Capitolo
II
IMPOSIZIONE
DELLE PENE
MEDIANTE DECRETO EXTRAGIUDIZIALE
Can. 1486
(CIC83,
C.1720 §1) §1. Per la validità del decreto con cui è inflitta
una pena si richiede che:
1°
l’imputato sia informato dell’accusa e delle prove dandogli
l’opportunità di esercitare pienamente la sua difesa, a meno che, citato
a norma di diritto, abbia trascurato di presentarsi;
2° la
discussione orale tra il Gerarca o il suo delegato e l’imputato si faccia alla
presenza del promotore di giustizia e del notaio;
3° nel
decreto si esponga su quali ragioni in fatto e in diritto è fondata la
punizione.
§2. Le pene
però di cui nel can. 1426, §1 possono essere imposte senza questa
procedura, purché consti per iscritto della loro accettazione da parte del reo.
Can. 1487
§1. Il
ricorso contro il decreto con cui è inflitta una pena, può essere
interposto alla superiore autorità competente entro dieci giorni utili,
dopo che è stato intimato.
§2. Questo
ricorso sospende l’efficacia del decreto.
§3. Contro
la decisione della superiore autorità non si dà un ulteriore
ricorso.
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