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  • TITOLO XXIII I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
    • Capitolo IV LE PIE VOLONTÀ E LE PIE FONDAZIONI
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Capitolo IV

LE PIE VOLONTÀ E LE PIE FONDAZIONI

Can. 1043

(= CIC83, C.1299) §1. Chi può liberamente disporre, per diritto di natura o canonico, dei suoi beni, può anche lasciarli sia con atto tra vivi sia con atto per causa di morte a favore di cause pie.

§2. Nelle ultime volontà a favore della Chiesa si osservino, per quanto è possibile, le prescrizioni del diritto civile; se non sono state osservate, gli eredi siano ammoniti sull’obbligo che hanno di adempiere la volontà del testatore.

Can. 1044

(= CIC83, C.1300) Le volontà dei fedeli cristiani che hanno donato o lasciato, sia per atto tra vivi sia con atto per causa di morte, i loro beni per cause pie, una volta legittimamente accettate, siano adempiute con la massima diligenza anche riguardo al modo di amministrazione e di erogazione dei beni, fermo restando il can. 1045.

Can. 1045

(= CIC83, C.1301) §1. Il Gerarca è l’esecutore di tutte le pie volontà sia per causa di morte sia tra vivi.

§2. Da questo diritto deriva che il Gerarca può e deve vigilare, anche con la visita, perché siano adempiute le pie volontà e a lui tutti gli altri esecutori, adempiuto perfettamente il loro incarico, devono renderne conto.

§3. Le clausole contrarie a questo diritto del Gerarca, aggiunte alle ultime volontà, si devono ritenere come non apposte.

Can. 1046

(= CIC83, C.1302) §1. Chi ha ricevuto fiduciariamente dei beni a favore di cause pie sia per atto tra vivi, sia per atto a causa di morte, deve informare il proprio Gerarca della fiducia ricevuta e indicargli tutti quei beni con gli oneri aggiunti; se però il donatore glielo avesse espressamente e assolutamente proibito, non accetti la fiducia.

§2. Il Gerarca deve esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e, a norma del can. 1045, §2, vigilare perché la pia volontà sia condotta ad effetto.

§3. Se si tratta di beni fiduciari affidati a qualche membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, che sono destinati alle chiese del luogo o dell’eparchia, ai fedeli cristiani che hanno in quel luogo il domicilio, oppure per aiutare cause pie, il Gerarca di cui ai §§1 e 2 è il Gerarca del luogo.

Can. 1047

(= CIC83, C.1303) §1. Nel diritto sono pie fondazioni:

le pie fondazioni autonome, cioè totalità di cose destinate a opere di pietà, di apostolato oppure di carità spirituale o temporale ed erette dalla competente autorità in persona giuridica;

le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali dati in qualsiasi modo a qualche persona giuridica con l’onere per un lungo tempo, da determinare dal diritto particolare, per raggiungere con le rendite annue i fini di cui nel n. 1.

§2. I beni temporali di una fondazione non autonoma se sono stati affidati a una persona giuridica soggetta al Vescovo eparchiale, trascorso il tempo determinato, devono essere destinati all’istituto di cui al can. 1021, §1, a meno che non sia stata diversa la volontà del fondatore espressamente manifestata; in caso contrario vanno alla medesima persona giuridica.

Can. 1048

§1. Le pie fondazioni autonome non possono essere erette se non dal Vescovo eparchiale o da un’altra autorità superiore.

(CIC83, C.1304 §1) §2. Perché una pia fondazione non autonoma possa essere accettata validamente da una persona giuridica, si richiede il consenso del proprio Gerarca dato per iscritto; il Gerarca però non dia il consenso prima di essersi reso conto se la persona giuridica può soddisfare il nuovo onere che assume e gli oneri già assunti; lo stesso Gerarca si assicuri anche che le rendite corrispondano appieno agli oneri aggiunti, secondo l’usanza della propria Chiesa sui iuris.

§3. E’ compito del diritto particolare determinare tutte le altre condizioni senza le quali le pie fondazioni non possono essere erette o accettate.

Can. 1049

(cf CIC83, C.1305) Il Gerarca che ha eretto una pia fondazione o che ha dato il consenso per accettare una pia fondazione, indichi subito un luogo sicuro in cui siano depositati il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dotazione, al fine specifico di custodire lo stesso denaro e il ricavato dei beni mobili e di investirli al più presto cautamente e utilmente, secondo il prudente giudizio dello stesso Gerarca, dopo che questi ha consultato gli interessati e il consiglio competente, a vantaggio della stessa fondazione, con la menzione espressamente determinata dell’onere.

Can. 1050

(cf CIC83, C.1306 §2) Una copia del documento di fondazione sia conservata nell’archivio della curia eparchiale, un’altra nell’archivio della persona giuridica.

Can. 1051

(= CIC83, C.1307) §1. Osservati i cann. 1044-1046 e 1031, si compili una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni da esporre in un luogo aperto affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati.

§2. Vi sia un libro, e sia conservato presso il parroco o il rettore della chiesa, in cui si annotino i singoli obblighi, il loro adempimento e le elemosine.

Can. 1052

(= CIC83, C.1308) §1. La riduzione degli oneri di celebrare la Divina Liturgia è riservata alla Sede Apostolica.

§2. Se nel documento di fondazione è espressamente disposto, il Gerarca può ridurre gli oneri di celebrare la Divina Liturgia a causa della diminuzione dei redditi.

§3. Al Vescovo eparchiale compete la potestà di ridurre, a causa della diminuzione dei redditi, finché perdura la causa, nella misura delle offerte che sono legittimamente in vigore nell’eparchia, il numero delle celebrazioni della Divina Liturgia, purché non vi sia nessuno che ha l’obbligo e che può essere efficacemente costretto a provvedere all’aumento delle offerte.

§4. Al Vescovo eparchiale compete anche la potestà di ridurre gli oneri di celebrare la Divina Liturgia, che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi sono diventati insufficienti a conseguire quelle finalità che, al tempo dell’accettazione degli oneri, potevano essere raggiunte.

(=) §5. Le potestà, di cui nei §§3 e 4, le hanno anche i Superiori generali degli istituti religiosi o delle società di vita comune a guisa dei religiosi, che siano clericali di diritto pontificio o patriarcale.

§6. Le potestà di cui nei §§3 e 4, il Vescovo eparchiale le può delegare soltanto al Vescovo coadiutore, al Vescovo ausiliare, al Protosincello o ai Sincelli, esclusa ogni suddelegazione.

Can. 1053

(= CIC83, C.1309) Alle stesse autorità di cui nel can. 1052, compete inoltre la potestà di trasferire per giusta causa gli oneri di celebrare la Divina Liturgia in giorni o istituti diversi da quelli stabiliti nella fondazione.

Can. 1054

(= CIC83, C.1310) §1. La riduzione, il contenimento, la commutazione delle volontà dei fedeli cristiani che hanno donato o lasciato i loro beni per cause pie, possono essere fatte dal Gerarca soltanto per una causa giusta e necessaria se il fondatore ha concesso espressamente questa potestà allo stesso Gerarca.

§2. Se l’esecuzione degli oneri imposti è diventata impossibile per la diminuzione dei redditi o per altra causa senza nessuna colpa degli amministratori, il Gerarca, dopo aver consultato gli interessati e il consiglio competente, e rispettata nel modo migliore la volontà del fondatore, può diminuire equamente gli stessi oneri, fermo restando il can. 1052.

§3. In tutti gli altri casi su questa cosa si deve ricorrere alla Sede Apostolica o al Patriarca che agirà col consenso del Sinodo permanente.

 




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