TITOLO
XXIX
LA LEGGE,
LE CONSUETUDINI
E GLI ATTI AMMINISTRATIVI
Capitolo
I
LE LEGGI
ECCLESIASTICHE
Can. 1488
(= CIC83,
C.7) Le leggi sono istituite con la promulgazione.
Can. 1489
(= CIC83,
C.8) §1. Le leggi emanate dalla Sede Apostolica sono promulgate mediante la
pubblicazione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che
in casi speciali non sia prescritto un altro modo di promulgarle; cominciano a
obbligare trascorsi tre mesi da computare dal giorno che è posto sul numero
degli Acta, a meno che non obblighino subito per la natura della cosa, oppure
che non sia stata stabilita espressamente una vacanza più breve o
più lunga.
§2. Le
leggi emanate da altri legislatori sono promulgate nel modo determinato da
questi legislatori e cominciano a obbligare dal giorno da essi stabilito.
Can. 1490
(= CIC83,
C.11) Sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa
cattolica o in essa accolti e che hanno sufficiente uso di ragione e, se non
è espressamente disposto diversamente dal diritto, che hanno compiuto il
settimo anno di età.
Can. 1491
(cf CIC83,
C.12 §1) §1. Sono tenuti alle leggi emanate dalla suprema autorità della
Chiesa tutti coloro per i quali sono state date ovunque si trovino, a meno che
non siano costituite per un determinato territorio; tutte le altre leggi hanno
valore solamente nel territorio in cui l’autorità che ha promulgato le
leggi esercita la potestà di governo, a meno che non sia disposto
diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa.
(CIC83,
C.12 §3) §2. Alle leggi emanate per un determinato territorio sono soggetti
coloro per i quali sono date e che hanno nello stesso luogo il domicilio o il
quasi-domicilio e inoltre attualmente dimorano, fermo restando il §3, n. 1.
(CIC83,
C.13, §2) §3. I forestieri:
1° non sono
obbligati dalle leggi del diritto particolare del loro territorio mentre sono da esso
assenti, a meno che o la loro trasgressione non rechi danno nel proprio
territorio o le leggi siano personali;
2° e non
sono obbligati dalle leggi di diritto particolare del territorio in cui si trovano,
eccettuate quelle che provvedono all’ordine pubblico, oppure che determinano le
formalità degli atti, o riguardano cose immobili situate nel territorio;
3° ma sono
obbligati dalle leggi di diritto comune e dalle leggi del diritto particolare della propria
Chiesa sui iuris, anche se, per quanto riguarda le leggi dello stesso diritto
particolare, non sono in vigore nel loro territorio, non però se non
obbligano nel territorio in cui si trovano.
(= CIC83,
C.13 §3) §4. I girovaghi sono obbligati da tutte le leggi che sono in vigore
nel territorio in cui si trovano.
Can. 1492
Le leggi
emanate dalla suprema autorità della Chiesa, nelle quali non è
indicato il soggetto passivo, riguardano i fedeli cristiani delle Chiese
orientali solamente in quanto si tratta di cose della fede e dei costumi, o di
dichiarazione della legge divina o si dispone esplicitamente in queste leggi
sugli stessi fedeli cristiani, o se si tratta di cose favorevoli che non
contengono nulla che sia contrario ai riti orientali.
Can. 1493
§1. Col nome di «diritto comune» in questo
Codice s’intendono, oltre alle leggi e alle legittime consuetudini della Chiesa
universale, anche le leggi e le legittime consuetudini comuni a tutte le Chiese
orientali.
§2. Col nome invece di «diritto
particolare» s’intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti
e le altre norme del diritto che non sono comuni
né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali.
Can. 1494
(cf CIC83,
C.9) Le leggi riguardano le cose future, non le passate, a meno che in esse non
si disponga espressamente delle cose passate.
Can. 1495
(= CIC83,
C.10) Si devono considerare irritanti oppure inabilitanti soltanto quelle leggi
con le quali si stabilisce espressamente che un atto è nullo oppure che
una persona è inabile.
Can. 1496
(= CIC83,
C.14) Le leggi, anche irritanti oppure inabilitanti, nel dubbio di diritto non
urgono; nel dubbio di fatto, invece, i Gerarchi possono dispensare
purché la dispensa, se è riservata, solitamente sia concessa
dall’autorità a cui è riservata.
Can. 1497
(= CIC83,
C.15) §1. L’ignoranza o l’errore circa le leggi irritanti oppure inabilitanti
non impediscono il loro effetto, a meno che non sia espressamente stabilito
diversamente dal diritto.
§2.
L’ignoranza o l’errore circa una legge, o una pena, o circa un fatto proprio,
oppure circa un fatto altrui notorio, non si presume; invece circa un fatto
altrui non notorio si presume, finché non si provi il contrario.
Can. 1498
(= CIC83,
C.16) §1. Interpreta autenticamente le leggi il legislatore e colui al quale
è stata conferita dallo stesso la potestà di interpretare
autenticamente.
§2.
L’interpretazione autentica data in forma di legge ha la stessa forza della
legge medesima e dev’essere promulgata; se chiarisce soltanto delle parole di
per sé certe, vale retroattivamente; se restringe o estende oppure
spiega una legge dubbia, non è retroattiva.
§3.
L’interpretazione data invece a modo di sentenza giudiziale, oppure di atto
amministrativo in un caso speciale, non ha forza di legge e obbliga soltanto le
persone e riguarda le cose per le quali è stata data.
Can. 1499
(= CIC83,
C.17) Le leggi devono essere intese secondo il significato proprio delle
parole, considerato nel testo e nel contesto; se questo è rimasto dubbio
e oscuro, si deve intendere secondo i luoghi paralleli, se ce ne sono, il fine
e le circostanze della legge e la mente del legislatore.
Can. 1500
(= CIC83,
C.18) Le leggi che stabiliscono una pena o che coartano il libero esercizio dei
diritti, oppure che contengono un’eccezione alla legge, sono soggette
all’interpretazione stretta.
Can. 1501
(# CIC83,
C.19) Se su una certa cosa manca un’espressa prescrizione di legge, la causa,
se non è penale, è da dirimersi secondo i canoni dei Sinodi e dei
santi Padri, la legittima consuetudine, i principi generali del diritto canonico applicati con
equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina
canonica.
Can. 1502
(= CIC83,
C.20 §1) §1. La legge successiva abroga la precedente o deroga ad essa, se lo
dichiara espressamente, o se è ad essa direttamente contraria, oppure se
ordina integralmente l’intera materia della legge precedente.
§2. Ma una
legge di diritto comune, se non è espressamente disposto diversamente
nella stessa legge, non deroga alla legge del diritto particolare, né
una legge di diritto particolare emanata per una Chiesa sui iuris deroga al
diritto più particolare che è in vigore nella stessa Chiesa.
Can. 1503
(= CIC83,
C.21) Nel dubbio non si presume la revoca della legge preesistente, ma le leggi
successive devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate,
per quanto è possibile.
Can. 1504
(= CIC83,
C.22) Il diritto civile al quale il diritto della Chiesa rimanda, venga
osservato nel diritto canonico con gli stessi effetti, per quanto non è
contrario al diritto divino e a meno che non sia disposto diversamente dal
diritto canonico.
Can. 1505
(cf CIC83,
C.606) L’enunciazione di un discorso con il genere maschile riguarda anche il
genere femminile, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non
consti dalla natura della cosa.
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