Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
CCEO IntraText CT - Lettura del testo |
|
|
Capitolo II (= CIC83, C.184) §1. Si perde l’ufficio, oltre agli altri casi prescritti dal diritto, con lo scadere del tempo determinato, raggiunta l’età definita dal diritto, con la rinuncia, il trasferimento, l’amozione e anche con la privazione. §2. Terminato in qualsiasi modo il diritto dell’autorità dalla quale è stato conferito, l’ufficio non si perde, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto. §3. Trascorso il tempo determinato o raggiunta l’età definita dal diritto, la perdita dell’ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è stata intimata per iscritto dall’autorità competente. (= CIC83, C.185) §4. A colui che perde l’ufficio per il raggiungimento dell’età definita dal diritto, oppure per la rinuncia, può essere conferito il titolo di emerito. (= CIC83, C.184 §3) La perdita dell’ufficio che ha sortito effetto sia resa nota al più presto a tutti coloro ai quali compete qualche diritto nella provvisione canonica dell’ufficio.
|
Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |