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  • TITOLO XXVII LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
    • Capitolo I DELITTI E PENE IN GENERALE
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TITOLO XXVII

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

Capitolo I

DELITTI E PENE IN GENERALE

Can. 1401

Poiché Dio prende ogni iniziativa per ricondurre la pecora smarrita, coloro che da Lui hanno ricevuto la potestà di sciogliere e di legare procurino la medicina adatta alla malattia di quanti hanno peccato, li ammoniscano, li rimproverino, li esortino con ogni magnanimità e dottrina, impongano anche delle pene, per curare le ferite inferte dal delitto, in modo tale che né i delinquenti siano spinti verso i precipizi della disperazione, né i freni siano allentati fino alla rilassatezza della vita e al disprezzo della legge.

Can. 1402

(cf CIC83, C.1342) §1. La pena canonica deve essere inflitta mediante il giudizio penale prescritto nei cann. 1468-1482, ferma restando la potestà coercitiva del giudice nei casi espressi dal diritto e riprovata la consuetudine contraria.

§2. Se invece, a giudizio dell’autorità di cui al §3, gravi cause si oppongono a fare un giudizio penale e le prove circa il delitto sono certe, il delitto può essere punito mediante decreto extragiudiziale a norma dei cann. 1486 e 1487, purché non si tratti di privazione di ufficio, di titolo, di insegne oppure di sospensione per oltre un anno, di riduzione a un grado inferiore, di deposizione, oppure di scomunica maggiore.

§3. Questo decreto, oltre alla Sede Apostolica, lo possono emettere, entro i confini della loro competenza, il Patriarca, l’Arcivescovo maggiore, il Vescovo eparchiale e inoltre il Superiore maggiore di un istituto di vita consacrata che ha potestà di governo ordinaria, esclusi tutti gli altri.

Can. 1403

(cf CIC83, C.1344) §1. Anche se si tratta di delitti che comportano una pena obbligatoria per diritto, il Gerarca dopo aver ascoltato il promotore di giustizia, può astenersi del tutto dalla procedura penale, anzi dall’infliggere delle pene purché a giudizio dello stesso Gerarca concorrano tutte queste cose insieme: il delinquente, non ancora deferito in giudizio, ha confessato al Gerarca il suo delitto in foro esterno, mosso da sincera penitenza, e si sia provveduto in modo adeguato alla riparazione dello scandalo e del danno.

§2. Il Gerarca però non può fare questo se si tratta di un delitto che comporta una pena la cui remissione è riservata all’autorità superiore, finché non ha ottenuto la licenza dalla stessa autorità.

Can. 1404

§1. Nelle pene bisogna fare l’interpretazione più benigna.

§2. Non è lecito estendere una pena da persona a persona o da caso a caso, anche se c’è una ragione uguale, anzi più grave.

Can. 1405

(cf CIC83, C.1315) §1. Chi ha potestà legislativa può, per quanto è veramente necessario onde provvedere più opportunamente alla disciplina ecclesiastica, emanare anche leggi penali, come pure può munire con sue leggi di una conveniente pena anche una legge divina oppure ecclesiastica emanata da un’autorità superiore, rispettando i limiti della sua competenza in ragione del territorio e delle persone.

§2. Alle pene stabilite nel diritto comune contro qualche delitto possono essere aggiunte altre pene per diritto particolare; questo però non sia fatto se non per causa gravissima; se poi per diritto comune è stabilita una pena indeterminata o facoltativa, al suo posto può essere stabilita per diritto particolare una pena determinata o obbligatoria.

(= CIC83, C.1316) §3. I Patriarchi e i Vescovi eparchiali procurino che le leggi penali di diritto particolare siano, per quanto è possibile, uniformi nello stesso territorio.

Can. 1406

(CIC83, C.1319) §1. Nella misura con cui uno può imporre dei precetti, altrettanto può comminare per precetto pene determinate, dopo aver valutato attentamente la cosa e con la massima moderazione, eccetto quelle che sono enumerate nel can. 1402, §2; il Patriarca invece, col consenso del Sinodo permanente, può comminare per precetto anche queste pene.

§2. L’ammonizione con la minaccia di una pena, con la quale il Gerarca urge una legge non penale in casi singoli, è equiparata al precetto penale.

Can. 1407

(cf CIC83, C.1347 §1) §1. Se la natura del delitto lo consente, a giudizio del Gerarca che può infliggere una pena, la pena non può essere inflitta a meno che il delinquente prima non sia stato ammonito almeno una volta a desistere dal delitto, dandogli un tempo conveniente per il ravvedimento.

