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  • TITOLO XX GLI UFFICI
    • Capitolo I LA PROVVISIONE CANONICA DEGLI UFFICI
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Capitolo I

LA PROVVISIONE CANONICA DEGLI UFFICI

Can. 938

(= CIC83, C.146) Un ufficio non può essere validamente ottenuto senza la provvisione canonica.

Can. 939

(cf CIC83, C.147) La provvisione canonica di un ufficio si fa:

per libero conferimento fatto dall’autorità competente;

se l’ha preceduta un’elezione, per conferma della stessa o, se l’elezione non ha bisogno di conferma, per accettazione dell’eletto;

se l’ha preceduta una postulazione, per l’ammissione di essa.

Can. 940

(cf CIC83, C.149 §1) §1. Perché uno sia promosso a un ufficio, deve essere idoneo, cioè provvisto di quelle qualità che sono richieste dal diritto.

§2. Quando il provveduto manca delle qualità richieste, la provvisione è nulla soltanto se così è disposto dal diritto; altrimenti è valida, ma può essere rescissa con decreto dell’autorità competente nel rispetto dell’equità.

Can. 941

La provvisione canonica per la quale non è prescritto dal diritto alcun termine, non sia mai differita oltre sei mesi utili, da computare dal ricevimento della notizia della vacanza dell’ufficio.

Can. 942

(cf CIC83, C.152) A nessuno siano conferiti due o più uffici che non possono essere espletati insieme convenientemente dallo stesso, a meno che non vi sia una vera necessità.

Can. 943

(= CIC83, C.153 §1) §1. La provvisione di un ufficio che non è vacante di diritto, è nulla per il diritto stesso e non viene convalidata con la successiva vacanza dell’ufficio.

§2. Se si tratta invece di un ufficio che per diritto viene conferito a tempo determinato, la provvisione canonica può essere fatta entro sei mesi prima che sia scaduto questo tempo e ha effetto dal giorno della vacanza dell’ufficio.

§3. La promessa di qualche ufficio, da chiunque sia stata fatta, non ha nessun effetto canonico.

Can. 944

(= CIC83, C.154) Un ufficio vacante di diritto, che eventualmente sia posseduto illegittimamente da qualcuno, può essere conferito purché sia stato dichiarato a norma di diritto che quel possesso non è canonico e si faccia menzione di questa dichiarazione nella lettera di conferimento.

Can. 945

(= CIC83, C.155) Chi conferisce un ufficio, sostituendosi a un altro che lo trascura o è impedito, non acquista con ciò nessuna potestà sulla persona a cui l’ha conferito, ma la condizione giuridica di essa è la stessa come se la provvisione canonica fosse stata fatta secondo la norma ordinaria del diritto.

Can. 946

(cf CIC83, C.149 §3) La provvisione di un ufficio fatta per timore grave incusso ingiustamente, per dolo, per errore sostanziale o per simonia è nulla per il diritto stesso.




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