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  • TITOLO XXIX LA LEGGE, LE CONSUETUDINI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI
    • Capitolo I LE LEGGI ECCLESIASTICHE
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TITOLO XXIX

LA LEGGE, LE CONSUETUDINI
E GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Capitolo I

LE LEGGI ECCLESIASTICHE

Can. 1488

(= CIC83, C.7) Le leggi sono istituite con la promulgazione.

Can. 1489

(= CIC83, C.8) §1. Le leggi emanate dalla Sede Apostolica sono promulgate mediante la pubblicazione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che in casi speciali non sia prescritto un altro modo di promulgarle; cominciano a obbligare trascorsi tre mesi da computare dal giorno che è posto sul numero degli Acta, a meno che non obblighino subito per la natura della cosa, oppure che non sia stata stabilita espressamente una vacanza più breve o più lunga.

§2. Le leggi emanate da altri legislatori sono promulgate nel modo determinato da questi legislatori e cominciano a obbligare dal giorno da essi stabilito.

Can. 1490

(= CIC83, C.11) Sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e che hanno sufficiente uso di ragione e, se non è espressamente disposto diversamente dal diritto, che hanno compiuto il settimo anno di età.

Can. 1491

(cf CIC83, C.12 §1) §1. Sono tenuti alle leggi emanate dalla suprema autorità della Chiesa tutti coloro per i quali sono state date ovunque si trovino, a meno che non siano costituite per un determinato territorio; tutte le altre leggi hanno valore solamente nel territorio in cui l’autorità che ha promulgato le leggi esercita la potestà di governo, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa.

(CIC83, C.12 §3) §2. Alle leggi emanate per un determinato territorio sono soggetti coloro per i quali sono date e che hanno nello stesso luogo il domicilio o il quasi-domicilio e inoltre attualmente dimorano, fermo restando il §3, n. 1.

(CIC83, C.13, §2) §3. I forestieri:

non sono obbligati dalle leggi del diritto particolare del loro territorio mentre sono da esso assenti, a meno che o la loro trasgressione non rechi danno nel proprio territorio o le leggi siano personali;

e non sono obbligati dalle leggi di diritto particolare del territorio in cui si trovano, eccettuate quelle che provvedono all’ordine pubblico, oppure che determinano le formalità degli atti, o riguardano cose immobili situate nel territorio;

ma sono obbligati dalle leggi di diritto comune e dalle leggi del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, anche se, per quanto riguarda le leggi dello stesso diritto particolare, non sono in vigore nel loro territorio, non però se non obbligano nel territorio in cui si trovano.

(= CIC83, C.13 §3) §4. I girovaghi sono obbligati da tutte le leggi che sono in vigore nel territorio in cui si trovano.

Can. 1492

Le leggi emanate dalla suprema autorità della Chiesa, nelle quali non è indicato il soggetto passivo, riguardano i fedeli cristiani delle Chiese orientali solamente in quanto si tratta di cose della fede e dei costumi, o di dichiarazione della legge divina o si dispone esplicitamente in queste leggi sugli stessi fedeli cristiani, o se si tratta di cose favorevoli che non contengono nulla che sia contrario ai riti orientali.

Can. 1493

§1. Col nome di «diritto comune» in questo Codice s’intendono, oltre alle leggi e alle legittime consuetudini della Chiesa universale, anche le leggi e le legittime consuetudini comuni a tutte le Chiese orientali.

§2. Col nome invece di «diritto particolare» s’intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali.

Can. 1494

(cf CIC83, C.9) Le leggi riguardano le cose future, non le passate, a meno che in esse non si disponga espressamente delle cose passate.

Can. 1495

(= CIC83, C.10) Si devono considerare irritanti oppure inabilitanti soltanto quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che un atto è nullo oppure che una persona è inabile.

Can. 1496

(= CIC83, C.14) Le leggi, anche irritanti oppure inabilitanti, nel dubbio di diritto non urgono; nel dubbio di fatto, invece, i Gerarchi possono dispensare purché la dispensa, se è riservata, solitamente sia concessa dall’autorità a cui è riservata.

Can. 1497

(= CIC83, C.15) §1. L’ignoranza o l’errore circa le leggi irritanti oppure inabilitanti non impediscono il loro effetto, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente dal diritto.

§2. L’ignoranza o l’errore circa una legge, o una pena, o circa un fatto proprio, oppure circa un fatto altrui notorio, non si presume; invece circa un fatto altrui non notorio si presume, finché non si provi il contrario.

Can. 1498

(= CIC83, C.16) §1. Interpreta autenticamente le leggi il legislatore e colui al quale è stata conferita dallo stesso la potestà di interpretare autenticamente.

§2. L’interpretazione autentica data in forma di legge ha la stessa forza della legge medesima e dev’essere promulgata; se chiarisce soltanto delle parole di per sé certe, vale retroattivamente; se restringe o estende oppure spiega una legge dubbia, non è retroattiva.

§3. L’interpretazione data invece a modo di sentenza giudiziale, oppure di atto amministrativo in un caso speciale, non ha forza di legge e obbliga soltanto le persone e riguarda le cose per le quali è stata data.

Can. 1499

(= CIC83, C.17) Le leggi devono essere intese secondo il significato proprio delle parole, considerato nel testo e nel contesto; se questo è rimasto dubbio e oscuro, si deve intendere secondo i luoghi paralleli, se ce ne sono, il fine e le circostanze della legge e la mente del legislatore.

Can. 1500

(= CIC83, C.18) Le leggi che stabiliscono una pena o che coartano il libero esercizio dei diritti, oppure che contengono un’eccezione alla legge, sono soggette all’interpretazione stretta.

Can. 1501

(# CIC83, C.19) Se su una certa cosa manca un’espressa prescrizione di legge, la causa, se non è penale, è da dirimersi secondo i canoni dei Sinodi e dei santi Padri, la legittima consuetudine, i principi generali del diritto canonico applicati con equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina canonica.

Can. 1502

(= CIC83, C.20 §1) §1. La legge successiva abroga la precedente o deroga ad essa, se lo dichiara espressamente, o se è ad essa direttamente contraria, oppure se ordina integralmente l’intera materia della legge precedente.

§2. Ma una legge di diritto comune, se non è espressamente disposto diversamente nella stessa legge, non deroga alla legge del diritto particolare, né una legge di diritto particolare emanata per una Chiesa sui iuris deroga al diritto più particolare che è in vigore nella stessa Chiesa.

Can. 1503

(= CIC83, C.21) Nel dubbio non si presume la revoca della legge preesistente, ma le leggi successive devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile.

Can. 1504

(= CIC83, C.22) Il diritto civile al quale il diritto della Chiesa rimanda, venga osservato nel diritto canonico con gli stessi effetti, per quanto non è contrario al diritto divino e a meno che non sia disposto diversamente dal diritto canonico.

Can. 1505

(cf CIC83, C.606) L’enunciazione di un discorso con il genere maschile riguarda anche il genere femminile, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa.




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