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  • TITOLO XXIII I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
    • Capitolo III I CONTRATTI E SPECIALMENTE LE ALIENAZIONI
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Capitolo III

I CONTRATTI E SPECIALMENTE LE ALIENAZIONI

Can. 1034

(= CIC83, C.1290) Ciò che il diritto civile del territorio, dove si stipula un contratto, stabilisce sui contratti sia in genere sia in specie e sui pagamenti, venga osservato, con gli stessi effetti, per diritto canonico, nella materia soggetta alla potestà della Chiesa.

Can. 1035

(cf CIC83, C.1291 §1) §1. Per alienare dei beni ecclesiastici che per legittima assegnazione costituiscono il patrimonio stabile della persona giuridica, si richiede:

(= CIC83, C.1293) una giusta causa, come una necessità urgente, l’utilità evidente, la pietà, la carità o un motivo pastorale;

la stima della cosa da alienare, fatta per iscritto da periti;

nei casi stabiliti dal diritto, il consenso dell’autorità competente dato per iscritto, senza il quale l’alienazione è invalida.

§2. Si osservino anche le altre garanzie prescritte dall’autorità competente, per evitare un danno alla Chiesa.

Can. 1036

(cf CIC83, C.1292) §1. Se il valore dei beni ecclesiastici, di cui si propone l’alienazione, è contenuto tra la somma minima e la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dalla Sede Apostolica, si richiede il consenso:

del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori eparchiali, se si tratta di beni dell’eparchia;

del Vescovo eparchiale, che nel caso necessita del consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori eparchiali, se si tratta di beni di una persona giuridica soggetta allo stesso Vescovo eparchiale;

dell’autorità determinata nel tipico o negli statuti, se si tratta di beni di una persona giuridica non soggetta al Vescovo eparchiale.

§2. Nelle Chiese patriarcali, se il valore dei beni eccede la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ma non del doppio, si richiede il consenso:

del Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di un’eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che il diritto particolare della stessa Chiesa non stabilisca diversamente;

del Vescovo eparchiale, nonché del Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di una persona giuridica soggetta al Vescovo eparchiale, che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale;

del Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di una persona giuridica non soggetta al Vescovo eparchiale, anche se di diritto pontificio, che sono situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.

§3. Nelle Chiese patriarcali, se il valore dei beni eccede del doppio la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e se si tratta di cose preziose o di ex-voto donati alla Chiesa, si osservi il §2, ma il Patriarca necessita del consenso dello stesso Sinodo.

§4. In tutti gli altri casi si richiede il consenso della Sede Apostolica se il valore dei beni eccede la somma stabilita o approvata dalla stessa Sede Apostolica e se si tratta di cose preziose o di ex-voto donati alla Chiesa.

Can. 1037

Per alienare dei beni temporali della Chiesa patriarcale o dell’eparchia del Patriarca, il Patriarca necessita:

del consiglio del Sinodo permanente se il valore dei beni è contenuto tra la somma minima e la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e se si tratta dei beni della Chiesa patriarcale; se invece si tratta solamente dei beni dell’eparchia del Patriarca, si deve osservare il can. 1036, §1, n. 1;

del consenso del Sinodo permanente, se il valore dei beni eccede la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ma non del doppio;

del consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale se il valore dei beni eccede del doppio la stessa somma e se si tratta di cose preziose o di ex-voto donati alla Chiesa.

Can. 1038

(= CIC83, C.1292 §4) §1. Coloro a cui è richiesto dal diritto il consiglio, il consenso o la conferma per alienare dei beni ecclesiastici, non diano il consiglio, il consenso o la conferma prima di essere informati con esattezza sullo stato economico della persona giuridica della quale si propone di alienare i beni, e delle alienazioni già fatte.

§2. Il consiglio, il consenso oppure la conferma sono da ritenere come non dati, se nella relativa richiesta non vengono espresse le alienazioni già fatte.

Can. 1039

Per qualsiasi alienazione si richiede il consenso degli interessati.

Can. 1040

(= CIC83, C.1296) Se i beni ecclesiastici sono stati alienati contro le prescrizioni del diritto canonico, ma l’alienazione è valida per il diritto civile, l’autorità superiore di colui che ha fatto tale alienazione stabilisca, dopo matura riflessione, se e quale azione, da chi e contro chi deve essere proposta per rivendicare i diritti della Chiesa.

Can. 1041

(= CIC83, C.1298) A meno che la cosa non sia di minimo valore, i beni ecclesiastici non possono essere venduti o locati ai propri amministratori e ai loro congiunti fino al quarto grado di consanguineità oppure di affinità senza una speciale licenza dell’autorità di cui ai cann. 1036 e 1037.

Can. 1042

(= CIC83, C.1295) I canoni 1035-1041 devono essere osservati non soltanto nell’alienazione, ma anche in qualsiasi negozio giuridico col quale la condizione patrimoniale della persona giuridica può diventare peggiore.




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