Capitolo
II
LE PENE
CONTRO I SINGOLI DELITTI
Can. 1436
(cf CIC83,
C.751 CIC83, C.1364) §1. Colui che nega risolutamente qualche verità da
credere per fede divina e cattolica, o la mette indubbio oppure ripudia
totalmente la fede cristiana e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito
come eretico oppure come apostata con la scomunica maggiore; un chierico
può essere punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.
§2.
All’infuori di questi casi, colui che sostiene una dottrina condannata come
erronea dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi nell’esercizio dal
magistero autentico e, legittimamente ammonito, non si ravvede, sia punito con
una pena adeguata.
Can. 1437
(cf CIC83,
C.751 CIC83, C.1364) Colui che rifiuta la sottomissione alla suprema
autorità della Chiesa oppure la comunione con i fedeli cristiani ad essa
soggetti e, legittimamente ammonito non presta obbedienza, sia punito come
scismatico con la scomunica maggiore.
Can. 1438
Colui che
omette apposta la commemorazione del Gerarca nella Divina Liturgia e nelle lodi divine prescritta dal diritto, se
dopo essere stato legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito con una
pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
Can. 1439
(cf CIC83,
C.1366) I genitori o coloro che tengono il posto dei genitori, che fanno
battezzare o educare i figli nella religione acattolica, siano puniti con una
pena adeguata.
Can. 1440
(= CIC83,
C.1365) Chi viola le norme del diritto sulla comunicazione nelle
cose sacre, può essere punito con una pena adeguata.
Can. 1441
(cf CIC83,
C.1376) Colui che adopera cose sacre per usi profani o per un fine cattivo, sia
sospeso o gli sia vietato di ricevere la Divina Eucaristia.
Can. 1442
(cf CIC83,
C.1367) Se qualcuno ha gettato via la Divina Eucaristia oppure l’ha portata via
o l’ha trattenuta per un fine sacrilego, sia punito con la scomunica maggiore
e, se è chierico, anche con altre pene, non esclusa la deposizione.
Can. 1443
(cf CIC83,
C.1379) Colui che ha simulato la celebrazione della Divina Liturgia o di altri
sacramenti, sia punito con pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
Can. 1444
(cf CIC83,
C.1368) Colui che ha commesso spergiuro davanti all’autorità
ecclesiastica oppure colui che, anche senza giurare, scientemente ha affermato
il falso al giudice che lo interrogava legittimamente, oppure ha occultato il
vero, oppure chi ha indotto a questi delitti, sia punito con una pena adeguata.
Can. 1445
(cf CIC83,
C.1370) §1. Chi ha usato violenza fisica contro un Vescovo o ha lanciato una
grave ingiuria contro di lui, sia punito con pena adeguata, non esclusa la
deposizione, se è chierico; se poi lo stesso delitto è stato
commesso contro il Metropolita, il Patriarca o perfino contro il Romano
Pontefice, il reo sia punito con la scomunica maggiore, la cui assoluzione nell’ultimo
caso è riservata allo stesso Romano Pontefice.
§2. Chi
commette la stessa cosa contro un altro chierico, religioso, membro di una
società di vita comune a guisa dei religiosi o contro un laico che
attualmente esercita un incarico ecclesiastico, sia punito con una pena
adeguata.
Can. 1446
(cf CIC83,
C.1373) Chi non obbedisce al proprio Gerarca che legittimamente comanda o
proibisce e, dopo l’ammonizione, persiste nella disobbedienza, sia punito come
delinquente con una pena adeguata.
Can. 1447
(cf CIC83,
C.1373) §1. Chi fomenta sedizioni o odi contro qualsiasi Gerarca oppure provoca
i sudditi alla disobbedienza contro di lui, sia punito con pena adeguata, non
esclusa la scomunica maggiore, specialmente se questo delitto è stato
commesso contro il Patriarca o perfino contro il Romano Pontefice.
(= CIC83,
C.1375) §2. Chi ha impedito la libertà di ministero o di elezione o di
potestà ecclesiastica, oppure il legittimo uso dei beni temporali della
Chiesa, oppure ha terrorizzato un elettore o colui che esercita una
potestà o un ministero, sia punito con una pena adeguata.
Can. 1448
(= CIC83,
C.1369) §1. Chi in un pubblico spettacolo o discorso, o in uno scritto
pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di
comunicazione sociale proferisce una bestemmia, oppure offende gravemente i
buoni costumi, oppure esprime ingiurie contro la religione o la Chiesa o eccita
all’odio e al disprezzo, sia punito con una pena adeguata.
(= CIC83,
C.1374) §2. Chi si iscrive a un’associazione che complotta contro la Chiesa,
sia punito con una pena adeguata.
Can. 1449
(= CIC83,
C.1377) Chi ha alienato, senza il prescritto consenso o licenza, dei beni
ecclesiastici, sia punito con una pena adeguata.
Can. 1450
(# CIC83,
C.1397) §1. Chi ha commesso un omicidio, sia punito con scomunica maggiore; il
chierico sia punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.
(= CIC83,
C.1398) §2. Nello stesso modo sia punito chi ha procurato un aborto
conseguendone l’effetto, fermo restando il can. 728, §2.
