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  • TITOLO XX GLI UFFICI
    • Capitolo II LA PERDITA DELL’UFFICIO
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Capitolo II

LA PERDITA DELL’UFFICIO

Can. 965

(= CIC83, C.184) §1. Si perde l’ufficio, oltre agli altri casi prescritti dal diritto, con lo scadere del tempo determinato, raggiunta l’età definita dal diritto, con la rinuncia, il trasferimento, l’amozione e anche con la privazione.

§2. Terminato in qualsiasi modo il diritto dell’autorità dalla quale è stato conferito, l’ufficio non si perde, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.

§3. Trascorso il tempo determinato o raggiunta l’età definita dal diritto, la perdita dell’ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è stata intimata per iscritto dall’autorità competente.

(= CIC83, C.185) §4. A colui che perde l’ufficio per il raggiungimento dell’età definita dal diritto, oppure per la rinuncia, può essere conferito il titolo di emerito.

Can. 966

(= CIC83, C.184 §3) La perdita dell’ufficio che ha sortito effetto sia resa nota al più presto a tutti coloro ai quali compete qualche diritto nella provvisione canonica dell’ufficio.




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