TITOLO
XX
GLI
UFFICI
Can. 936
(= CIC83,
C.145 §1) §1. L’ufficio nella Chiesa è qualunque incarico, costituito
stabilmente dal Signore stesso o dall’autorità competente, che
dev’essere esercitato per un fine spirituale.
§2. I
diritti e i doveri propri ai singoli uffici sono determinati da quel diritto
col quale è costituito l’ufficio o dal decreto dell’autorità
competente.
(= CIC83,
C.148) §3. E’ compito dell’autorità che costituisce l’ufficio anche
quello di cambiarlo, sopprimerlo e provvedere alla sua provvisione canonica, a
meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto o se non
consti dalla natura della cosa.
Can. 937
(= CIC83,
C.148) §1. Colui che erige l’ufficio deve anche aver cura che siano disponibili
i mezzi necessari per l’adempimento dello stesso e provvedere alla giusta
rimunerazione di coloro che esercitano l’ufficio.
§2. Dal
diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris venga determinato più dettagliatamente
il modo con cui queste prescrizioni siano portate ad effetto, a meno che per
qualcuna non sia già stato provveduto dal diritto comune.
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