Art.
III
La rimozione
Can. 974
(= CIC83,
C.192) §1. Uno è rimosso dall’ufficio sia con decreto emanato
legittimamente dall’autorità competente, salvaguardando però i
diritti eventualmente acquisiti per contratto, sia per il diritto stesso a
norma del can. 976.
(= CIC83,
C.193 §4) §2. Il decreto di rimozione, per diventare effettivo, deve essere
intimato per iscritto.
Can. 975
(= CIC83,
C.193 §§1-2) §1. A meno che non sia disposto diversamente dal diritto, uno non
può essere rimosso da un ufficio che è conferito a tempo
indeterminato se non per causa grave e osservando il modo prescritto dal
diritto; la stessa cosa vale perché uno possa essere rimosso
dall’ufficio che è conferito a tempo determinato, prima che questo tempo
sia scaduto.
(cf CIC83,
C.193 §3) §2. Dall’ufficio che, conforme alle prescrizioni del diritto, viene conferito a qualcuno
secondo la prudente discrezione dell’autorità competente, uno può
essere rimosso per giusta causa da valutare secondo il giudizio della stessa
autorità, osservando l’equità.
Can. 976
(= CIC83,
C.194) §1. E’ rimosso dall’ufficio per il diritto stesso:
1° colui
che ha perso lo stato clericale;
2° colui
che ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o che è pubblicamente
venuto meno alla comunione con la Chiesa cattolica;
3° il chierico
che ha attentato il matrimonio, anche se soltanto civile.
§2. La
rimozione, di cui al §1, nn. 2 e 3, può essere fatta valere soltanto se
di essa consta da dichiarazione dell’autorità competente.
Can. 977
(= CIC83,
C.195) Se qualcuno, non però per il diritto stesso, ma mediante decreto
dell’autorità competente, è rimosso dall’ufficio per mezzo del quale si provvede al suo
sostentamento, la stessa autorità abbia cura che sia assicurato il suo
sostentamento per un periodo di tempo adeguato, a meno che non si sia
provveduto altrimenti.
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