Art.
II
Il
trasferimento
Can. 972
(= CIC83,
C.190) §1. Il trasferimento può essere fatto soltanto da colui che ha il
diritto di provvedere all’ufficio che si perde e insieme all’ufficio che viene
conferito.
§2. Se il
trasferimento si fa contro la volontà di colui che detiene l’ufficio, si
richiede una grave causa e si osservi la procedura prescritta dal diritto,
salve restando le norme riguardanti i membri di un istituto religioso o di una
società di vita comune a guisa dei religiosi, e fermo restando sempre il
diritto di esporre le ragioni contrarie.
§3. Il
trasferimento, per diventare effettivo, deve essere intimato per iscritto.
Can. 973
(= CIC83,
C.191 §1) §1. In caso di trasferimento, il precedente ufficio diventa vacante
con la presa canonica di possesso dell’altro ufficio, a meno che non sia stato
disposto diversamente dal diritto, oppure non sia stato prescritto
dall’autorità competente.
(= CIC83,
C.191 §2) §2. Chi è trasferito percepisce la remunerazione connessa al
precedente ufficio, finché non ha preso possesso canonico del seguente.
|