Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

CCEO

IntraText CT - Lettura del testo

  • TITOLO XXVIII LA PROCEDURA NELL’INFLIGGERE LE PENE
    • Capitolo I IL GIUDIZIO PENALE
      • Art. II Lo svolgimento del giudizio penale
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

Art. II

Lo svolgimento del giudizio penale

Can. 1471

(= CIC83, C.1728) §1. Salvi restando i canoni di questo titolo, nel giudizio penale bisogna applicare, se la natura della cosa non l’impedisce, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, nonché le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico, ma non i canoni sul giudizio contenzioso sommario.

§2. L’imputato non è obbligato a confessare il delitto, né può essergli deferito il giuramento.

Can. 1472

(= CIC83, C.1721) §1. Se il Gerarca ha decretato che deve avviarsi il giudizio penale, consegni gli atti dell’indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1185 e 1187.

§2. Davanti al tribunale superiore svolge il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.

Can. 1473

(= CIC83, C.1722) Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libertà dei testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca può in qualunque stadio e grado del giudizio penale, dopo aver ascoltato il promotore di giustizia e citato l’imputato stesso, impedire all’imputato l’esercizio dell’ordine sacro, dell’ufficio, del ministero o di altro incarico, imporgli o proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di ricevere pubblicamente la Divina Eucaristia; cose tutte che devono essere revocate quando cessa la causa e che per il diritto stesso hanno fine quando cessa il giudizio penale.

Can. 1474

(= CIC83, C.1723 §§1-2) Il giudice citando l’imputato deve invitarlo a scegliersi un avvocato entro un tempo determinato; trascorso inutilmente questo tempo, il giudice stesso costituisca d’ufficio un avvocato che rimarrà nell’incarico fino a che l’imputato non si sia costituito un avvocato.

Can. 1475

(= CIC83, C.1724) §1. In qualunque grado del giudizio, la rinuncia all’istanza della lite può essere fatta dal promotore di giustizia, su mandato o con il consenso del Gerarca dalla cui deliberazione è stato avviato il giudizio.

§2. La rinuncia, perché sia valida, occorre che sia accettata dall’imputato, a meno che questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.

Can. 1476

(cf CIC83, C.1725) Oltre alle difese e alle osservazioni consegnate per iscritto, se ci sono state, la discussione della causa deve avvenire oralmente.

Can. 1477

(cf CIC83, C.1663 §2) §1. Alla discussione assistono il promotore di giustizia, l’imputato e il suo avvocato, la parte lesa di cui nel can. 1483, §1 e il suo avvocato.

§2. E’ compito del tribunale chiamare i periti che hanno prestato la loro opera nella causa, per poter chiarire le loro perizie.

Can. 1478

(= CIC83, C.1725) Nella discussione della causa l’imputato, o lui stesso o il suo avvocato, ha sempre il diritto di parlare per ultimo.

Can. 1479

(cf CIC83, C.1667) §1. Completata la discussione il tribunale emetta la sentenza.

(cf CIC83, C.1668 a) §2. Se dalla discussione è emersa la necessità di raccogliere nuove prove, il tribunale rimandando la definizione della causa raccolga le nuove prove.

Can. 1480

(cf CIC83, C.1668 b) La parte dispositiva della sentenza si pubblichi subito (cf CIC83, C.1668 §2), a meno che il tribunale non decida per una grave causa che la decisione deve essere conservata sotto segreto fino alla formale intimazione della sentenza, la quale non può mai essere differita oltre un mese da computare dal giorno della definizione della causa penale.

Can. 1481

(= CIC83, C.1727) §1. Il reo può interporre appello, anche se il giudice lo ha prosciolto solamente perché la pena era facoltativa o perché il giudice ha fatto uso della potestà di cui nei cann. 1409, §1 e 1415.

§2. Il promotore di giustizia può appellare se ritiene che non sia stato provveduto sufficientemente a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia.

Can. 1482

(= CIC83, C.1726) In qualsiasi stadio e grado del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non è stato commesso dall’imputato, il giudice deve dichiararlo con sentenza e assolvere l’imputato, anche se consta parimenti che l’azione penale è stata estinta.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License