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  • TITOLO XXIII I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
    • Capitolo II L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI
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Capitolo II

L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

Can. 1022

(= CIC83, C.1276) §1. E’ compito del Vescovo eparchiale vigilare sull’amministrazione di tutti i beni ecclesiastici che esistono dentro i confini dell’eparchia e che non sono sottratti alla sua potestà di governo, salvi restando i titoli legittimi che gli attribuiscono diritti maggiori.

§2. I Gerarchi, tenendo conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare convenientemente l’intera amministrazione dei beni ecclesiastici, pubblicando opportune istruzioni entro i limiti del diritto comune e del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

Can. 1023

(cf CIC83, C.1279 §1) L’amministrazione dei beni ecclesiastici di una persona giuridica compete a colui che la governa immediatamente, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.

Can. 1024

(cf CIC83, C.1281 §1) §1. L’amministratore dei beni ecclesiastici non può porre validamente gli atti che eccedono i limiti e il modo dell’ordinaria amministrazione, se non col consenso dell’autorità competente, dato per iscritto.

§2. Negli statuti si determinino gli atti eccedenti i limiti e il modo dell’ordinaria amministrazione; se però gli statuti tacciono di questo, compete all’autorità a cui la persona giuridica è immediatamente soggetta, determinare tali atti, dopo aver consultato un consiglio competente.

§3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ha tratto vantaggio.

Can. 1025

(cf CIC83, C.1283) Prima che un amministratore dei beni ecclesiastici incominci a esercitare il suo ufficio, deve:

fare la promessa, alla presenza del Gerarca o del suo delegato, di esercitare fedelmente il proprio ufficio;

sottoscrivere un accurato inventario, approvato dal Gerarca, dei beni affidati alla sua amministrazione.

Can. 1026

(CIC83, C.1283 ) Una copia dell’inventario dei beni ecclesiastici sia conservata nell’archivio della persona giuridica alla quale essi appartengono, un’altra nell’archivio della curia eparchiale; qualsiasi mutamento subìto eventualmente dal patrimonio stabile della stessa persona giuridica venga annotato in entrambe le copie.

Can. 1027

Le autorità devono aver cura che gli amministratori dei beni ecclesiastici diano le opportune garanzie, valide per diritto civile, perché la Chiesa non abbia a subire alcun danno quando gli stessi amministratori muoiono o cessano dall’ufficio.

Can. 1028

(= CIC83, C.1284) §1. Ogni amministratore di beni ecclesiastici è tenuto a compiere il suo ufficio con la diligenza di un buon padre di famiglia.

§2. Perciò deve soprattutto:

vigilare affinché i beni ecclesiastici affidati alla sua cura non vengano distrutti in alcun modo e non subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se è necessario, dei contratti di assicurazione;

osservare le norme del diritto canonico e civile e anche ciò che è stato imposto dal fondatore o dal donatore, oppure dall’autorità competente, e soprattutto guardarsi che dall’inosservanza del diritto civile non derivi del danno alla Chiesa;

esigere accuratamente e a tempo debito i redditi e i proventi dei beni, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione e impiegandoli secondo l’intenzione del fondatore oppure le norme legittime;

aver cura di pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti per mutuo o ipoteca e procurare che sia restituito opportunamente il capitale;

impiegare, col consenso del Gerarca, il denaro che eventualmente è avanzato dalle spese e che può utilmente essere investito, per i fini della Chiesa o della persona giuridica;

tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;

comporre alla fine di ogni anno il resoconto amministrativo;

ordinare e conservare nell’archivio i documenti sui quali si fondano i diritti della persona giuridica sui beni ecclesiastici; depositare una copia autentica di essi nell’archivio della curia eparchiale, quando ciò può essere fatto senza difficoltà.

§3. Si raccomanda vivamente che gli amministratori dei beni ecclesiastici preparino ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; il diritto particolare però può imporlo e determinare più dettagliatamente il modo di presentarlo.

Can. 1029

(cf CIC83, C.1285) L’amministratore dei beni ecclesiastici non faccia donazioni, attingendo dai beni mobili che non appartengono al patrimonio stabile, eccetto quelle modeste secondo una legittima consuetudine, se non per una giusta causa di pietà e di carità.

Can. 1030

(= CIC83, C.1286) L’amministratore dei beni ecclesiastici:

nella locazione d’opera osservi accuratamente anche il diritto civile riguardo al lavoro e alla vita sociale secondo i princìpi trasmessi dalla Chiesa;

dia una giusta remunerazione ai prestatori d’opera per contratto, in modo che possano provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro.

Can. 1031

(cf CIC83, C.1287 §1) §1. Riprovata la consuetudine contraria, l’amministratore dei beni ecclesiastici ha il dovere di rendere conto ogni anno al proprio Gerarca dell’amministrazione.

§2. L’amministratore dei beni ecclesiastici renda conto pubblicamente dei beni temporali che sono offerti alla Chiesa, secondo il modo stabilito dal diritto particolare, a meno che il Gerarca del luogo per una grave causa non abbia stabilito diversamente.

Can. 1032

(cf CIC83, C.1288) L’amministratore dei beni ecclesiastici non introduca e non intenti una lite a nome della persona giuridica nel foro civile se non con la licenza del proprio Gerarca.

Can. 1033

(cf CIC83, C.1289 b) L’amministratore dei beni ecclesiastici, che arbitrariamente ha dimesso l’ufficio o l’incarico, è tenuto alla restituzione se dalla sua arbitraria dimissione è derivato un danno alla Chiesa.




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