Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

CCEO

IntraText CT - Lettura del testo

  • TITOLO XX GLI UFFICI
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

TITOLO XX

GLI UFFICI

Can. 936

(= CIC83, C.145 §1) §1. L’ufficio nella Chiesa è qualunque incarico, costituito stabilmente dal Signore stesso o dall’autorità competente, che dev’essere esercitato per un fine spirituale.

§2. I diritti e i doveri propri ai singoli uffici sono determinati da quel diritto col quale è costituito l’ufficio o dal decreto dell’autorità competente.

(= CIC83, C.148) §3. E’ compito dell’autorità che costituisce l’ufficio anche quello di cambiarlo, sopprimerlo e provvedere alla sua provvisione canonica, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto o se non consti dalla natura della cosa.

Can. 937

(= CIC83, C.148) §1. Colui che erige l’ufficio deve anche aver cura che siano disponibili i mezzi necessari per l’adempimento dello stesso e provvedere alla giusta rimunerazione di coloro che esercitano l’ufficio.

§2. Dal diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris venga determinato più dettagliatamente il modo con cui queste prescrizioni siano portate ad effetto, a meno che per qualcuna non sia già stato provveduto dal diritto comune.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License