Capitolo
I
L’ACQUISTO
DEI BENI TEMPORALI
Can. 1010
(cf CIC83,
C.1259) Le persone giuridiche possono acquistare beni temporali in tutti i modi
giusti che sono leciti agli altri.
Can. 1011
(cf CIC83,
C.1260) L’autorità competente ha il diritto di esigere dai fedeli
cristiani le cose che sono necessarie per i fini propri della Chiesa.
Can. 1012
(cf CIC83,
C.1263) §1. Il Vescovo eparchiale ha il diritto di imporre, per quanto
ciò è necessario al bene dell’eparchia, col consenso del consiglio per gli affari economici,
alle persone giuridiche a lui soggette dei tributi proporzionati ai redditi di
ciascuna persona; ma nessun tributo può essere imposto sulle offerte
ricevute in occasione della celebrazione della Divina Liturgia.
(cf CIC83,
C.1263 b) §2. Alle persone fisiche possono essere imposti dei tributi soltanto
a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
Can. 1013
(# CIC83,
C.1264) §1. E’ compito del Vescovo eparchiale, dentro i limiti stabiliti dal
diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, determinare le tasse per i
vari atti della potestà di governo e le offerte in occasione della
celebrazione della Divina Liturgia, dei sacramenti, dei sacramentali e di
qualsiasi altra celebrazione liturgica, a meno che non sia disposto
diversamente dal diritto comune.
(cf CIC83,
C.952) §2. I Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle diverse Chiese sui iuris
che esercitano la loro potestà nello stesso territorio abbiano cura,
d’intesa tra loro, di stabilire la stessa norma sulle tasse e sulle offerte.
Can. 1014
(cf CIC83,
C.1266) In tutte le Chiese che sono abitualmente aperte ai fedeli cristiani, il
Vescovo eparchiale può comandare di raccogliere delle offerte per
determinate iniziative della Chiesa.
Can. 1015
(cf CIC83,
C.1265) Non è lecito alle persone fisiche o giuridiche raccogliere
elemosine se non con la licenza dell’autorità a cui sono soggette e col
consenso scritto dato dal Gerarca del luogo dove sono raccolte le elemosine.
Can. 1016
(= CIC83,
C.1267 §3) §1. Le offerte fatte per un certo fine non possono essere destinate
se non per lo stesso fine.
§2. Se non
consta il contrario, le offerte fatte ai moderatori o agli amministratori di
qualsiasi persona giuridica si presumono date alla stessa persona giuridica.
§3. Queste
offerte non possono essere rifiutate se non per giusta causa e, nelle cose di
maggior importanza, con la licenza del Gerarca; si richiede la licenza dello
stesso Gerarca per accettare quelle che sono gravate da onere modale o da
condizioni, fermo restando il can. 1042.
Can. 1017
(cf CIC83,
C.1268) La Chiesa recepisce, anche per i beni temporali, la prescrizione a
norma dei cann. 1540-1542.
Can. 1018
(cf CIC83,
C.1269) Le cose sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto
divino con la dedicazione o la benedizione (CIC83, C.1205), se sono in dominio
di privati, possono essere acquisite da privati mediante prescrizione, ma non
è lecito adibirle a usi profani, a meno che non abbiano perso la
dedicazione o la benedizione; ma se appartengono a una persona giuridica
ecclesiastica, possono essere acquistate soltanto da un’altra persona giuridica
ecclesiastica.
Can. 1019
(cf CIC83,
C.1270) I beni immobili, i beni mobili preziosi, cioè quelli che hanno
grande importanza a causa dell’arte (CIC83, C.638 §3), della storia o della
materia, i diritti e le azioni sia personali sia reali che appartengono alla
Sede Apostolica, si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che
appartengono a qualche Chiesa sui iuris o a un’eparchia, nello spazio di
cinquant’anni; quelle invece che appartengono a un’altra persona giuridica
nello spazio di trent’anni.
Can. 1020
§1. Ogni
autorità ha l’obbligo grave di curare che i beni temporali acquistati
dalla Chiesa siano intestati col nome della persona giuridica alla quale
appartengono, osservando tutte le prescrizioni del diritto civile che pongono
al sicuro i diritti della Chiesa.
§2. Se
invece non viene concesso dal diritto civile che i beni temporali siano
intestati col nome di una persona giuridica, ogni autorità abbia cura,
ascoltando degli esperti in diritto civile e un consiglio competente, che i
diritti della Chiesa rimangano indenni usando modi validi per diritto civile.
§3. Queste
prescrizioni siano osservate anche nei riguardi dei beni temporali posseduti
legittimamente da una persona giuridica, il cui acquisto non è ancora
stato confermato da documenti.
§4.
L’autorità immediatamente superiore è tenuta a esigere l’osservanza
di queste prescrizioni.
Can. 1021
(= CIC83,
C.1274 §1) §1. Nelle singole eparchie vi sia, a norma del diritto particolare
della propria Chiesa sui iuris, uno speciale istituto che raccolga i beni e le
offerte al fine di provvedere nel modo adatto all’adeguato sostentamento,
fondamentalmente uguale, di tutti i chierici che prestano servizio in favore
dell’eparchia, a meno che non si sia provveduto per essi altrimenti.
§2. Nei
luoghi dove la previdenza e la sicurezza sociale, nonché l’assistenza
sanitaria, non sono state ancora regolate convenientemente, si provveda dal
diritto particolare della propria Chiesa sui iuris a erigere degli istituti che
le assicurino sotto la vigilanza del Gerarca del luogo.
§3. Nelle
singole eparchie per quanto è necessario, si costituisca, nel modo
determinato dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, un fondo
comune col quale i Vescovi eparchiali possano soddisfare gli obblighi verso
altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità
dell’eparchia e col quale le eparchie più ricche possano aiutare quelle
più povere.
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