Art.
II
La
postulazione
Can. 961
(cf CIC83,
C.180 §1) Gli elettori, se all’elezione di colui che ritengono più
adatto e che preferiscono si oppone un impedimento canonico dal quale si
può dispensare, possono postularlo coi loro voti dall’autorità
competente, se non è disposto diversamente dal diritto.
Can. 962
(CIC83,
C.181 §1) Perché la postulazione abbia valore, sono richiesti almeno due
terzi dei voti; altrimenti si proceda all’elezione, come se niente fosse stato
fatto.
Can. 963
(= CIC83,
C.182) §1. Il gruppo deve inviare al più presto, e non oltre otto
giorni, la postulazione all’autorità competente alla quale spetta
confermare l’elezione; se questa autorità non ha la potestà di
dispensare dall’impedimento e vuole ammettere la postulazione, deve ottenere la
dispensa dall’autorità competente; se non è richiesta la
conferma, la postulazione deve essere inviata all’autorità competente a
concedere la dispensa.
§2. Se la
postulazione non è stata inviata entro il tempo prescritto, essa
è nulla per il diritto stesso e il gruppo perde per quella volta il diritto di eleggere, a meno che
non dimostri che è stato trattenuto dall’inviare la postulazione da un
giusto impedimento.
§3. Il
postulato non acquista alcun diritto con la postulazione; l’autorità
competente non ha alcun obbligo di ammetterla.
§4. Gli
elettori non possono revocare la postulazione inviata all’autorità
competente.
Can. 964
(= CIC83,
C.183) §1. Se la postulazione non è ammessa dell’autorità competente,
il diritto di elezione ritorna al gruppo.
§2.
L’ammissione invece della postulazione sia intimata subito al postulato e si
osservi il can. 957, §§2 e 3.
§3. Colui
che accetta la postulazione ammessa ottiene subito l’ufficio di pieno diritto.
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