Capitolo
II
GLI ATTI
GIURIDICI
Can. 931
(cf CIC83,
C.124 §1) §1. Per la validità di un atto giuridico si richiede che esso
sia stato posto da una persona abile e competente e inoltre che nello stesso ci
siano le cose che costituiscono essenzialmente l’atto stesso, come pure le
formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità
dell’atto.
§2. L’atto
giuridico posto a norma del diritto, a riguardo ai suoi
elementi esterni, si presume valido.
Can. 932
(= CIC83,
C.125 §1) §1. L’atto giuridico posto per violenza inferta dall’esterno a una
persona, a cui essa in nessun modo poté resistere, è da ritenere
nullo.
§2. L’atto
giuridico posto per un’altra violenza o per timore grave e ingiustamente
incusso, oppure per dolo, vale se non è disposto diversamente; ma
può essere rescisso dal giudice per sentenza, sia su istanza della parte
lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d’ufficio.
Can. 933
(= CIC83,
C.126) L’atto giuridico posto per ignoranza oppure per errore che verte su
ciò che costituisce la sua sostanza oppure che ricade nella condizione
sine qua non, è nullo; altrimenti vale, a meno che non sia disposto
diversamente dal diritto, ma l’atto giuridico posto per ignoranza o errore
può dare luogo all’azione rescissoria a norma del diritto.
Can. 934
(cf CIC83,
C.127 §1) §1. Se è stabilito dal diritto che, per porre un atto giuridico,
l’autorità ha bisogno del consenso oppure del consiglio di qualche gruppo di
persone, il gruppo deve essere convocato a norma del can. 948, a meno che non sia
disposto diversamente dal diritto particolare per i casi stabiliti dallo stesso
diritto nei quali si tratta solamente di chiedere un consiglio; ma
perché l’atto giuridico abbia valore, si richiede che sia ottenuto il
consenso della parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti, oppure
che si chieda il consiglio di tutti, fermo restando il §2, n. 3.
§2. Se
è stabilito dal diritto che per porre un atto giuridico
l’autorità necessita del consenso oppure del consiglio di alcune persone come
singole:
1° se si
esige il consenso, è invalido l’atto giuridico dell’autorità che
non richiede il consenso di quelle persone, oppure che agisce contro il loro
voto o il voto di qualcuno;
2° se si
esige il consiglio, è invalido l’atto giuridico dell’autorità che
non consulta le stesse persone;
3°
l’autorità, quantunque non sia obbligata di accedere al loro consiglio,
anche se concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente da valutare col
proprio giudizio, non si discosti dal loro consiglio specialmente se concorde.
§3. A
coloro a cui viene richiesto il consenso o il consiglio, l’autorità che
necessita del consenso o del consiglio deve fornire le necessarie informazioni
e tutelare in ogni modo la loro libera manifestazione di pensiero.
§4. Tutti
coloro, il cui consenso o consiglio è richiesto, hanno l’obbligo di
esprimere sinceramente il loro parere e inoltre di osservare il segreto; questo
obbligo può anche essere fatto valere dall’autorità.
Can. 935
(= CIC83,
C.128) Chiunque danneggia illegittimamente un altro con un atto giuridico, anzi
con qualsiasi altro atto posto per dolo o colpa, ha l’obbligo di riparare il
danno arrecato.
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