Capitolo
II
L’AMMINISTRAZIONE
DEI BENI ECCLESIASTICI
Can. 1022
(= CIC83,
C.1276) §1. E’ compito del Vescovo eparchiale vigilare sull’amministrazione di
tutti i beni ecclesiastici che esistono dentro i confini dell’eparchia e che
non sono sottratti alla sua potestà di governo, salvi restando i titoli
legittimi che gli attribuiscono diritti maggiori.
§2. I
Gerarchi, tenendo conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle
circostanze, abbiano cura di ordinare convenientemente l’intera amministrazione
dei beni ecclesiastici, pubblicando opportune istruzioni entro i limiti del diritto comune e del diritto particolare della propria
Chiesa sui iuris.
Can. 1023
(cf CIC83,
C.1279 §1) L’amministrazione dei beni ecclesiastici di una persona giuridica
compete a colui che la governa immediatamente, a meno che non sia disposto
diversamente dal diritto.
Can. 1024
(cf CIC83,
C.1281 §1) §1. L’amministratore dei beni ecclesiastici non può porre
validamente gli atti che eccedono i limiti e il modo dell’ordinaria
amministrazione, se non col consenso dell’autorità competente, dato per
iscritto.
§2. Negli
statuti si determinino gli atti eccedenti i limiti e il modo dell’ordinaria
amministrazione; se però gli statuti tacciono di questo, compete
all’autorità a cui la persona giuridica è immediatamente
soggetta, determinare tali atti, dopo aver consultato un consiglio competente.
§3. La
persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti
invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ha
tratto vantaggio.
Can. 1025
(cf CIC83,
C.1283) Prima che un amministratore dei beni ecclesiastici incominci a
esercitare il suo ufficio, deve:
1° fare la
promessa, alla presenza del Gerarca o del suo delegato, di esercitare
fedelmente il proprio ufficio;
2°
sottoscrivere un accurato inventario, approvato dal Gerarca, dei beni affidati
alla sua amministrazione.
Can. 1026
(CIC83,
C.1283 3°) Una copia dell’inventario dei beni ecclesiastici sia conservata
nell’archivio della persona giuridica alla quale essi appartengono, un’altra
nell’archivio della curia eparchiale; qualsiasi mutamento subìto
eventualmente dal patrimonio stabile della stessa persona giuridica venga
annotato in entrambe le copie.
Can. 1027
Le
autorità devono aver cura che gli amministratori dei beni ecclesiastici
diano le opportune garanzie, valide per diritto civile, perché la Chiesa
non abbia a subire alcun danno quando gli stessi amministratori muoiono o
cessano dall’ufficio.
Can. 1028
(= CIC83,
C.1284) §1. Ogni amministratore di beni ecclesiastici è tenuto a
compiere il suo ufficio con la diligenza di un buon padre di famiglia.
§2.
Perciò deve soprattutto:
1° vigilare
affinché i beni ecclesiastici affidati alla sua cura non vengano
distrutti in alcun modo e non subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo,
se è necessario, dei contratti di assicurazione;
2°
osservare le norme del diritto canonico e civile e anche ciò che
è stato imposto dal fondatore o dal donatore, oppure
dall’autorità competente, e soprattutto guardarsi che dall’inosservanza
del diritto civile non derivi del danno alla Chiesa;
3° esigere
accuratamente e a tempo debito i redditi e i proventi dei beni, conservandoli
poi in modo sicuro dopo la riscossione e impiegandoli secondo l’intenzione del
fondatore oppure le norme legittime;
4° aver
cura di pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti per mutuo o ipoteca e
procurare che sia restituito opportunamente il capitale;
5°
impiegare, col consenso del Gerarca, il denaro che eventualmente è
avanzato dalle spese e che può utilmente essere investito, per i fini
della Chiesa o della persona giuridica;
6° tenere bene in
ordine i libri delle entrate e delle uscite;
7° comporre
alla fine di ogni anno il resoconto amministrativo;
8° ordinare
e conservare nell’archivio i documenti sui quali si fondano i diritti della
persona giuridica sui beni ecclesiastici; depositare una copia autentica di
essi nell’archivio della curia eparchiale, quando ciò può essere
fatto senza difficoltà.
§3. Si
raccomanda vivamente che gli amministratori dei beni ecclesiastici preparino
ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; il diritto particolare
però può imporlo e determinare più dettagliatamente il
modo di presentarlo.
Can. 1029
(cf CIC83,
C.1285) L’amministratore dei beni ecclesiastici non faccia donazioni,
attingendo dai beni mobili che non appartengono al patrimonio stabile, eccetto
quelle modeste secondo una legittima consuetudine, se non per una giusta causa
di pietà e di carità.
Can. 1030
(= CIC83,
C.1286) L’amministratore dei beni ecclesiastici:
1° nella
locazione d’opera osservi accuratamente anche il diritto civile riguardo al
lavoro e alla vita sociale secondo i princìpi trasmessi dalla Chiesa;
2° dia una
giusta remunerazione ai prestatori d’opera per contratto, in modo che possano
provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro.
Can. 1031
(cf CIC83,
C.1287 §1) §1. Riprovata la consuetudine contraria, l’amministratore dei beni
ecclesiastici ha il dovere di rendere conto ogni anno al proprio Gerarca
dell’amministrazione.
§2.
L’amministratore dei beni ecclesiastici renda conto pubblicamente dei beni
temporali che sono offerti alla Chiesa, secondo il modo stabilito dal diritto
particolare, a meno che il Gerarca del luogo per una grave causa non abbia
stabilito diversamente.
Can. 1032
(cf CIC83,
C.1288) L’amministratore dei beni ecclesiastici non introduca e non intenti una
lite a nome della persona giuridica nel foro civile se non con la licenza del
proprio Gerarca.
Can. 1033
(cf CIC83,
C.1289 b) L’amministratore dei beni ecclesiastici, che arbitrariamente ha
dimesso l’ufficio o l’incarico, è tenuto alla restituzione se dalla sua
arbitraria dimissione è derivato un danno alla Chiesa.
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