi sia l’esecutore in caso
di estinzione della persona giuridica, di divisione in diverse persone
giuridiche o di congiunzione con altre persone giuridiche, salve sempre restando
le volontà degli offerenti nonché i diritti acquisiti.
§3. Prima
che gli statuti siano approvati, la persona giuridica non può agire
validamente.
Can. 923
(cf CIC83,
C.115 §2) Una totalità di persone non può essere eretta in
persona giuridica se non consta almeno di tre persone fisiche.
Can. 924
(# CIC83,
C.119) Per quanto riguarda gli atti collegiali, se non è espressamente
stabilito diversamente dal diritto:
1° ha forza
di diritto ciò che, presente la parte maggiore di coloro che devono
essere convocati, è piaciuto alla parte assolutamente maggiore di coloro
che sono presenti; se invece i voti sono stati uguali, il presidente dirima la
parità col suo voto;
2° se
però vengono intaccati i diritti acquisiti dei singoli, è
richiesto il consenso di ciascuno di loro;
3° per le
elezioni si osservi il can. 956.
Can. 925
(= CIC83,
C.120 §2) Se sopravvive anche un solo membro di una persona giuridica ed essa
tuttavia non ha cessato di esistere secondo gli statuti, l’esercizio di tutti i
diritti della stessa persona giuridica compete a quel membro.
Can. 926
§1. Se non
è disposto diversamente dal diritto, i beni e i diritti della persona
giuridica che è priva di membri devono essere conservati, amministrati
ed esercitati a cura dell’autorità a cui compete, in caso di estinzione,
di disporre dei medesimi; questa autorità deve provvedere, a norma di
diritto, al fedele adempimento dei oneri che gravano quei beni, come pure deve
prendersi cura che la volontà dei fondatori o degli offerenti sia rigorosamente
rispettata.
§2.
L’ascrizione di membri di questa persona giuridica, nel rispetto delle norme
del diritto, può, e secondo i casi, deve essere fatta da quella
autorità alla quale compete la cura immediata della stessa persona; la
stessa cosa si osservi se i membri che rimangono sono incapaci per diritto di
compiere l’ascrizione.
§3. La
nomina degli amministratori di una totalità di cose, se non può
essere fatta a norma di diritto, viene devoluta all’autorità
immediatamente superiore; la stessa autorità ha l’onere dell’amministrazione
a norma del §1, finché non sia stato nominato un amministratore idoneo.
Can. 927
(cf CIC83,
C.120 §1) §1. La persona giuridica di sua natura è perpetua; si estingue
tuttavia se è soppressa dalla competente autorità o se di fatto
ha cessato di esistere per lo spazio di cento anni.
§2. La
persona giuridica non può essere soppressa se non per grave causa, dopo
aver consultato i suoi moderatori e osservando ciò che è
prescritto negli statuti sul caso di soppressione.
Can. 928
Salvi
restando i casi espressi nel diritto comune:
1° compete
al Patriarca, consultato il Sinodo permanente, sopprimere le persone giuridiche
da lui stesso erette o approvate; col consenso invece del Sinodo dei Vescovi
della Chiesa patriarcale, il Patriarca può sopprimere qualsiasi persona
giuridica, a eccezione di quelle che sono state erette o approvate dalla Sede
Apostolica;
2° compete
al Vescovo eparchiale, consultato il collegio dei consultori eparchiali,
sopprimere quelle persone giuridiche che egli stesso ha eretto, a meno che non
siano state approvate dall’autorità superiore;
3° in tutti
gli altri casi, colui che erige le persone giuridiche non può
validamente sopprimerle se non si aggiunge il consenso dell’autorità
superiore.
Can. 929
(cf CIC83,
C.122 1°) Se il territorio di una persona giuridica viene diviso in modo che o
una parte di esso sia unita a un’altra persona giuridica, o per la parte
dismembrata sia eretta una nuova persona giuridica, devono essere divisi,
secondo l’onesto e il giusto, anche i beni comuni che erano destinati a
vantaggio dell’intero territorio e i debiti che erano stati contratti per
l’intero territorio, dall’autorità a cui compete la divisione, rimanendo
salvi tutti e singoli gli obblighi, come pure salve le volontà dei fondatori
o dei pii offerenti, i diritti acquisiti e gli statuti con cui la persona
giuridica è regolata.
Can. 930
(cf CIC83,
C.123) Estinta la persona giuridica, i suoi beni diventano [proprietà]
della persona giuridica immediatamente superiore, salve restando sempre le
volontà dei fondatori o degli offerenti, i diritti acquisiti e gli
statuti con cui la persona giuridica estinta era regolata.
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