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  • TITOLO XIX LE PERSONE E GLI ATTI GIURIDICI
    • Capitolo II GLI ATTI GIURIDICI
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Capitolo II

GLI ATTI GIURIDICI

Can. 931

(cf CIC83, C.124 §1) §1. Per la validità di un atto giuridico si richiede che esso sia stato posto da una persona abile e competente e inoltre che nello stesso ci siano le cose che costituiscono essenzialmente l’atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell’atto.

§2. L’atto giuridico posto a norma del diritto, a riguardo ai suoi elementi esterni, si presume valido.

Can. 932

(= CIC83, C.125 §1) §1. L’atto giuridico posto per violenza inferta dall’esterno a una persona, a cui essa in nessun modo poté resistere, è da ritenere nullo.

§2. L’atto giuridico posto per un’altra violenza o per timore grave e ingiustamente incusso, oppure per dolo, vale se non è disposto diversamente; ma può essere rescisso dal giudice per sentenza, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d’ufficio.

Can. 933

(= CIC83, C.126) L’atto giuridico posto per ignoranza oppure per errore che verte su ciò che costituisce la sua sostanza oppure che ricade nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto, ma l’atto giuridico posto per ignoranza o errore può dare luogo all’azione rescissoria a norma del diritto.

Can. 934

(cf CIC83, C.127 §1) §1. Se è stabilito dal diritto che, per porre un atto giuridico, l’autorità ha bisogno del consenso oppure del consiglio di qualche gruppo di persone, il gruppo deve essere convocato a norma del can. 948, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto particolare per i casi stabiliti dallo stesso diritto nei quali si tratta solamente di chiedere un consiglio; ma perché l’atto giuridico abbia valore, si richiede che sia ottenuto il consenso della parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti, oppure che si chieda il consiglio di tutti, fermo restando il §2, n. 3.

§2. Se è stabilito dal diritto che per porre un atto giuridico l’autorità necessita del consenso oppure del consiglio di alcune persone come singole:

se si esige il consenso, è invalido l’atto giuridico dell’autorità che non richiede il consenso di quelle persone, oppure che agisce contro il loro voto o il voto di qualcuno;

se si esige il consiglio, è invalido l’atto giuridico dell’autorità che non consulta le stesse persone;

l’autorità, quantunque non sia obbligata di accedere al loro consiglio, anche se concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente da valutare col proprio giudizio, non si discosti dal loro consiglio specialmente se concorde.

§3. A coloro a cui viene richiesto il consenso o il consiglio, l’autorità che necessita del consenso o del consiglio deve fornire le necessarie informazioni e tutelare in ogni modo la loro libera manifestazione di pensiero.

§4. Tutti coloro, il cui consenso o consiglio è richiesto, hanno l’obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e inoltre di osservare il segreto; questo obbligo può anche essere fatto valere dall’autorità.

Can. 935

(= CIC83, C.128) Chiunque danneggia illegittimamente un altro con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto per dolo o colpa, ha l’obbligo di riparare il danno arrecato.




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