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  • TITOLO XXIII I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
    • Capitolo I L’ACQUISTO DEI BENI TEMPORALI
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Capitolo I

L’ACQUISTO DEI BENI TEMPORALI

Can. 1010

(cf CIC83, C.1259) Le persone giuridiche possono acquistare beni temporali in tutti i modi giusti che sono leciti agli altri.

Can. 1011

(cf CIC83, C.1260) L’autorità competente ha il diritto di esigere dai fedeli cristiani le cose che sono necessarie per i fini propri della Chiesa.

Can. 1012

(cf CIC83, C.1263) §1. Il Vescovo eparchiale ha il diritto di imporre, per quanto ciò è necessario al bene dell’eparchia, col consenso del consiglio per gli affari economici, alle persone giuridiche a lui soggette dei tributi proporzionati ai redditi di ciascuna persona; ma nessun tributo può essere imposto sulle offerte ricevute in occasione della celebrazione della Divina Liturgia.

(cf CIC83, C.1263 b) §2. Alle persone fisiche possono essere imposti dei tributi soltanto a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

Can. 1013

(# CIC83, C.1264) §1. E’ compito del Vescovo eparchiale, dentro i limiti stabiliti dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, determinare le tasse per i vari atti della potestà di governo e le offerte in occasione della celebrazione della Divina Liturgia, dei sacramenti, dei sacramentali e di qualsiasi altra celebrazione liturgica, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.

(cf CIC83, C.952) §2. I Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle diverse Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio abbiano cura, d’intesa tra loro, di stabilire la stessa norma sulle tasse e sulle offerte.

Can. 1014

(cf CIC83, C.1266) In tutte le Chiese che sono abitualmente aperte ai fedeli cristiani, il Vescovo eparchiale può comandare di raccogliere delle offerte per determinate iniziative della Chiesa.

Can. 1015

(cf CIC83, C.1265) Non è lecito alle persone fisiche o giuridiche raccogliere elemosine se non con la licenza dell’autorità a cui sono soggette e col consenso scritto dato dal Gerarca del luogo dove sono raccolte le elemosine.

Can. 1016

(= CIC83, C.1267 §3) §1. Le offerte fatte per un certo fine non possono essere destinate se non per lo stesso fine.

§2. Se non consta il contrario, le offerte fatte ai moderatori o agli amministratori di qualsiasi persona giuridica si presumono date alla stessa persona giuridica.

§3. Queste offerte non possono essere rifiutate se non per giusta causa e, nelle cose di maggior importanza, con la licenza del Gerarca; si richiede la licenza dello stesso Gerarca per accettare quelle che sono gravate da onere modale o da condizioni, fermo restando il can. 1042.

Can. 1017

(cf CIC83, C.1268) La Chiesa recepisce, anche per i beni temporali, la prescrizione a norma dei cann. 1540-1542.

Can. 1018

(cf CIC83, C.1269) Le cose sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione (CIC83, C.1205), se sono in dominio di privati, possono essere acquisite da privati mediante prescrizione, ma non è lecito adibirle a usi profani, a meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; ma se appartengono a una persona giuridica ecclesiastica, possono essere acquistate soltanto da un’altra persona giuridica ecclesiastica.

Can. 1019

(cf CIC83, C.1270) I beni immobili, i beni mobili preziosi, cioè quelli che hanno grande importanza a causa dell’arte (CIC83, C.638 §3), della storia o della materia, i diritti e le azioni sia personali sia reali che appartengono alla Sede Apostolica, si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono a qualche Chiesa sui iuris o a un’eparchia, nello spazio di cinquant’anni; quelle invece che appartengono a un’altra persona giuridica nello spazio di trent’anni.

Can. 1020

§1. Ogni autorità ha l’obbligo grave di curare che i beni temporali acquistati dalla Chiesa siano intestati col nome della persona giuridica alla quale appartengono, osservando tutte le prescrizioni del diritto civile che pongono al sicuro i diritti della Chiesa.

§2. Se invece non viene concesso dal diritto civile che i beni temporali siano intestati col nome di una persona giuridica, ogni autorità abbia cura, ascoltando degli esperti in diritto civile e un consiglio competente, che i diritti della Chiesa rimangano indenni usando modi validi per diritto civile.

§3. Queste prescrizioni siano osservate anche nei riguardi dei beni temporali posseduti legittimamente da una persona giuridica, il cui acquisto non è ancora stato confermato da documenti.

§4. L’autorità immediatamente superiore è tenuta a esigere l’osservanza di queste prescrizioni.

Can. 1021

(= CIC83, C.1274 §1) §1. Nelle singole eparchie vi sia, a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, uno speciale istituto che raccolga i beni e le offerte al fine di provvedere nel modo adatto all’adeguato sostentamento, fondamentalmente uguale, di tutti i chierici che prestano servizio in favore dell’eparchia, a meno che non si sia provveduto per essi altrimenti.

§2. Nei luoghi dove la previdenza e la sicurezza sociale, nonché l’assistenza sanitaria, non sono state ancora regolate convenientemente, si provveda dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris a erigere degli istituti che le assicurino sotto la vigilanza del Gerarca del luogo.

§3. Nelle singole eparchie per quanto è necessario, si costituisca, nel modo determinato dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, un fondo comune col quale i Vescovi eparchiali possano soddisfare gli obblighi verso altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità dell’eparchia e col quale le eparchie più ricche possano aiutare quelle più povere.




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