Capitolo
IV
LE PIE
VOLONTÀ E LE PIE FONDAZIONI
Can. 1043
(= CIC83,
C.1299) §1. Chi può liberamente disporre, per diritto di natura o
canonico, dei suoi beni, può anche lasciarli sia con atto tra vivi sia
con atto per causa di morte a favore di cause pie.
§2. Nelle
ultime volontà a favore della Chiesa si osservino, per quanto è
possibile, le prescrizioni del diritto civile; se non sono state
osservate, gli eredi siano ammoniti sull’obbligo che hanno di adempiere la
volontà del testatore.
Can. 1044
(= CIC83,
C.1300) Le volontà dei fedeli cristiani che hanno donato o lasciato, sia
per atto tra vivi sia con atto per causa di morte, i loro beni per cause pie,
una volta legittimamente accettate, siano
adempiute con la massima diligenza anche riguardo al modo di amministrazione e
di erogazione dei beni, fermo restando il can. 1045.
Can. 1045
(= CIC83,
C.1301) §1. Il Gerarca è l’esecutore di tutte le pie volontà sia
per causa di morte sia tra vivi.
§2. Da
questo diritto deriva che il Gerarca può e deve vigilare, anche con la
visita, perché siano adempiute le pie volontà e a lui tutti gli
altri esecutori, adempiuto perfettamente il loro incarico, devono renderne
conto.
§3. Le
clausole contrarie a questo diritto del Gerarca, aggiunte alle ultime
volontà, si devono ritenere come non apposte.
Can. 1046
(= CIC83,
C.1302) §1. Chi ha ricevuto fiduciariamente dei beni a favore di cause pie sia
per atto tra vivi, sia per atto a causa di morte, deve informare il proprio
Gerarca della fiducia ricevuta e indicargli tutti quei beni con gli oneri
aggiunti; se però il donatore glielo avesse espressamente e
assolutamente proibito, non accetti la fiducia.
§2. Il
Gerarca deve esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e, a norma del can. 1045, §2, vigilare
perché la pia volontà sia condotta ad effetto.
§3. Se si
tratta di beni fiduciari affidati a qualche membro di un istituto religioso o
di una società di vita comune a guisa dei religiosi, che sono destinati
alle chiese del luogo o dell’eparchia, ai fedeli cristiani che hanno in quel
luogo il domicilio, oppure per aiutare cause pie, il Gerarca di cui ai §§1 e 2 è
il Gerarca del luogo.
Can. 1047
(= CIC83,
C.1303) §1. Nel diritto sono pie fondazioni:
1° le pie
fondazioni autonome, cioè totalità di cose destinate a opere di
pietà, di apostolato oppure di carità spirituale o temporale ed
erette dalla competente autorità in persona giuridica;
2° le pie
fondazioni non autonome, cioè i beni temporali dati in qualsiasi modo a
qualche persona giuridica con l’onere per un lungo tempo, da determinare dal
diritto particolare, per raggiungere con le rendite annue i fini di cui nel n.
1.
§2. I beni
temporali di una fondazione non autonoma se sono stati affidati a una persona
giuridica soggetta al Vescovo eparchiale, trascorso il tempo determinato,
devono essere destinati all’istituto di cui al can. 1021, §1, a meno che non
sia stata diversa la volontà del fondatore espressamente manifestata; in
caso contrario vanno alla medesima persona giuridica.
Can. 1048
§1. Le pie
fondazioni autonome non possono essere erette se non dal Vescovo eparchiale o
da un’altra autorità superiore.
(CIC83,
C.1304 §1) §2. Perché una pia fondazione non autonoma possa essere
accettata validamente da una persona giuridica, si richiede il consenso del
proprio Gerarca dato per iscritto; il Gerarca però non dia il consenso
prima di essersi reso conto se la persona giuridica può soddisfare il
nuovo onere che assume e gli oneri già assunti; lo stesso Gerarca si
assicuri anche che le rendite corrispondano appieno agli oneri aggiunti,
secondo l’usanza della propria Chiesa sui iuris.
