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  • TITOLO XXVIII LA PROCEDURA NELL’INFLIGGERE LE PENE
    • Capitolo I IL GIUDIZIO PENALE
      • Art. I L’indagine previa
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TITOLO XXVIII

LA PROCEDURA
NELL’INFLIGGERE LE PENE

Capitolo I

IL GIUDIZIO PENALE

Art. I

L’indagine previa

Can. 1468

(= CIC83, C.1717) §1. Ogniqualvolta il Gerarca ha notizia almeno verosimile di un delitto, indaghi con cautela personalmente o mediante un’altra persona idonea sui fatti e sulle circostanze, a meno che questa indagine non sembri del tutto superflua.

§2. Bisogna guardarsi che con questa indagine non venga messo in pericolo il buon nome di qualcuno.

§3. Colui che conduce l’indagine ha le stesse potestà e gli stessi obblighi che ha l’uditore nel processo; se poi viene avviato il giudizio penale, egli non può fare da giudice nel processo.

Can. 1469

(= CIC83, C.1718) §1. Fermi restando i cann. 1403 e 1411, se l’indagine sembra istruita sufficientemente, il Gerarca decida se sia da avviare la procedura per infliggere la pena e, se decide affermativamente, se si debba agire mediante il giudizio penale oppure per decreto extragiudiziale.

§2. Il Gerarca revochi o cambi la sua decisione ogniqualvolta da nuovi fatti e circostanze gli sembra di dover decidere diversamente.

§3. Prima di decidere alcunché sull’argomento, il Gerarca ascolti l’accusato del delitto e il promotore di giustizia einoltre, a suo prudente giudizio, due giudici o altri esperti in diritto; il Gerarca consideri anche se sia conveniente, al fine di evitare giudizi inutili, che col consenso delle parti, o lui stesso o colui che ha fatto l’indagine dirima la questione dei danni secondo l’onesto e il giusto.

Can. 1470

(= CIC83, C.1719) Gli atti dell’indagine e i decreti del Gerarca coi quali l’indagine è aperta o chiusa, e tutto il materiale che precede l’indagine, se non sono necessari alla procedura per infliggere le pene, siano custoditi nell’archivio segreto della curia.




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