§2. E’ da ritenere che abbia desistito dal delitto colui che è sinceramente pentito del delitto e che ha inoltre dato conveniente riparazione dello scandalo e dei danni, o almeno lo ha seriamente promesso.

§3. L’ammonizione penale però, di cui nel can. 1406, §2, è sufficiente perché la pena possa essere inflitta.

Can. 1408

La pena non vincola il reo, se non dopo che è stata inflitta con sentenza o decreto, salvo il diritto del Romano Pontefice o del Concilio Ecumenico di stabilire diversamente.

Can. 1409

(= CIC83, C.1344) §1. Nell’applicare la legge penale, anche se la legge usa espressioni precettive, il giudice, secondo la sua coscienza e prudenza, può:

differire l’inflizione della pena a un tempo più opportuno, se si prevede che da una punizione affrettata del reo insorgeranno mali maggiori;

astenersi dall’infliggere la pena o infliggere una pena più mite, se il reo è emendato e si è provveduto adeguatamente alla riparazione dello scandalo e del danno, oppure se lo stesso reo è stato punito sufficientemente dall’autorità civile o si prevede che sarà punito;

(CIC83, C.1346) contenere le pene entro equi limiti, se il reo ha commesso più delitti e il cumulo delle pene sembra eccessivo;

(CIC83, C.1344 ) sospendere l’obbligo di osservare la pena in favore di colui che, fino allora stimato per un’intera vita onesta, abbia commesso un delitto per la prima volta, purché non urga la necessità di riparare lo scandalo; la pena sospesa cessa del tutto se, durante il tempo determinato dal giudice, il reo non abbia commesso nuovamente un delitto; in caso contrario, come colpevole di entrambi i delitti, sia punito più gravemente, a meno che nel frattempo l’azione penale per il precedente delitto non sia stata estinta.

§2. Se la pena è indeterminata e la legge non dispone diversamente, il giudice non può infliggere le pene indicate nel can. 1402, §2.

Can. 1410

(cf CIC83, C.1350) Nell’infliggere pene a un chierico deve essergli assicurato ciò che è necessario per un dignitoso sostentamento, a meno che non si tratti di deposizione, nel qual caso il Gerarca abbia cura che al deposto, il quale a causa della pena si trova in vera necessità, si provveda nel miglior modo possibile salvi restando sempre i diritti acquisiti circa la previdenza, l’invalidità e la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria sua e della sua famiglia, se è sposato.

Can. 1411

Nessuna pena può essere inflitta dopo che l’azione penale è stata estinta.

Can. 1412

§1. Chi è tenuto alla legge oppure al precetto, è pure sottoposto alla pena annessa ad essi.

(CIC83, C.1313 §1) §2. Se, dopo che il delitto è stato connesso, la legge viene cambiata, al reo si deve applicare la legge più favorevole.

§3. Se invece una legge posteriore toglie la legge o almeno la pena, questa cessa immediatamente, in qualunque modo essa sia stata inflitta.

(= CIC83, C.1351) §4. La pena vincola il reo in qualunque luogo, anche se è scaduto il diritto di chi ha inflitto la pena, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti dal diritto comune.

Can. 1413

(cf CIC83, C.1323) §1. Non è passibile di alcuna pena chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età.

(CIC83, C.1324 §1, ) §2. Colui però che ha commesso un delitto tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno può essere punito soltanto con pene che non includono la privazione di alcun bene, a meno che il Vescovo eparchiale o il giudice, in casi speciali, non ritenga che si può provvedere meglio in modo diverso al suo emendamento.

Can. 1414

(cf CIC83, C.1321 §2) §1. E’ soggetto a pene solo colui che ha violato una legge penale o un precetto penale, deliberatamente oppure per omissione gravemente colpevole di debita diligenza, oppure per ignoranza gravemente colpevole della legge o del precetto.

(CIC83, C.1321 §3) §2. Posta la violazione esterna di una legge penale o di un precetto penale si presume che essa sia stata fatta deliberatamente, finché non sia provato il contrario; in tutte le altre leggi o precetti questo si presume solo se la legge o il precetto è violato per la seconda volta dopo un’ammonizione penale.

Can. 1415

(cf CIC83, C.1345) Se c’è, secondo la prassi comune e la dottrina canonica, qualche circostanza attenuante, purché tuttavia si abbia ancora un delitto, il giudice deve attenuare la pena stabilita per legge o per precetto; anzi se, secondo la sua prudenza, egli ritiene che si possa provvedere meglio in altro modo all’emendazione del reo e alla riparazione del danno e dello scandalo, può anche astenersi dall’infliggere la pena.

