TITOLO
XXIII
I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
Can. 1007
(cf CIC83,
C.1254) La Chiesa nel procurare il bene spirituale degli uomini necessita e fa
uso dei beni temporali nella misura in cui lo richiede la sua missione propria;
perciò essa ha diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare e
anche di alienare quei beni temporali che le sono necessari per i fini propri,
specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e di
carità, e anche per un adeguato sostentamento dei ministri.
Can. 1008
(= CIC83,
C.1273) §1. Il Romano Pontefice è il supremo amministratore ed economo
di tutti i beni temporali della Chiesa.
(= CIC83,
C.1256) §2. Il dominio dei beni temporali della Chiesa, sotto la suprema
autorità del Romano Pontefice, appartiene a quella persona giuridica che ha
legittimamente acquistato i beni.
Can. 1009
(cf CIC83,
C.1255) §1. Soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare e alienare
beni temporali a norma del diritto canonico è qualsiasi
persona giuridica.
(CIC83,
C.1257 §1) §2. Tutti i beni temporali che appartengono alle persone giuridiche
sono beni ecclesiastici.
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