Capitolo
II
LA
CONSUETUDINE
Can. 1506
§1. Una
consuetudine della comunità cristiana, nella misura in cui risponde
all’attività dello Spirito Santo nel corpo ecclesiale, può
ottenere forza di diritto.
(cf CIC83,
C.24 §1) §2. Nessuna consuetudine può derogare in alcun modo al diritto
divino.
Can. 1507
(cf CIC83,
C.23) §1. Può avere forza di diritto solamente quella consuetudine che
è ragionevole ed è stata introdotta (CIC83, C.24 §2) con una
prassi continua e pacifica da una comunità capace
(CIC83, C.25) almeno di ricevere una legge e che inoltre è stata
prescritta per un tempo stabilito dal diritto.
(= CIC83,
C.24 §2) §2. Una consuetudine che è espressamente riprovata dal diritto
non è ragionevole.
(= CIC83,
C.26) §3. Una consuetudine contraria al vigente diritto canonico, oppure che
è al di fuori della legge canonica, ottiene forza di diritto soltanto se
è stata osservata legittimamente per trent’anni continui e completi;
invece contro una legge canonica che contiene una clausola che proibisce future
consuetudini, può prevalere solo una consuetudine centenaria o
immemorabile.
§4. Il
legislatore competente può approvare, col suo consenso almeno tacito,
una consuetudine come legittima anche prima di questo tempo.
Can. 1508
(= CIC83,
C.27) La consuetudine è la migliore interprete delle leggi.
Can. 1509
(= CIC83,
C.28) Una consuetudine contro o fuori della legge è revocata mediante
una consuetudine o una legge contraria; ma la legge non revoca le consuetudini
centenarie o immemorabili, a meno che non ne faccia espressa menzione; per
quanto riguarda tutte le altre consuetudini, vale il can. 1502, §2.
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