Art.
II
Lo
svolgimento del giudizio penale
Can. 1471
(= CIC83,
C.1728) §1. Salvi restando i canoni di questo titolo, nel giudizio penale
bisogna applicare, se la natura della cosa non l’impedisce, i canoni sui
giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, nonché le
norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico, ma non i canoni sul
giudizio contenzioso sommario.
§2.
L’imputato non è obbligato a confessare il delitto, né può
essergli deferito il giuramento.
Can. 1472
(= CIC83,
C.1721) §1. Se il Gerarca ha decretato che deve avviarsi il giudizio penale,
consegni gli atti dell’indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al
giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1185 e 1187.
§2. Davanti
al tribunale superiore svolge il ruolo di attore il promotore di giustizia
costituito presso quel tribunale.
Can. 1473
(= CIC83,
C.1722) Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libertà dei
testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca può in
qualunque stadio e grado del giudizio penale, dopo aver ascoltato il promotore
di giustizia e citato l’imputato stesso, impedire all’imputato l’esercizio
dell’ordine sacro, dell’ufficio, del ministero o di altro incarico, imporgli o
proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di
ricevere pubblicamente la Divina Eucaristia; cose tutte che devono essere
revocate quando cessa la causa e che per il diritto stesso hanno fine quando cessa
il giudizio penale.
Can. 1474
(= CIC83,
C.1723 §§1-2) Il giudice citando l’imputato deve invitarlo a scegliersi un
avvocato entro un tempo determinato; trascorso inutilmente questo tempo, il
giudice stesso costituisca d’ufficio un avvocato che rimarrà
nell’incarico fino a che l’imputato non si sia costituito un avvocato.
Can. 1475
(= CIC83,
C.1724) §1. In qualunque grado del giudizio, la rinuncia all’istanza
della lite può essere fatta dal promotore di giustizia, su mandato o con
il consenso del Gerarca dalla cui deliberazione è stato avviato il
giudizio.
§2. La
rinuncia, perché sia valida, occorre che sia accettata dall’imputato, a
meno che questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.
Can. 1476
(cf CIC83,
C.1725) Oltre alle difese e alle osservazioni consegnate per iscritto, se ci
sono state, la discussione della causa deve avvenire oralmente.
Can. 1477
(cf CIC83,
C.1663 §2) §1. Alla discussione assistono il promotore di giustizia, l’imputato
e il suo avvocato, la parte lesa di cui nel can. 1483, §1 e il suo avvocato.
§2. E’
compito del tribunale chiamare i periti che hanno prestato la loro opera nella
causa, per poter chiarire le loro perizie.
Can. 1478
(= CIC83,
C.1725) Nella discussione della causa l’imputato, o lui stesso o il suo
avvocato, ha sempre il diritto di parlare per ultimo.
Can. 1479
(cf CIC83,
C.1667) §1. Completata la discussione il tribunale emetta la sentenza.
(cf CIC83,
C.1668 a) §2. Se dalla discussione è emersa la necessità di
raccogliere nuove prove, il tribunale rimandando la definizione della causa
raccolga le nuove prove.
Can. 1480
(cf CIC83,
C.1668 b) La parte dispositiva della sentenza si pubblichi subito (cf CIC83,
C.1668 §2), a meno che il tribunale non decida per una grave causa che la
decisione deve essere conservata sotto segreto fino alla formale intimazione
della sentenza, la quale non può mai essere differita oltre un mese da
computare dal giorno della definizione della causa penale.
Can. 1481
(= CIC83,
C.1727) §1. Il reo può interporre appello, anche se il giudice lo ha
prosciolto solamente perché la pena era facoltativa o perché il
giudice ha fatto uso della potestà di cui nei cann. 1409, §1 e 1415.
§2. Il
promotore di giustizia può appellare se ritiene che non sia stato
provveduto sufficientemente a riparare lo scandalo o a reintegrare la
giustizia.
Can. 1482
(= CIC83,
C.1726) In qualsiasi stadio e grado del giudizio penale, se consta con
evidenza che il delitto non è stato commesso dall’imputato, il giudice
deve dichiararlo con sentenza e assolvere l’imputato, anche se consta parimenti
che l’azione penale è stata estinta.
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