Art.
III
L’azione
per la riparazione dei Danni
Can. 1483
(= CIC83,
C.1729) §1. La parte lesa può esercitare nel giudizio penale stesso
un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa arrecati dal
delitto, a norma del can. 1276.
§2.
L’intervento della parte lesa non è più ammesso, se non è
stato fatto nel primo grado del giudizio penale.
§3.
L’appello nella causa sui danni si fa a norma dei cann. 1309-1321, anche se
l’appello nel giudizio penale non è possibile; se invece sono interposti
entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di
appello, salvo il can. 1484.
Can. 1484
(= CIC83,
C.1730) §1. Per evitare eccessivi ritardi del giudizio penale, il giudice
può differire il giudizio sui danni fino a che non abbia emanato la
sentenza definitiva nel giudizio penale.
§2. Il
giudice che abbia agito così, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio
penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora
pendente a causa di una impugnazione interposta, o l’imputato è stato
assolto per un motivo che non gli toglie l’obbligo di riparare i danni.
Can. 1485
(= CIC83,
C.1731) La sentenza emessa nel giudizio penale, anche se è passata in giudicato,
in nessun modo fa diritto verso la parte lesa, a meno che questa non sia
intervenuta a norma del can. 1483.
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