Can. 1416

(cf CIC83, C.1326) Se un delitto è stato commesso da un recidivo, o se c’è, secondo la prassi comune e la dottrina canonica, una circostanza aggravante, il giudice può punire il reo più gravemente di quanto ha stabilito la legge o il precetto, non escluse le pene indicate nel can. 1402, §2.

Can. 1417

(CIC83, C.1329) Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati nella legge o nel precetto, possono essere puniti con le stesse pene dell’autore principale o, secondo la prudenza del giudice, con altre pene della stessa o di minore gravità.

Can. 1418

(CIC83, C.1329 §1) §1. Chi fece o omise alcunché per compiere un delitto e tuttavia all’infuori della sua volontà non consumò il delitto, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto consumato, a meno che la legge o il precetto non disponga altrimenti.

§2. Se invece gli atti o le omissioni per loro natura conducono all’esecuzione del delitto, l’autore sia punito con una pena adeguata, specialmente se ne è derivato scandalo o altro grave danno, tuttavia più leggera di quella costituita contro il delitto consumato.

§3. E’ liberato da ogni pena colui che di sua spontanea volontà ha desistito dall’esecuzione del delitto inziato, se dal tentativo non è derivato alcun danno o scandalo.

Can. 1419

(= CIC83, C.1354) §1. Chi può dispensare da una legge penale o liberare da un precetto penale, può anche rimettere la pena inflitta in forza della stessa legge o del precetto.

§2. Con legge o precetto penale inoltre può essere conferita anche ad altri la potestà di rimettere le pene.

Can. 1420

(CIC83, C.1355 §1) §1. Può rimettere una pena inflitta in forza del diritto comune:

il Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che ha inflitto la pena con decreto;

il Gerarca del luogo dove attualmente dimora il reo, dopo aver consultato però il Gerarca di cui nel n. 1.

§2. Queste norme valgono pure a riguardo delle pene inflitte in forza del diritto particolare o del precetto penale, a meno che non venga disposto diversamente dal diritto particolare di una Chiesa sui iuris.

§3. Una pena inflitta invece dalla Sede Apostolica può rimetterla solo la Sede Apostolica, a meno che la remissione della pena non sia delegata al Patriarca o ad altri.

Can. 1421

(= CIC83, C.1360) La remissione della pena estorta con violenza o con timore grave o con dolo è nulla per il diritto stesso.

Can. 1422

(cf CIC83, C.1361 §1) §1. La remissione della pena può essere data al reo anche a sua insaputa, o sotto condizione.

§2. La remissione della pena deve essere data per iscritto, a meno che una grave causa non suggerisca diversamente.

§3. Bisogna guardarsi che la domanda di remissione di una pena o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in ciò sia utile a tutelare la fama del reo o sia necessario a riparare uno scandalo.

Can. 1423

§1. Salvo restando il diritto del Romano Pontefice di riservare a sé o ad altri la remissione di qualunque pena, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore può riservare, con una legge emanata per gravi circostanze, la remissione delle pene al Patriarca o all’Arcivescovo maggiore per i sudditi che hanno domicilio o quasi-domicilio entro i confini del territorio della Chiesa a cui resiedono; nessun altro può riservare validamente a sé o ad altri la remissione delle pene stabilite per diritto comune, se non con il consenso della Sede Apostolica.

§2. Ogni riserva dev’essere interpretata strettamente.

Can. 1424

(cf CIC83, C.1358 §1) §1. Non si può dare la remissione della pena se il reo non è sinceramente pentito del delitto commesso e se non ha provveduto convenientemente alla riparazione dello scandalo e del danno.

§2. Se però, a giudizio di colui al quale compete la remissione della pena, queste condizioni sono state adempiute, per quanto è possibile, tenuto conto della natura della pena, la remissione non sia negata.

Can. 1425

(= CIC83, C.1359) Se qualcuno è vincolato da diverse pene, la remissione vale soltanto per le pene in essa espresse; la remissione generale invece toglie tutte le pene, eccetto quelle che il reo nella domanda abbia taciuto in mala fede.

Can. 1426

(cf CIC83, C.1340 §1) §1. A meno che un’altra pena non sia determinata dal diritto, secondo le antiche tradizioni delle Chiese orientali, possono essere inflitte delle pene con le quali viene imposto di compiere qualche grave opera di religione o di pietà o di carità, come sono determinate preghiere, un pio pellegrinaggio, uno speciale digiuno, elemosine, ritiri spirituali.

§2. A colui che non sia disposto ad accettare queste pene, siano inflitte altre pene.

Can. 1427

(cf CIC83, C.1339) §1. Salvo restando il diritto particolare, la riprensione pubblica ha luogo o davanti al notaio o a due testimoni oppure a mezzo di lettera in modo però che consti da qualche documento della ricezione e del contenuto della lettera.