Can. 1451
(cf CIC83,
C.1397) Chi ha rapito oppure detiene ingiustamente una persona, chi l’ha ferita
o mutilata gravemente, le ha provocato tortura fisica o psichica, sia punito
con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
Can. 1452
(= CIC83,
C.1390 §§1-3) Chi ha provocato a chiunque una grave ingiuria o ha leso
gravemente la sua buona fama per mezzo di una calunnia, sia costretto a
prestare un’adeguato risarcimento; se poi si è rifiutato, sia punito con
la scomunica minore o con la sospensione.
Can. 1453
(= CIC83,
C.1395 §1) §1. Un chierico concubinario o che in altro modo permane con
scandalo in un peccato esterno contro la castità, sia punito con la
sospensione e, se persiste nel delitto, possono essergli aggiunte gradualmente
altre pene fino alla deposizione.
(# CIC83,
C.1394 §1) §2. Un chierico che ha attentato il matrimonio proibito, sia
deposto.
§3. Il
religioso che ha emesso il voto pubblico perpetuo di castità e non
è costituito nell’ordine sacro, commettendo questi delitti sia punito
con una pena adeguata.
Can. 1454
(cf CIC83,
C.1390 §1) Chi ha falsamente denunziato qualcuno di qualsiasi delitto, sia
punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente
se viene denunziato un confessore, un Gerarca, un chierico, un religioso, un
membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure un
laico costituito in un incarico ecclesiastico, fermo restando il can. 731.
Can. 1455
(= CIC83,
C.1391) Chi ha confezionato un documento ecclesiastico falso oppure chi in esso
ha asserito il falso, oppure chi scientemente ha fatto uso di qualsiasi
documento falso o alterato in materia ecclesiastica, oppure chi ha alterato,
distrutto o occultato un documento vero, sia punto con una pena adeguata.
Can. 1456
(= CIC83,
C.1388 §1) §1. Il confessore che ha violato direttamente il sigillo
sacramentale, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728,
§1, n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena
adeguata.
§2. Colui
che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, oppure che
ha trasmesso ad altri le notizie già avute, sia punito con la scomunica
minore oppure con la sospensione.
Can. 1457
(= CIC83,
C.1378 §1) Il sacerdote che ha assolto un complice nel peccato contro la
castità, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can.
728, §1, n. 2.
Can. 1458
(= CIC83,
C.1387) Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o sotto pretesto della
confessione, ha sollecitato un penitente al peccato contro la castità,
sia punito con una pena adeguata, non esclusa la deposizione.
Can. 1459
(= CIC83,
C.1382) §1. I Vescovi che hanno amministrato a qualcuno l’ordinazione
episcopale senza mandato della competente autorità, e colui che in
questo modo ha ricevuto da essi l’ordinazione, siano puniti con la scomunica
maggiore.
§2. Il
vescovo, che ha amministrato l’ordinazione diaconale o presbiterale contro le
prescrizioni dei canoni, sia punito con una pena adeguata.
Can. 1460
Chi si
è rivolto direttamente o indirettamente alla autorità civile per
ottenere su istanza di essa la sacra ordinazione, un ufficio, un ministero o un
altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la
scomunica maggiore e, se si tratta di un chierico, anche con la deposizione.
Can. 1461
(cf CIC83,
C.1380) Chi ha amministrato o ha ricevuto la sacra ordinazione in modo
simoniaco, sia deposto; chi invece ha amministrato o ricevuto altri sacramenti
in modo simoniaco, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica
maggiore.
Can. 1462
(cf CIC83,
C.1381) Chi ha ottenuto, conferito o in qualsiasi modo ha usurpato, oppure chi
ritiene illegittimamente o ha trasmesso ad altri o manda ad esecuzione un
ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa in modo simoniaco, sia
punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
Can. 1463
(= CIC83,
C.1386) Chi ha donato o promesso qualunque cosa affinché qualcuno che esercitava
un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa, facesse o omettesse
qualcosa illegittimamente, sia punito con pena adeguata; lo stesso si faccia
con chi ha accettato quei doni o promesse.
Can. 1464
(= CIC83,
C.1389) §1. Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto,
mediante un atto o un’omissione ha abusato della potestà, dell’ufficio,
del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata,
non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilita con legge
o precetto un’altra pena contro questo abuso.
§2. Colui
invece che per colpevole negligenza ha posto o ha omesso illegittimamente con
danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un
altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata.
Can. 1465
Colui che,
esercitando un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa, a qualunque
Chiesa sui iuris egli sia ascritto, anche alla Chiesa latina, avrà osato
indurre in qualunque modo qualsiasi fedele cristiano al passaggio a un’altra
Chiesa sui iuris contro il can. 31, sia punito con una pena adeguata.
Can. 1466
(= CIC83,
C.1392) Il chierico, il religioso o il membro di una società di vita
comune a guisa dei religiosi, che esercita il commercio o attività
affaristica contro le disposizioni dei canoni, sia punito con pena adeguata.
Can. 1467
(= CIC83,
C.1393) Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, può essere punito
con una pena più grave.
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