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  • TITOLO XXVII LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
    • Capitolo II LE PENE CONTRO I SINGOLI DELITTI
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Capitolo II

LE PENE CONTRO I SINGOLI DELITTI

Can. 1436

(cf CIC83, C.751 CIC83, C.1364) §1. Colui che nega risolutamente qualche verità da credere per fede divina e cattolica, o la mette indubbio oppure ripudia totalmente la fede cristiana e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito come eretico oppure come apostata con la scomunica maggiore; un chierico può essere punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.

§2. All’infuori di questi casi, colui che sostiene una dottrina condannata come erronea dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi nell’esercizio dal magistero autentico e, legittimamente ammonito, non si ravvede, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1437

(cf CIC83, C.751 CIC83, C.1364) Colui che rifiuta la sottomissione alla suprema autorità della Chiesa oppure la comunione con i fedeli cristiani ad essa soggetti e, legittimamente ammonito non presta obbedienza, sia punito come scismatico con la scomunica maggiore.

Can. 1438

Colui che omette apposta la commemorazione del Gerarca nella Divina Liturgia e nelle lodi divine prescritta dal diritto, se dopo essere stato legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.

Can. 1439

(cf CIC83, C.1366) I genitori o coloro che tengono il posto dei genitori, che fanno battezzare o educare i figli nella religione acattolica, siano puniti con una pena adeguata.

Can. 1440

(= CIC83, C.1365) Chi viola le norme del diritto sulla comunicazione nelle cose sacre, può essere punito con una pena adeguata.

Can. 1441

(cf CIC83, C.1376) Colui che adopera cose sacre per usi profani o per un fine cattivo, sia sospeso o gli sia vietato di ricevere la Divina Eucaristia.

Can. 1442

(cf CIC83, C.1367) Se qualcuno ha gettato via la Divina Eucaristia oppure l’ha portata via o l’ha trattenuta per un fine sacrilego, sia punito con la scomunica maggiore e, se è chierico, anche con altre pene, non esclusa la deposizione.

Can. 1443

(cf CIC83, C.1379) Colui che ha simulato la celebrazione della Divina Liturgia o di altri sacramenti, sia punito con pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.

Can. 1444

(cf CIC83, C.1368) Colui che ha commesso spergiuro davanti all’autorità ecclesiastica oppure colui che, anche senza giurare, scientemente ha affermato il falso al giudice che lo interrogava legittimamente, oppure ha occultato il vero, oppure chi ha indotto a questi delitti, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1445

(cf CIC83, C.1370) §1. Chi ha usato violenza fisica contro un Vescovo o ha lanciato una grave ingiuria contro di lui, sia punito con pena adeguata, non esclusa la deposizione, se è chierico; se poi lo stesso delitto è stato commesso contro il Metropolita, il Patriarca o perfino contro il Romano Pontefice, il reo sia punito con la scomunica maggiore, la cui assoluzione nell’ultimo caso è riservata allo stesso Romano Pontefice.

§2. Chi commette la stessa cosa contro un altro chierico, religioso, membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi o contro un laico che attualmente esercita un incarico ecclesiastico, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1446

(cf CIC83, C.1373) Chi non obbedisce al proprio Gerarca che legittimamente comanda o proibisce e, dopo l’ammonizione, persiste nella disobbedienza, sia punito come delinquente con una pena adeguata.

Can. 1447

(cf CIC83, C.1373) §1. Chi fomenta sedizioni o odi contro qualsiasi Gerarca oppure provoca i sudditi alla disobbedienza contro di lui, sia punito con pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se questo delitto è stato commesso contro il Patriarca o perfino contro il Romano Pontefice.

(= CIC83, C.1375) §2. Chi ha impedito la libertà di ministero o di elezione o di potestà ecclesiastica, oppure il legittimo uso dei beni temporali della Chiesa, oppure ha terrorizzato un elettore o colui che esercita una potestà o un ministero, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1448

(= CIC83, C.1369) §1. Chi in un pubblico spettacolo o discorso, o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale proferisce una bestemmia, oppure offende gravemente i buoni costumi, oppure esprime ingiurie contro la religione o la Chiesa o eccita all’odio e al disprezzo, sia punito con una pena adeguata.

(= CIC83, C.1374) §2. Chi si iscrive a un’associazione che complotta contro la Chiesa, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1449

(= CIC83, C.1377) Chi ha alienato, senza il prescritto consenso o licenza, dei beni ecclesiastici, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1450

(# CIC83, C.1397) §1. Chi ha commesso un omicidio, sia punito con scomunica maggiore; il chierico sia punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.

