TITOLO
XXVIII
LA
PROCEDURA
NELL’INFLIGGERE LE PENE
Capitolo
I
IL GIUDIZIO
PENALE
Art.
I
L’indagine
previa
Can. 1468
(= CIC83,
C.1717) §1. Ogniqualvolta il Gerarca ha notizia almeno verosimile di un
delitto, indaghi con cautela personalmente o mediante un’altra persona idonea
sui fatti e sulle circostanze, a meno che questa indagine non sembri del tutto superflua.
§2. Bisogna
guardarsi che con questa indagine non venga messo in pericolo il buon nome di
qualcuno.
§3. Colui
che conduce l’indagine ha le stesse potestà e gli stessi obblighi che ha
l’uditore nel processo; se poi viene avviato il giudizio penale, egli non
può fare da giudice nel processo.
Can. 1469
(= CIC83,
C.1718) §1. Fermi restando i cann. 1403 e 1411, se l’indagine sembra istruita
sufficientemente, il Gerarca decida se sia da avviare la procedura per
infliggere la pena e, se decide affermativamente, se si debba agire mediante il
giudizio penale oppure per decreto extragiudiziale.
§2. Il
Gerarca revochi o cambi la sua decisione ogniqualvolta da nuovi fatti e
circostanze gli sembra di dover decidere diversamente.
§3. Prima
di decidere alcunché sull’argomento, il Gerarca ascolti l’accusato del
delitto e il promotore di giustizia einoltre, a suo prudente giudizio, due
giudici o altri esperti in diritto; il Gerarca consideri anche se sia
conveniente, al fine di evitare giudizi inutili, che col consenso delle parti,
o lui stesso o colui che ha fatto l’indagine dirima la questione dei danni
secondo l’onesto e il giusto.
Can. 1470
(= CIC83,
C.1719) Gli atti dell’indagine e i decreti del Gerarca coi quali l’indagine
è aperta o chiusa, e tutto il materiale che precede l’indagine, se non
sono necessari alla procedura per infliggere le pene, siano custoditi
nell’archivio segreto della curia.
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