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  • TITOLO XXIII I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
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TITOLO XXIII

I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

Can. 1007

(cf CIC83, C.1254) La Chiesa nel procurare il bene spirituale degli uomini necessita e fa uso dei beni temporali nella misura in cui lo richiede la sua missione propria; perciò essa ha diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare e anche di alienare quei beni temporali che le sono necessari per i fini propri, specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità, e anche per un adeguato sostentamento dei ministri.

Can. 1008

(= CIC83, C.1273) §1. Il Romano Pontefice è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni temporali della Chiesa.

(= CIC83, C.1256) §2. Il dominio dei beni temporali della Chiesa, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene a quella persona giuridica che ha legittimamente acquistato i beni.

Can. 1009

(cf CIC83, C.1255) §1. Soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma del diritto canonico è qualsiasi persona giuridica.

(CIC83, C.1257 §1) §2. Tutti i beni temporali che appartengono alle persone giuridiche sono beni ecclesiastici.




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