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  • TITOLO XX GLI UFFICI
    • Capitolo II LA PERDITA DELL’UFFICIO
      • Art. II Il trasferimento
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Art. II

Il trasferimento

Can. 972

(= CIC83, C.190) §1. Il trasferimento può essere fatto soltanto da colui che ha il diritto di provvedere all’ufficio che si perde e insieme all’ufficio che viene conferito.

§2. Se il trasferimento si fa contro la volontà di colui che detiene l’ufficio, si richiede una grave causa e si osservi la procedura prescritta dal diritto, salve restando le norme riguardanti i membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, e fermo restando sempre il diritto di esporre le ragioni contrarie.

§3. Il trasferimento, per diventare effettivo, deve essere intimato per iscritto.

Can. 973

(= CIC83, C.191 §1) §1. In caso di trasferimento, il precedente ufficio diventa vacante con la presa canonica di possesso dell’altro ufficio, a meno che non sia stato disposto diversamente dal diritto, oppure non sia stato prescritto dall’autorità competente.

(= CIC83, C.191 §2) §2. Chi è trasferito percepisce la remunerazione connessa al precedente ufficio, finché non ha preso possesso canonico del seguente.




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