§3. E’
compito del diritto particolare determinare tutte le altre condizioni senza le
quali le pie fondazioni non possono essere erette o accettate.
Can. 1049
(cf CIC83,
C.1305) Il Gerarca che ha eretto una pia fondazione o che ha dato il consenso
per accettare una pia fondazione, indichi subito un luogo sicuro in cui siano
depositati il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dotazione, al fine
specifico di custodire lo stesso denaro e il ricavato dei beni mobili e di
investirli al più presto cautamente e utilmente, secondo il prudente
giudizio dello stesso Gerarca, dopo che questi ha consultato gli interessati e
il consiglio competente, a vantaggio della stessa fondazione, con la menzione
espressamente determinata dell’onere.
Can. 1050
(cf CIC83,
C.1306 §2) Una copia del documento di fondazione sia conservata nell’archivio
della curia eparchiale, un’altra nell’archivio della persona giuridica.
Can. 1051
(= CIC83,
C.1307) §1. Osservati i cann. 1044-1046 e 1031, si compili una tabella degli
oneri derivanti dalle pie fondazioni da esporre in un luogo aperto
affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati.
§2. Vi sia
un libro, e sia conservato presso il parroco o il rettore della chiesa, in cui
si annotino i singoli obblighi, il loro adempimento e le elemosine.
Can. 1052
(= CIC83,
C.1308) §1. La riduzione degli oneri di celebrare la Divina Liturgia è
riservata alla Sede Apostolica.
§2. Se nel
documento di fondazione è espressamente disposto, il Gerarca può
ridurre gli oneri di celebrare la Divina Liturgia a causa della diminuzione dei
redditi.
§3. Al
Vescovo eparchiale compete la potestà di ridurre, a causa della
diminuzione dei redditi, finché perdura la causa, nella misura delle
offerte che sono legittimamente in vigore nell’eparchia, il numero delle
celebrazioni della Divina Liturgia, purché non vi sia nessuno che ha
l’obbligo e che può essere efficacemente costretto a provvedere
all’aumento delle offerte.
§4. Al
Vescovo eparchiale compete anche la potestà di ridurre gli oneri di
celebrare la Divina Liturgia, che gravano su istituti ecclesiastici, se i
redditi sono diventati insufficienti a conseguire quelle finalità che,
al tempo dell’accettazione degli oneri, potevano essere raggiunte.
(=) §5. Le
potestà, di cui nei §§3 e 4, le hanno anche i Superiori generali degli
istituti religiosi o delle società di vita comune a guisa dei religiosi,
che siano clericali di diritto pontificio o patriarcale.
§6. Le
potestà di cui nei §§3 e 4, il Vescovo eparchiale le può delegare
soltanto al Vescovo coadiutore, al Vescovo ausiliare, al Protosincello o ai
Sincelli, esclusa ogni suddelegazione.
Can. 1053
(= CIC83,
C.1309) Alle stesse autorità di cui nel can. 1052, compete inoltre la
potestà di trasferire per giusta causa gli oneri di celebrare la Divina
Liturgia in giorni o istituti diversi da quelli stabiliti nella fondazione.
Can. 1054
(= CIC83,
C.1310) §1. La riduzione, il contenimento, la commutazione delle volontà
dei fedeli cristiani che hanno donato o lasciato i loro beni per cause pie,
possono essere fatte dal Gerarca soltanto per una causa giusta e necessaria se
il fondatore ha concesso espressamente questa potestà allo stesso
Gerarca.
§2. Se
l’esecuzione degli oneri imposti è diventata impossibile per la
diminuzione dei redditi o per altra causa senza nessuna colpa degli
amministratori, il Gerarca, dopo aver consultato gli interessati e il consiglio
competente, e rispettata nel modo migliore la volontà del fondatore,
può diminuire equamente gli stessi oneri, fermo restando il can. 1052.
§3. In
tutti gli altri casi su questa cosa si deve ricorrere alla Sede Apostolica o al
Patriarca che agirà col consenso del Sinodo permanente.
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