Capitolo
III
I CONTRATTI
E
SPECIALMENTE
LE ALIENAZIONI
Can. 1034
(= CIC83,
C.1290) Ciò che il diritto civile del territorio, dove si stipula un
contratto, stabilisce sui contratti sia in genere sia in specie e sui
pagamenti, venga osservato, con gli stessi effetti, per diritto canonico, nella
materia soggetta alla potestà della Chiesa.
Can. 1035
(cf CIC83,
C.1291 §1) §1. Per alienare dei beni ecclesiastici che per legittima
assegnazione costituiscono il patrimonio stabile della persona giuridica, si
richiede:
(= CIC83,
C.1293) 1° una giusta causa, come una necessità urgente,
l’utilità evidente, la pietà, la carità o un motivo
pastorale;
2° la stima
della cosa da alienare, fatta per iscritto da periti;
3° nei casi
stabiliti dal diritto, il consenso dell’autorità competente dato per
iscritto, senza il quale l’alienazione è invalida.
§2. Si
osservino anche le altre garanzie prescritte dall’autorità competente,
per evitare un danno alla Chiesa.
Can. 1036
(cf CIC83,
C.1292) §1. Se il valore dei beni ecclesiastici, di cui si propone
l’alienazione, è contenuto tra la somma minima e la somma massima
stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dalla Sede
Apostolica, si richiede il consenso:
1° del consiglio per gli affari economici
e del collegio dei consultori eparchiali,
se si tratta di beni dell’eparchia;
2° del
Vescovo eparchiale, che nel caso necessita del consenso del consiglio per gli affari economici
e del collegio dei consultori eparchiali,
se si tratta di beni di una persona giuridica soggetta allo stesso Vescovo
eparchiale;
3°
dell’autorità determinata nel tipico o negli statuti, se si tratta di
beni di una persona giuridica non soggetta al Vescovo eparchiale.
§2. Nelle
Chiese patriarcali, se il valore dei beni eccede la somma massima stabilita dal
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ma non del doppio, si richiede il consenso:
1° del
Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di
un’eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, a meno che il diritto particolare della stessa Chiesa non
stabilisca diversamente;
2° del
Vescovo eparchiale, nonché del Patriarca, dato col consenso del Sinodo
permanente, se si tratta di beni di una persona giuridica soggetta al Vescovo
eparchiale, che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale;
3° del
Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di una
persona giuridica non soggetta al Vescovo eparchiale, anche se di diritto
pontificio, che sono situati entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale.
§3. Nelle
Chiese patriarcali, se il valore dei beni eccede del doppio la somma massima
stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e se si tratta di
cose preziose o di ex-voto donati alla Chiesa, si osservi il §2, ma il
Patriarca necessita del consenso dello stesso Sinodo.
§4. In
tutti gli altri casi si richiede il consenso della Sede Apostolica se il valore
dei beni eccede la somma stabilita o approvata dalla stessa Sede Apostolica e
se si tratta di cose preziose o di ex-voto donati alla Chiesa.
Can. 1037
Per
alienare dei beni temporali della Chiesa patriarcale o dell’eparchia del
Patriarca, il Patriarca necessita:
1° del
consiglio del Sinodo permanente se il valore dei beni è contenuto tra la
somma minima e la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale e se si tratta dei beni della Chiesa patriarcale; se invece si
tratta solamente dei beni dell’eparchia del Patriarca, si deve osservare il
can. 1036, §1, n. 1;
2° del
consenso del Sinodo permanente, se il valore dei beni eccede la somma massima
stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ma non del doppio;
3° del consenso
del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale se il valore dei beni eccede
del doppio la stessa somma e se si tratta di cose preziose o di ex-voto donati
alla Chiesa.
Can. 1038
(= CIC83,
C.1292 §4) §1. Coloro a cui è richiesto dal diritto il consiglio, il
consenso o la conferma per alienare dei beni ecclesiastici, non diano il
consiglio, il consenso o la conferma prima di essere informati con esattezza
sullo stato economico della persona giuridica della quale si propone di
alienare i beni, e delle alienazioni già fatte.
§2. Il
consiglio, il consenso oppure la conferma sono da ritenere come non dati, se
nella relativa richiesta non vengono espresse le alienazioni già fatte.
Can. 1039
Per
qualsiasi alienazione si richiede il consenso degli interessati.
Can. 1040
(= CIC83,
C.1296) Se i beni ecclesiastici sono stati alienati contro le prescrizioni del
diritto canonico, ma l’alienazione è valida per il diritto civile,
l’autorità superiore di colui che ha fatto tale alienazione stabilisca,
dopo matura riflessione, se e quale azione, da chi e contro chi deve essere
proposta per rivendicare i diritti della Chiesa.
Can. 1041
(= CIC83,
C.1298) A meno che la cosa non sia di minimo valore, i beni ecclesiastici non
possono essere venduti o locati ai propri amministratori e ai loro congiunti
fino al quarto grado di consanguineità oppure di affinità senza
una speciale licenza dell’autorità di cui ai cann. 1036 e 1037.
Can. 1042
(= CIC83,
C.1295) I canoni 1035-1041 devono essere osservati non soltanto
nell’alienazione, ma anche in qualsiasi negozio giuridico col quale la
condizione patrimoniale della persona giuridica può diventare peggiore.
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