(= CIC83, C.1398) §2. Nello stesso modo sia punito chi ha procurato un aborto conseguendone l’effetto, fermo restando il can. 728, §2.

Can. 1451

(cf CIC83, C.1397) Chi ha rapito oppure detiene ingiustamente una persona, chi l’ha ferita o mutilata gravemente, le ha provocato tortura fisica o psichica, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.

Can. 1452

(= CIC83, C.1390 §§1-3) Chi ha provocato a chiunque una grave ingiuria o ha leso gravemente la sua buona fama per mezzo di una calunnia, sia costretto a prestare un’adeguato risarcimento; se poi si è rifiutato, sia punito con la scomunica minore o con la sospensione.

Can. 1453

(= CIC83, C.1395 §1) §1. Un chierico concubinario o che in altro modo permane con scandalo in un peccato esterno contro la castità, sia punito con la sospensione e, se persiste nel delitto, possono essergli aggiunte gradualmente altre pene fino alla deposizione.

(# CIC83, C.1394 §1) §2. Un chierico che ha attentato il matrimonio proibito, sia deposto.

§3. Il religioso che ha emesso il voto pubblico perpetuo di castità e non è costituito nell’ordine sacro, commettendo questi delitti sia punito con una pena adeguata.

Can. 1454

(cf CIC83, C.1390 §1) Chi ha falsamente denunziato qualcuno di qualsiasi delitto, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se viene denunziato un confessore, un Gerarca, un chierico, un religioso, un membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure un laico costituito in un incarico ecclesiastico, fermo restando il can. 731.

Can. 1455

(= CIC83, C.1391) Chi ha confezionato un documento ecclesiastico falso oppure chi in esso ha asserito il falso, oppure chi scientemente ha fatto uso di qualsiasi documento falso o alterato in materia ecclesiastica, oppure chi ha alterato, distrutto o occultato un documento vero, sia punto con una pena adeguata.

Can. 1456

(= CIC83, C.1388 §1) §1. Il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, §1, n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena adeguata.

§2. Colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, oppure che ha trasmesso ad altri le notizie già avute, sia punito con la scomunica minore oppure con la sospensione.

Can. 1457

(= CIC83, C.1378 §1) Il sacerdote che ha assolto un complice nel peccato contro la castità, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, §1, n. 2.

Can. 1458

(= CIC83, C.1387) Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o sotto pretesto della confessione, ha sollecitato un penitente al peccato contro la castità, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la deposizione.

Can. 1459

(= CIC83, C.1382) §1. I Vescovi che hanno amministrato a qualcuno l’ordinazione episcopale senza mandato della competente autorità, e colui che in questo modo ha ricevuto da essi l’ordinazione, siano puniti con la scomunica maggiore.

§2. Il vescovo, che ha amministrato l’ordinazione diaconale o presbiterale contro le prescrizioni dei canoni, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1460

Chi si è rivolto direttamente o indirettamente alla autorità civile per ottenere su istanza di essa la sacra ordinazione, un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore e, se si tratta di un chierico, anche con la deposizione.

Can. 1461

(cf CIC83, C.1380) Chi ha amministrato o ha ricevuto la sacra ordinazione in modo simoniaco, sia deposto; chi invece ha amministrato o ricevuto altri sacramenti in modo simoniaco, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.

Can. 1462

(cf CIC83, C.1381) Chi ha ottenuto, conferito o in qualsiasi modo ha usurpato, oppure chi ritiene illegittimamente o ha trasmesso ad altri o manda ad esecuzione un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa in modo simoniaco, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.

Can. 1463

(= CIC83, C.1386) Chi ha donato o promesso qualunque cosa affinché qualcuno che esercitava un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa, facesse o omettesse qualcosa illegittimamente, sia punito con pena adeguata; lo stesso si faccia con chi ha accettato quei doni o promesse.

Can. 1464

(= CIC83, C.1389) §1. Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto, mediante un atto o un’omissione ha abusato della potestà, dell’ufficio, del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata, non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilita con legge o precetto un’altra pena contro questo abuso.

§2. Colui invece che per colpevole negligenza ha posto o ha omesso illegittimamente con danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1465

Colui che, esercitando un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa, a qualunque Chiesa sui iuris egli sia ascritto, anche alla Chiesa latina, avrà osato indurre in qualunque modo qualsiasi fedele cristiano al passaggio a un’altra Chiesa sui iuris contro il can. 31, sia punito con una pena adeguata.

Can. 1466

(= CIC83, C.1392) Il chierico, il religioso o il membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, che esercita il commercio o attività affaristica contro le disposizioni dei canoni, sia punito con pena adeguata.

Can. 1467

(= CIC83, C.1393) Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, può essere punito con una pena più grave.




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