Capitolo
I
LA
PROVVISIONE CANONICA DEGLI UFFICI
Can. 938
(= CIC83,
C.146) Un ufficio non può essere validamente ottenuto senza la
provvisione canonica.
Can. 939
(cf CIC83,
C.147) La provvisione canonica di un ufficio si fa:
1° per
libero conferimento fatto dall’autorità competente;
2° se l’ha
preceduta un’elezione, per conferma della stessa o, se l’elezione non ha
bisogno di conferma, per accettazione dell’eletto;
3° se l’ha
preceduta una postulazione, per l’ammissione di essa.
Can. 940
(cf CIC83,
C.149 §1) §1. Perché uno sia promosso a un ufficio, deve essere idoneo,
cioè provvisto di quelle qualità che sono richieste dal diritto.
§2. Quando
il provveduto manca delle qualità richieste, la provvisione è
nulla soltanto se così è disposto dal diritto; altrimenti
è valida, ma può essere rescissa con decreto dell’autorità
competente nel rispetto dell’equità.
Can. 941
La
provvisione canonica per la quale non è prescritto dal diritto alcun
termine, non sia mai differita oltre sei mesi utili, da computare dal
ricevimento della notizia della vacanza dell’ufficio.
Can. 942
(cf CIC83,
C.152) A nessuno siano conferiti due o più uffici che non possono essere
espletati insieme convenientemente dallo stesso, a meno che non vi sia una vera
necessità.
Can. 943
(= CIC83,
C.153 §1) §1. La provvisione di un ufficio che non è vacante di diritto,
è nulla per il diritto stesso e non viene convalidata con la successiva
vacanza dell’ufficio.
§2. Se si
tratta invece di un ufficio che per diritto viene conferito a tempo
determinato, la provvisione canonica può essere fatta entro sei mesi
prima che sia scaduto questo tempo e ha effetto dal giorno della vacanza
dell’ufficio.
§3. La
promessa di qualche ufficio, da chiunque sia stata fatta, non ha nessun effetto
canonico.
Can. 944
(= CIC83,
C.154) Un ufficio vacante di diritto, che eventualmente sia posseduto illegittimamente
da qualcuno, può essere conferito purché sia stato dichiarato a
norma di diritto che quel possesso non è canonico e si faccia menzione
di questa dichiarazione nella lettera di conferimento.
Can. 945
(= CIC83,
C.155) Chi conferisce un ufficio, sostituendosi a un altro che lo trascura o
è impedito, non acquista con ciò nessuna potestà sulla
persona a cui l’ha conferito, ma la condizione giuridica di essa è la
stessa come se la provvisione canonica fosse stata fatta secondo la norma
ordinaria del diritto.
Can. 946
(cf CIC83,
C.149 §3) La provvisione di un ufficio fatta per timore grave incusso
ingiustamente, per dolo, per errore sostanziale o per simonia è nulla
per il diritto stesso.
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