§2. Bisogna guardarsi affinché nella riprensione pubblica non si dia uno spazio maggiore di quanto è necessario, all’infamia del reo.

Can. 1428

Se la gravità del caso lo richiede e principalmente se si tratta di recidivi, oltre alle pene inflitte per sentenza a norma del diritto, il Gerarca può sottoporre il reo a vigilanza nel modo determinato con un decreto amministrativo.

Can. 1429

(cf CIC83, C.1337 §1) §1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può colpire solo i chierici o i religiosi o i membri di una società di vita comune a guisa dei religiosi; la prescrizione invece di dimorare in un determinato luogo o territorio non può colpire se non i chierici ascritti a un’eparchia, salvo il diritto degli istituti di vita consacrata.

§2. Per infliggere la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, si richiede il consenso del Gerarca del luogo, a meno che non si tratti o della casa di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, nel qual caso si richiede il consenso del Superiore competente, oppure di una casa destinata alla penitenza e all’emendamento di chierici di più eparchie.

 

Can. 1430

(cf CIC83, C.1338 §1) §1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestà, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltà, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestà dell’autorità che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio.

§2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici.

Can. 1431

(cf CIC83, C.1331) §1. Coloro che sono puniti con la scomunica minore sono esclusi dal ricevere la Divina Eucaristia; inoltre possono essere esclusi dalla partecipazione alla Divina Liturgia, anzi anche dall’ingresso nella chiesa, se in essa viene celebrato pubblicamente il culto divino.

§2. Con la stessa sentenza o col decreto con cui è inflitta questa pena, deve essere determinata l’estensione della stessa pena e, se occorre, la durata.

Can. 1432

(cf CIC83, C.1333) §1. La sospensione può essere o da tutti oppure da alcuni atti di potestà di ordine o di governo, da tutti o da alcuni atti o diritti connessi con l’ufficio, il ministero o l’incarico; l’estensione poi di essa sia definita nella stessa sentenza o decreto con cui è inflitta la pena, a meno che non sia già determinata dal diritto.

§2. Nessuno può essere sospeso se non dagli atti che sono sotto la potestà dell’autorità di colui che ha costituito la pena o del Gerarca che promuove il giudizio penale o che con decreto infligge la sospensione.

§3. La sospensione non tocca mai la validità degli atti né il diritto di abitare se il reo lo ha in ragione dell’ufficio, del ministero o dell’incarico (= CIC83, C.1334 §4); invece la sospensione di percepire i frutti, le remunerazioni, le pensioni o altro, comporta l’obbligo di restituire quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

Can. 1433

(= CIC83, C.1334 §4) §1. Al chierico ridotto a un grado inferiore è vietato di esercitare quegli atti della potestà di ordine e di governo, che non sono confacenti a questo grado.

(cf CIC83, C.290, ; CIC83, C.1336 §1, ) §2. Il chierico invece deposto dallo stato clericale è privato da tutti gli uffici, i ministeri e altri incarichi, dalle pensioni ecclesiastiche e da qualsiasi potestà delegata; diventa inabile ad esse; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine; non può essere promosso agli ordini sacri superiori e, per quanto riguarda gli effetti canonici, viene equiparato ai laici, fermi restando i cann. 396 e 725.

Can. 1434

(# CIC83, C.1331 §2, ) §1. La scomunica maggiore vieta, oltre a tutto quello di cui nel can. 1431, §1, anche di ricevere gli altri sacramenti, di amministrare i sacramenti e i sacramentali, di esercitare uffici, ministeri o qualsiasi incarico, di porre atti di governo che, qualora fossero tuttavia posti, sono nulli per il diritto stesso.

§2. Chi è punito dalla scomunica maggiore deve essere allontanato dalla partecipazione alla Divina Liturgia e da qualsiasi altra celebrazione pubblica del culto divino.

§3. A chi è punito con scomunica maggiore è fatto divieto di usare dei privilegi prima concessigli; egli non può conseguire validamente dignità, ufficio, ministero o altro incarico nella Chiesa o pensione, né gli appartengono i frutti a questi annessi; è privato di voce attiva e passiva.

Can. 1435

§1. Se la pena vieta di ricevere sacramenti e sacramentali, il divieto è sospeso mentre il reo è in pericolo di morte.

(CIC83, C.1335) §2. Se la pena vieta di amministrare sacramenti o sacramentali o di porre un atto di governo, il divieto è sospeso ogni volta che questo è necessario per provvedere ai fedeli cristiani che si trovano in pericolo di morte.




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