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  • TITOLO XX GLI UFFICI
    • Capitolo I LA PROVVISIONE CANONICA DEGLI UFFICI
      • Art. I La elezione
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Art. I

La elezione

Can. 947

(CIC83, C.165) §1. Se qualche gruppo ha il diritto di eleggere a un ufficio, se non è stato disposto diversamente dal diritto, la elezione non sia mai differita oltre un trimestre utile, da computare dal ricevimento della notizia sulla vacanza dell’ufficio; trascorso inutilmente questo termine, l’autorità competente, a cui compete il diritto di confermare l’elezione o che ha il diritto di provvedervi successivamente, provveda liberamente all’ufficio vacante.

§2. L’autorità competente può provvedere liberamente all’ufficio vacante anche se il gruppo ha perso in altro modo il diritto di eleggere.

Can. 948

(= CIC83, C.166) §1. Salvo restando il diritto particolare, il presidente del gruppo convochi gli elettori nel luogo e nel tempo conveniente per essi; la convocazione, se deve essere personale, vale se è fatta o nel luogo del domicilio oppure del quasi-domicilio, o nel luogo di residenza.

§2. Se qualcuno di coloro che devono essere chiamati è stato trascurato e perciò è assente, la elezione è valida, ma a sua richiesta, una volta provata l’omissione e l’assenza, deve essere rescissa dall’autorità competente anche dopo la conferma, purché consti a norma di diritto che il ricorso è stato interposto almeno entro tre giorni da computare dal ricevimento della notizia sulla elezione.

§3. Se poi più di un terzo degli elettori fosse stato trascurato, la elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i trascurati non siano realmente intervenuti.

Can. 949

(= CIC83, C.167) §1. Fatta canonicamente la convocazione, il diritto di dare il voto appartiene a coloro che sono presenti nel luogo e nel giorno stabiliti nella convocazione, escluso il diritto di dare validamente il voto a mezzo di lettera o di procuratore, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.

§2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa in cui avviene la elezione, ma per malferma salute non può partecipare alla elezione, il suo voto scritto sia richiesto dagli scrutatori.

Can. 950

(= CIC83, C.168) Anche se qualcuno ha diritto di dare il voto per diversi titoli a nome proprio, non può darne se non uno solo.

Can. 951

(cf CIC83, C.169) Nessun estraneo al gruppo può essere ammesso a dare il voto, altrimenti la elezione è nulla per il diritto stesso.

Can. 952

(= CIC83, C.170) Se la libertà nella elezione è impedita in qualsiasi modo, la elezione è nulla per il diritto stesso.

Can. 953

(= CIC83, C.171) §1. E’ inabile a dare il voto:

l’incapace di atto umano;

chi manca di voce attiva;

chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o è venuto meno pubblicamente alla comunione con la Chiesa cattolica.

§2. Se qualcuno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma la elezione è valida, a meno che non consti che, tolto quel voto, l’eletto non ha riportato il numero richiesto di voti.

Can. 954

(cf CIC83, C.152) §1. Il voto è nullo se non è:

libero, e perciò è nullo il voto se l’elettore è stato costretto da grave timore oppure per dolo, direttamente o indirettamente, a eleggere una certa persona o più persone dis- giuntamente;

segreto, certo, assoluto, determinato; è riprovata la consuetudine contraria.

§2. Le condizioni apposte al voto prima della elezione si ritengano come non aggiunte.

Can. 955

(= CIC83, C.173) §1. Prima che inizi la elezione, siano designati all’interno del gruppo almeno due scrutatori.

§2. Gli scrutatori raccolgono i voti e davanti al presidente della elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori; procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano sapere a tutti, quanti voti ciascuno abbia riportato.

§3. Se il numero dei voti non è uguale al numero degli elettori, non si è fatto nulla.

§4. Appena terminato ogni scrutinio, o dopo la sessione se nella stessa sessione ci sono più scrutini, le schede siano distrutte.

§5. Tutti gli atti della elezione siano descritti accuratamente da colui che espleta la funzione di attuario e, dopo essere stati letti per intero davanti agli elettori, siano sottoscritti almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori e inoltre siano conservati nell’archivio del gruppo.

Can. 956

(= CIC83, C.119 ) §1. Nelle elezioni, se non è disposto diversamente dal diritto comune, ha valore giuridico, se è presente la parte maggiore di coloro che devono essere convocati, ciò che è piaciuto alla parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti, oppure, dopo due scrutini inefficaci, alla parte relativamente maggiore nel terzo scrutinio; se però dopo il terzo scrutinio i voti sono stati uguali, si ritenga eletto il più anziano d’età, a meno che non si tratti di elezioni tra soli chierici o religiosi, nei quali casi si ritenga eletto il più anziano per sacra ordinazione o tra i religiosi il più anziano per prima professione.

§2. E’ compito del presidente dell’elezione proclamare l’eletto.

Can. 957

(cf CIC83, C.177 §1) §1. La elezione dev’essere intimata subito, per iscritto o con altro modo legittimo, all’eletto.

§2. L’eletto, entro otto giorni utili da computare dal ricevimento dell’intimazione, deve manifestare al presidente del gruppo se accetta l’elezione oppure no, altrimenti l’elezione non ha effetto.

§3. Se l’eletto non accetta, perde ogni diritto sorto dalla elezione e la elezione non viene convalidata dalla successiva accettazione; può tuttavia essere eletto nuovamente; il gruppo deve procedere a una nuova elezione entro un mese da computare dal ricevimento della notizia della elezione non accettata.

Can. 958

(cf CIC83, C.178) L’eletto con l’accettazione della elezione, se non ha bisogno di conferma, ottiene subito di pieno diritto l’ufficio, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto; altrimenti non acquisisce se non il diritto a esigere la conferma della elezione.

Can. 959

(= CIC83, C.179 §1) §1. L’eletto, se la elezione ha bisogno di conferma, deve, non oltre otto giorni da computare dal giorno dell’accettazione della elezione, chiedere personalmente o per mezzo di un altro, la conferma dall’autorità competente; altrimenti viene privato di ogni diritto sorto dalla elezione, a meno che non provi che è stato trattenuto da un giusto impedimento dal chiedere la conferma.

(cf CIC83, C.179 §4) §2. Prima di ricevere la conferma non è lecito all’eletto di immischiarsi nell’amministrazione dell’ufficio e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.

Can. 960

(cf CIC83, C.179 §2) §1. All’autorità competente, se trova idoneo l’eletto e la elezione è stata fatta a norma di diritto, non è lecito negare la conferma.

§2. Ricevuta la conferma, l’eletto ottiene di pieno diritto l’ufficio, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.




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